La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue l’illecito ex d.lgs. n. 231/2001: l’equiparazione alla morte del reo
07 Settembre 2026
Massima In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato. Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dalla riforma del 2003, la cancellazione ha assunto, infatti, effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti, sicché all’ente si estendono le disposizioni riguardanti l’imputato ex art. 35 del medesimo decreto, senza distinzione tra cancellazioni “fisiologiche” e “fraudolente”. Il caso La vicenda trae origine dalla condanna della società Ma.Ri. Company s.r.l., pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza del 21 settembre 2023 e confermata dalla Corte di Appello dell’Aquila il 17 giugno 2025, per l’illecito amministrativo di cui al capo D). I reati presupposto ascritti all’imputata erano in particolare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.) e la malversazione di erogazioni pubbliche (ex art. 316-bis c.p.), con irrogazione della sanzione pecuniaria per un importo complessivo di € 27.090,00, pari al valore di n. 105 quote societarie. L’ente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) l’improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 231/2001; 2) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara in favore di quello di Lanciano e 3) l’insussistenza dell’illecito per essere il finanziamento andato a esclusivo vantaggio delle persone fisiche. Senonché, con nota di deposito del 13 marzo 2026, il legale della società ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta al termine della procedura di liquidazione giudiziale della medesima società. In tale scenario, la Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire, in via preliminare e assorbente, quali effetti produca la cancellazione della società dal registro delle imprese sul giudizio pendente e, segnatamente, se essa determini l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato. La questione origina dalla lacuna presente nel d.lgs. n. 231/2001, che agli artt. 28-33 disciplina unicamente le vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda) che, come tali, non estinguono l’illecito, tacendo invece sulle conseguenze derivanti dalla cancellazione della società, che configura invece una vicenda non meramente modificativa. Questioni giuridiche Il contrasto giurisprudenziale ante 2024. A lungo si è discusso se la cancellazione della società dal registro delle imprese avesse natura meramente dichiarativa oppure producesse, in ogni caso, la definitiva estinzione della società. La distinzione assumeva particolare rilievo poiché, secondo la prima impostazione, la cancellazione non determinava di per sé l’estinzione dell’ente, che si verificava soltanto con l’effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti facenti capo alla società, incluse le controversie giudiziarie in corso con i terzi, relative a posizioni tanto debitorie quanto creditorie. La disciplina introdotta dall’art. 2495 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 6/2003, stabilisce che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina ipso facto l’estinzione, a prescindere dall’eventuale permanenza di crediti insoddisfatti o di rapporti giuridici non ancora definiti. Tale principio trova espressione nella formula «ferma restando l’estinzione della società», contenuta nella disposizione citata. In un primo momento, anche la giurisprudenza penale aveva aderito a questa impostazione. In particolare, Cass. pen., sez. II, 7 ottobre 2019, n. 41082, aveva affermato che, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l’ente cessava di esistere nell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che un’eventuale sentenza di condanna per l’illecito amministrativo dipendente da reato sarebbe risultata inutiliter data. Tale conclusione, tuttavia, non veniva ritenuta applicabile nei casi in cui fosse possibile procedere alla cosiddetta “cancellazione della cancellazione” o qualora l’estinzione della società fosse stata perseguita con finalità fraudolente; in tali ipotesi, infatti, si riteneva necessario procedere all’annullamento della cancellazione. Tale sentenza si discostava dal principio espresso dalla giurisprudenza civile secondo cui «la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio dei rapporti obbligatori facenti capo all’ente, i quali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oppure illimitatamente» (Cass. civ., sez. V, 17 maggio 2019, n. 13386). In sostanza, secondo l’orientamento iniziale, la natura pubblicistica del processo a carico dell’ente veniva ritenuta incompatibile con la sua estinzione non fraudolenta. In particolare, la cancellazione della società dal registro delle imprese, quando costituiva l’esito fisiologico di determinati eventi, come la chiusura della procedura fallimentare, determinava l’estinzione della persona giuridica e impediva, di conseguenza, la prosecuzione del processo. Diversamente, tale effetto non si produceva quando la cancellazione avesse natura fraudolenta. Successivamente, nel 2022, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 9006) ha superato questo primo orientamento, mettendo in discussione il parallelismo tra l’estinzione dell’ente e la morte della persona fisica. A fondamento di tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2014 Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2014, n. 11170), secondo cui, in materia di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231/2001. Muovendo da tale principio, la Cassazione ha ritenuto che la cancellazione della società dal registro delle imprese rispondesse a una ratio sostanzialmente analoga a quella propria della dichiarazione di fallimento, rispetto alla quale era già escluso l’effetto estintivo della responsabilità dell’ente. In questa prospettiva, l’estinzione della società di capitali non comporterebbe la definitiva scomparsa di ogni rapporto giuridico ad essa riferibile, poiché le posizioni facenti capo alla società possono trasferirsi ai singoli soci. Tale conclusione trova riscontro nella disciplina codicistica (artt. 2493 e 2495, comma 3°, c.c.) relativa alla distribuzione dell’attivo residuo e alla possibilità, per i creditori sociali rimasti insoddisfatti, di agire nei confronti dei soci. Si sottolinea, inoltre, che lo scioglimento della società produce effetti ex nunc: viene meno, cioè, il vincolo all’esercizio in comune dell’attività d’impresa, ma non si estinguono automaticamente i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento e destinati a essere definiti nel corso della successiva fase di liquidazione. La dottrina (C. Santoriello, Processo 231 anche alle società cancellate, in IUS Penale, 28 marzo 2022) ha tuttavia assunto una posizione critica nei confronti di tale orientamento giurisprudenziale, proponendo di distinguere a seconda che l’accertamento della responsabilità dell’ente intervenga prima o dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel primo caso, ossia qualora l’accertamento dell’illecito intervenga prima della cancellazione, si è sostenuto che le conseguenze patrimoniali derivanti dalle sanzioni già irrogate possano riflettersi sui soci nei limiti di quanto da essi percepito in sede di ripartizione dell’attivo residuo. Non si tratterebbe, infatti, di una vera e propria responsabilità per fatto altrui, bensì di una peculiare conseguenza di carattere meramente esecutivo, volta a consentire che la responsabilità già accertata nei confronti dell’ente trovi attuazione sul patrimonio sociale successivamente distribuito ai soci. Diversamente, qualora l’accertamento dell’illecito intervenga dopo la cancellazione, l’estinzione dell’ente determinerebbe l’impossibilità di applicare le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001. Esse, infatti, verrebbero irrogate inutilmente, senza poter assolvere alle funzioni a cui sono preordinate. Ciò è particolarmente evidente per le sanzioni interdittive, le quali presuppongono l’esistenza di un ente ancora operativo e in grado di proseguire l’attività cui l’illecito si riferisce, ma vale anche per le sanzioni pecuniarie, una volta venuto meno un patrimonio sociale sul quale esse possano essere concretamente eseguite. Sotto altro profilo, la medesima dottrina ha osservato che porre a carico dei soci il pagamento della somma determinata con la sentenza di condanna intervenuta successivamente finirebbe per porsi in contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza. In questa prospettiva, è stata quindi attribuita particolare rilevanza all’equiparazione tra cancellazione della società dal registro delle imprese e l’estinzione dell’ente. Il problema si pone, in particolare, con riferimento alla società destinataria delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 che non sia soltanto sottoposta a procedura concorsuale (nel qual caso le sanzioni non si estinguono), ma rispetto alla quale tale procedura si sia ormai conclusa e sia intervenuta la definitiva cancellazione. Quanto al rischio che la cancellazione possa essere strumentalmente utilizzata per sottrarre l’ente al pagamento della sanzione, la dottrina ha replicato che l’ordinamento dispone comunque di strumenti idonei a contrastare eventuali condotte fraudolente. Il pubblico ministero potrebbe, infatti, dimostrare il carattere meramente apparente della cancellazione e ottenere la cosiddetta “cancellazione della cancellazione”, provando che la società, nonostante l’iscrizione formale dell’evento estintivo, abbia continuato medio tempore a operare e, dunque, a esistere. Il quadro giurisprudenziale post 2024 Progressivamente, dal 2024 la giurisprudenza (Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648) si è orientata verso una sostanziale equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione, anche alla luce dell’art. 27 Cost. e dei principi di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza. In un ordinamento costituzionale, infatti, le esigenze punitive trovano un limite nei diritti dei singoli e delle formazioni sociali. Ne consegue che l’interpretazione della disciplina civilistica dell’estinzione societaria deve evitare che, una volta cessato l’ente, le conseguenze sanzionatorie possano trasferirsi automaticamente sui soci o sui liquidatori, i quali finirebbero altrimenti per rispondere con il proprio patrimonio di illeciti amministrativi formalmente imputati alla società. La soluzione giuridica In tale quadro si inserisce la sentenza della Corte di Cassazione del 2026 (Corte di Cassazione, sez. II penale, 17 aprile 2026, n. 16218) qui in commento, la quale aderisce all’indirizzo già espresso da Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648. Secondo tale impostazione, il vuoto normativo desumibile dagli artt. 28 e 33 del d.lgs. n. 231/2001 deve essere colmato in via interpretativa, tenendo conto dell’evoluzione che l’istituto della cancellazione societaria ha conosciuto in ambito civilistico a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. n. 6/2003. Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060), hanno infatti attribuito alla riforma del 2003 una portata innovativa. Nel sistema previgente, la cancellazione dal registro delle imprese non era di per sé sufficiente a determinare l’estinzione della società qualora residuassero rapporti giuridici ancora pendenti. A seguito della riforma, invece, la cancellazione deve considerarsi «senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo», con efficacia, per le cancellazioni successive al 1° gennaio 2004, a decorrere dalla data della relativa iscrizione. Tale principio è stato successivamente ribadito e precisato, tra l’altro, da Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070. Le Sezioni Unite hanno chiarito che all’estinzione della società consegue un fenomeno di natura successoria: le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione, salvo il caso in cui fossero già illimitatamente responsabili “pendente societate”; parallelamente, i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Sul versante penalistico, le Sezioni Unite si sono occupate di una questione affine, ma non coincidente, nel cosiddetto caso “Uniland” (Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2014, n. 11170, in Fallimento, 2016, 2, 179), relativo agli effetti del fallimento sulla responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. In quella sede la Corte ha affermato che «il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo», poiché la dichiarazione di fallimento non comporta l’estinzione della società. Quest’ultima continua infatti a esistere durante la procedura concorsuale e il curatore è tenuto alla conservazione e alla gestione del patrimonio nell’interesse dei creditori, secondo il principio della par condicio creditorum; tale patrimonio, inoltre, resta formalmente intestato alla società fallita. Il precedente “Uniland”, pertanto, non può essere automaticamente esteso al diverso caso della cancellazione della società dal registro delle imprese. Il fallimento (ora liquidazione giudiziale) e la cancellazione costituiscono infatti fattispecie distinte: il primo non determina, di per sé, la cessazione dell’ente, mentre la seconda, una volta intervenuta, produce l’effetto estintivo previsto dall’art. 2495 c.c. In effetti, la Cassazione del 2026 richiama incidentalmente il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi proprio in relazione agli effetti della cancellazione della società sulla responsabilità da reato dell’ente, discostandosi da un primo orientamento, espresso da Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 9006 e da Cass. pen., sez. II, 8 giugno 2023, n. 37655, che escludeva che la cancellazione potesse determinare l’estinzione dell’illecito amministrativo. Alla base di tale orientamento vi era soprattutto l’esigenza di evitare che la cancellazione potesse trasformarsi in un “commodus discessus”, consentendo alle società di sottrarsi alla risposta sanzionatoria attraverso cancellazioni meramente strumentali o “di comodo”. L’orientamento in esame si fondava essenzialmente su quattro argomenti: i) le cause di estinzione del reato costituiscono un “numerus clausus” e, in quanto tali, non possono essere estese analogicamente; ii) il d.lgs. n. 231/2001 disciplina espressamente le ipotesi in cui un evento estintivo incide sull’illecito amministrativo, come avviene, ad esempio, in materia di amnistia e prescrizione; iii) il fallimento non determina l’estinzione dell’illecito, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel caso “Uniland” e iv) il rinvio contenuto nell’art. 35 d.lgs. n. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato opera soltanto “in quanto compatibili” e non consente, quindi, una loro automatica trasposizione alla persona giuridica. La Corte di Cassazione del 2026 aderisce, invece, al più recente e opposto orientamento inaugurato da Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648, che attribuisce valore decisivo all’evoluzione civilistica dell’istituto della cancellazione. In particolare, la riforma societaria del 2003 ha conferito alla cancellazione dal registro delle imprese un’efficacia costitutiva dell’estinzione della società, mentre, al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, la cancellazione era ancora considerata dotata di effetti sostanzialmente dichiarativi. Secondo tale orientamento, la trasformazione intervenuta sul piano civilistico non può restare priva di conseguenze nell’ambito della responsabilità degli enti. Una volta che la cancellazione determina l’estinzione irreversibile della persona giuridica, tale evento deve produrre, ai fini del procedimento ex d.lgs. n. 231/2001, effetti analoghi a quelli derivanti dalla morte dell’imputato-persona fisica, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 35 del decreto. A sostegno di questa conclusione, la Corte richiama anzitutto l’inutilità delle sanzioni una volta estinto l’ente. Le sanzioni interdittive presuppongono necessariamente la permanenza di un’attività sulla quale poter incidere, mentre quelle pecuniarie postulano l’esistenza di un patrimonio sociale da aggredire. Una volta cessata definitivamente la società e liquidato il relativo patrimonio, entrambe le tipologie di sanzione perderebbero, dunque, la loro concreta funzione. A ciò si aggiunga la necessità di rispettare i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. L’art. 27, comma 1°, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce infatti che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio o con il fondo comune. Tale disposizione, proprio per il suo carattere eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa analogicamente in malam partem a soggetti diversi dall’ente, quali i soci o i liquidatori. La Corte ribadisce inoltre la necessità di distinguere nettamente la cancellazione dal fallimento oggetto della sentenza “Uniland”. La procedura concorsuale, infatti, non determina di per sé l’estinzione della società, che resta subordinata alla successiva cancellazione dal registro delle imprese; quest’ultima, al contrario, produce un effetto estintivo costitutivo e irreversibile. Viene infine esclusa la possibilità di distinguere, ai fini dell’estinzione dell’illecito, tra cancellazioni “fisiologiche” e cancellazioni “fraudolente”, poiché l’art. 2495 c.c. attribuisce alla cancellazione un’efficacia generale senza introdurre differenziazioni fondate sulle ragioni che l’hanno determinata. Su tali basi, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, in quanto è stata dichiarata l’estinzione dell’illecito amministrativo in conseguenza della sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Conclusioni La pronuncia consolida l’indirizzo inaugurato dalla sentenza penale del 2024, facendo discendere la soluzione penalistica dall’approdo raggiunto in sede civile in ordine all’efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese. La scelta appare coerente sul piano sistematico: una volta riconosciuto che la cancellazione determina l’estinzione definitiva dell’ente sul piano sostanziale, risulta difficilmente sostenibile ipotizzarne una sopravvivenza limitata ai soli fini dell’applicazione delle sanzioni. La soluzione accolta dalla Corte presenta, tuttavia, alcuni profili problematici che meritano di essere evidenziati. La distinzione rispetto al precedente “Uniland” appare convincente sotto il profilo tecnico-giuridico. Non può però essere trascurata la ragione di politica criminale sottesa all’orientamento contrario, rappresentata dal rischio che la cancellazione della società venga utilizzata in modo strumentale per sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’illecito. La Corte ritiene, nondimeno, che tale esigenza debba cedere nel bilanciamento con i principi desumibili dall’art. 27 Cost., che impediscono di mantenere in vita una responsabilità sanzionatoria in capo a un soggetto ormai estinto. Sul piano metodologico, occorre inoltre considerare con cautela la trasposizione automatica di principi elaborati in ambito civilistico nel sistema della responsabilità da reato degli enti, che conserva una propria autonomia funzionale. Il particolare fenomeno successorio che accompagna l’estinzione della società potrebbe infatti offrire, almeno in astratto, argomenti a favore di soluzioni differenti, fondate sulla continuità degli interessi e dei rapporti patrimoniali nonostante il venir meno della soggettività giuridica dell’ente. Tra gli argomenti di carattere costituzionale valorizzati dalla Corte, appare particolarmente solido quello relativo all’impossibilità di dare concreta esecuzione alle sanzioni una volta estinto l’ente. Anche la scelta di non distinguere tra cancellazioni “fisiologiche” e cancellazioni “fraudolente” risponde a un’esigenza di certezza del diritto e trova un significativo fondamento nella portata generale dell’art. 2495 c.c. Rimane, tuttavia, irrisolto il problema delle cancellazioni deliberatamente strumentali. In assenza di uno specifico intervento legislativo, il sistema rischia infatti di non disporre di strumenti pienamente adeguati per contrastare operazioni di scioglimento e cancellazione poste in essere con il preciso intento di sottrarre l’ente alla responsabilità derivante da reato. In questa prospettiva, potrebbe essere utile interrogarsi sulla possibilità di ricorrere, nei limiti consentiti dall’ordinamento, a istituti quali la frode alla legge o l’abuso del diritto per neutralizzare le ipotesi più evidenti di uso strumentale della cancellazione. In definitiva, la pronuncia offre un criterio interpretativo chiaro e prevedibile, facendo coincidere la sorte della responsabilità dell’ente con quella della sua soggettività giuridica sul piano civilistico. Si tratta di una soluzione che rafforza la certezza del diritto, pur lasciando aperte alcune rilevanti questioni applicative. Resta dunque da verificare se il legislatore riterrà opportuno intervenire con una disciplina organica degli effetti dell’estinzione dell’ente sulla responsabilità da reato, eventualmente introducendo specifici meccanismi di salvaguardia contro possibili utilizzi elusivi della cancellazione. |