D.l. 28 agosto 2026, n. 154: novità per le imprese strategiche in amministrazione straordinariaFonte: DL 28 agosto 2026 n. 154
07 Settembre 2026
Il fine delle nuove disposizioni è quello di garantire la continuità di attività che gestiscano almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale. Come testualmente previsto dall’art. 1 del predetto decreto, infatti, per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale, le garanzie finanziarie, ivi comprese quelle riferite agli impianti di discarica, possono essere prestate per il periodo dell’amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del complesso aziendale su base annuale e comunque per una durata non inferiore ad un anno. La norma prevede anche una clausola di salvezza laddove dispone che tale durata si applica anche qualora l’autorizzazione o il periodo di gestione autorizzata abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. La clausola di salvezza impedisce che una durata autorizzativa superiore possa vanificare la ratio della nuova disciplina, confermando che, per le imprese interessate, il regime delle garanzie finanziarie deve essere parametrato alla durata dell’amministrazione straordinaria e, comunque, al periodo necessario sino alla cessione a terzi del complesso aziendale (fermo restando che le garanzie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto). Si tratta, altresì, di una disciplina ad hoc, parametrata alla temporaneità della procedura di amministrazione straordinaria, che mira a preservare la continuità dell’esercizio degli impianti di interesse strategico nazionale senza incidere sull’obbligo di prestazione delle garanzie, ma intervenendo esclusivamente sulle relative modalità temporali. La ratio è, dunque, quella di assicurare la continuità delle società che versino in stato di amministrazione straordinaria e operino in settori di rilevanza strategica nazionale. Sotto tale profilo, la disposizione appare funzionale a evitare che la necessità di prestare garanzie di importo significativo e con durata pluriennale possa compromettere la prosecuzione dell’attività di impianti considerati strategici per il sistema produttivo nazionale, con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli non soltanto per la stessa procedura di amministrazione straordinaria, ma anche per la continuità delle produzioni, per l’occupazione e per la salvaguardia di interessi economici e industriali di rilievo nazionale. Con un unico provvedimento, dunque, vengono tutelati una pluralità di interessi: la continuità della produzione, l'occupazione e, conseguentemente la capacità contributiva dell’impresa e più in generale il gettito tributario, nonché gli interessi economici e industriali di rilievo nazionale. La “temporaneità” delle garanzie è in linea con la temporaneità dello stato in cui versa la società: l’onere finanziario viene commisurato al periodo nel quale l'impresa permane nella gestione straordinaria e, comunque fino alla cessione del complesso aziendale senza imporre alla procedura l’assunzione di vincoli finanziari destinati a protrarsi oltre il periodo nel quale essa è chiamata a garantire la continuità dell’attività. Si opera, dunque, una rimodulazione della garanzia in proporzione alla funzione e alla durata dell'amministrazione straordinaria. |