AI e pedopornografia in USA: prevale il Primo Emendamento

La Redazione
07 Settembre 2026

La Corte d’Appello federale del Settimo Circuito conferma l’incostituzionalità, nel caso concreto, della norma che punisce la mera detenzione domestica di materiale osceno raffigurante minori interamente generato dall’intelligenza artificiale. Decisivi i precedenti della Corte Suprema sulla tutela del domicilio e sulle rappresentazioni virtuali che non coinvolgono minori reali.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa pone nuove questioni anche sul terreno della libertà di espressione.

Con la decisione United States v. Anderegg, la Corte d’Appello federale del Settimo Circuito ha confermato la declaratoria di incostituzionalità, limitatamente al caso concreto, dell’18 U.S.C. § 1466A(b)(1), nella parte applicata alla mera detenzione, all’interno dell’abitazione, di immagini a contenuto sessualmente esplicito di minori generate artificialmente, «qualificato come obscene secondo il diritto statunitense».

Secondo l’accusa, Steven Anderegg aveva utilizzato Stable Diffusion, software di intelligenza artificiale generativa text-to-image, per creare immagini fotorealistiche raffiguranti minori prepuberi in condotte sessualmente esplicite. Il Governo ha tuttavia riconosciuto che le immagini oggetto dell’imputazione non raffiguravano bambini realmente esistenti né potevano essere ricondotte a minori reali.

Anderegg era stato incriminato per produzione, distribuzione e trasferimento del materiale a un minore, nonché per la sua detenzione. Il giudice di primo grado aveva respinto le contestazioni relative alle prime condotte, ma aveva annullato il capo concernente la mera detenzione domestica. Il Governo aveva quindi proposto appello.

Il nodo giuridico riguarda il coordinamento tra tre fondamentali precedenti della Corte Suprema. In Stanley v. Georgia è stato riconosciuto che il potere pubblico di regolare l’oscenità non si estende alla mera detenzione di materiale a contenuto sessualmente esplicito nella propria abitazione. Osborne v. Ohio ha invece ammesso il divieto di possedere materiale pedopornografico raffigurante minori reali, in considerazione dell’esigenza primaria di proteggere le vittime dello sfruttamento. Infine, Ashcroft v. Free Speech Coalition ha distinto le rappresentazioni virtuali da quelle ottenute attraverso l’abuso di bambini reali.
Proprio quest’ultima distinzione risulta decisiva. Poiché le immagini contestate ad Anderegg non raffiguravano minori effettivamente esistenti, secondo il Settimo Circuito non trovano diretta applicazione i principi elaborati per il materiale prodotto attraverso lo sfruttamento di bambini reali. La Corte ha inoltre respinto gli argomenti del Governo secondo cui le immagini generate dall’AI potrebbero essere utilizzate per adescare minori, normalizzare condotte abusive o rendere più difficile distinguere il materiale virtuale da quello reale: si tratta, infatti, di giustificazioni già esaminate e respinte dalla Corte Suprema in Free Speech Coalition.

La decisione non sottovaluta, tuttavia, la portata del cambiamento tecnologico. I giudici riconoscono che le moderne immagini generate dall’AI possono risultare praticamente indistinguibili da quelle raffiguranti abusi reali e manifestano dubbi sull’adeguatezza dell’attuale quadro giurisprudenziale.

Ma spetta alla Corte Suprema, e non ai giudici inferiori, eventualmente ridefinirne i confini alla luce dell’intelligenza artificiale.