Revocazione ammissibile contro la sentenza resa ex art. 445-bis c.p.c. in caso di errore di fatto
07 Settembre 2026
«La sentenza che definisce il giudizio promosso a seguito del dissenso alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., proprio perché espressamente inappellabile a norma del comma 7 della medesima disposizione, è pronunciata in unico grado ed è pertanto impugnabile con revocazione ordinaria per i vizi tipizzati dall’art. 395 cod. proc. civ.» Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24979 del 3 settembre 2026. La Corte ha accolto il ricorso di una cittadina che aveva impugnato la decisione del Tribunale di Potenza dichiarativa dell’inammissibilità della revocazione proposta contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia assistenziale. Il Tribunale aveva escluso la praticabilità del rimedio revocatorio ritenendo che la sentenza, pur inappellabile, fosse impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha invece chiarito che l’inappellabilità della decisione la rende una sentenza pronunciata in unico grado, rientrante perciò nell’ambito applicativo dell’art. 395 c.p.c. Nel caso concreto, la parte lamentava un travisamento delle risultanze della consulenza tecnica rinnovata: il giudice aveva ritenuto confermate le precedenti conclusioni negative, mentre la nuova CTU aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l’indennità di accompagnamento. Secondo la Cassazione, un simile travisamento può integrare un errore di fatto revocatorio e non un mero errore di giudizio da dedurre con ricorso per cassazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, affinché esamini nel merito il ricorso per revocazione alla luce del principio di diritto enunciato. |