La Corte di giustizia interviene a precisare l’ambito delle garanzie nelle procedure di applicazione delle misure restrittive UE
08 Settembre 2026
Il procedimento pregiudiziale nasce da un ricorso di una società operante in Lituania sanzionata sul presupposto che la stessa apparterrebbe indirettamente a una società di diritto russo i cui principali azionisti sono società detenute indirettamente dalla Russia. Nel quesito rivolto ai Giudici di Lussemburgo, il giudice nazionale del rinvio intendeva accertare se tale congelamento di fondi possa essere imposto senza che l'impresa fosse stata previamente ascoltata nonché quale fosse il suo potere di verifica e il livello di prova richiesto per dimostrare l'esistenza di legami con persone soggette a misure restrittive dell'Unione. Ne rispondere a tali domande, la Corte, ha dapprima ricordato che le misure restrittive imposte da un regolamento dell'Unione sono direttamente applicabili in ogni Stato membro e non richiedono alcuna misura nazionale di attuazione. Il congelamento stesso, ha proseguito la Corte, non costituisce quindi una sanzione nazionale imposta, né una sanzione supplementare rispetto alle misure restrittive decise dal Consiglio dell’Unione europea, bensì un’esecuzione di queste ultime, pur essendo l’autorità nazionale tenuta a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel corso dell’esecuzione delle misure stesse. Sulla mancata previa audizione, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale il principio generale relativo al diritto a un buon andamento dell’amministrazione deve applicarsi allo stesso modo alle autorità nazionali; pertanto una comunicazione preventiva sarebbe tale da compromettere l’efficacia delle misure di congelamento dei fondi e, per le stesse ragioni, non è nemmeno necessario procedere previamente all’audizione della persona o degli enti oggetto delle misure restrittive. Di contro, i motivi sui quali la decisione si fonda devono essere successivamente comunicati il più rapidamente possibile, al fine di consentire agli interessati di esercitare il proprio diritto di ricorso. Rispondendo alle ulteriori domande pregiudiziali, la Corte ha affermato che l’esistenza del controllo su una società da parte di una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione deve essere suffragata oggettivamente e in modo sufficientemente solido; a tale riguardo la natura autocratica del regime politico della Russia non costituisce, di per sé sola, un elemento di prova rispondente a tali requisiti per dimostrare l'esistenza del controllo del presidente della Russia su una qualsiasi società. Tuttavia, il giudice del rinvio potrà tenere conto di tutte le informazioni o circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia di un controllo, anche informale, esercitato da tale persona sulla società di diritto russo, purché tali informazioni o circostanze siano suffragate oggettivamente e in modo, per l’appunto, sufficientemente solido. |