Ergastolo ostativo: Strasburgo condanna l’Italia per l’applicazione retroattiva

La Redazione
07 Settembre 2026

Con la sentenza Asciutto e altri c. Italia, depositata il 3 settembre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo torna sul delicato rapporto tra ergastolo ostativo, finalità rieducativa della pena e principio di legalità. La Prima Sezione ha accertato, all’unanimità, la violazione degli artt. 3 e 7 CEDU nei confronti di quattro detenuti condannati all’ergastolo.

La vicenda riguarda l'applicazione dell’art. 4-bis della legge n. 354/1975, nella versione risultante dalle modifiche del 1992. Tale disciplina impediva ai condannati per determinati reati, in particolare di criminalità mafiosa, che non collaborassero con la giustizia di accedere alla liberazione condizionale e ad altri benefici, determinando di fatto l’irriducibilità dell’ergastolo.

Secondo Strasburgo, le pene perpetue inflitte ai ricorrenti erano originariamente riducibili. Successivamente, tuttavia, i giudici dell’esecuzione avevano ritenuto applicabile il regime ostativo anche agli ergastoli, valorizzando il carattere mafioso dei delitti desunto dalle sentenze di condanna. Ne era derivata la trasformazione delle pene in ergastoli irriducibili, con esclusione della possibilità di accedere alla liberazione condizionale.

Sotto il profilo dell’art. 3 CEDU, la Corte richiama il principio secondo cui l’ergastolo è compatibile con la Convenzione soltanto quando esistano una prospettiva di liberazione e un effettivo meccanismo di riesame, idoneo a valutare i progressi compiuti dal detenuto nel percorso di risocializzazione. La situazione precedente alla riforma del 2022 aveva invece lasciato i ricorrenti senza una prospettiva chiara e realistica di liberazione, in continuità con quanto già affermato dalla Corte nel caso Marcello Viola c. Italia (n. 2).

Diversa la valutazione del quadro introdotto dal d.l. n. 162/2022, convertito nella l. n. 199/2022. La nuova disciplina consente infatti, a determinate condizioni, l’accesso alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Per Strasburgo il meccanismo, interpretato conformemente alla giurisprudenza convenzionale, offre una concreta possibilità di riesame, che deve concentrarsi principalmente sul percorso rieducativo, pur consentendo di valutare la persistente pericolosità del condannato.

Particolarmente significativa è anche la violazione dell’art. 7 CEDU. La Corte ritiene che trasformare ex post un ergastolo riducibile in uno irriducibile non costituisca una semplice modifica delle modalità esecutive, ma incida sulla portata stessa della pena, aggravandola in modo imprevedibile e contrario al principio di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole.

Resta infine aperta la questione della soglia dei 30 anni prevista dalla riforma per l’accesso alla liberazione condizionale: la sua compatibilità con l’art. 3 CEDU dovrà essere verificata caso per caso, alla luce del parametro convenzionale che individua nei 25 anni il riferimento per il riesame della pena perpetua.