Esenzione IMU: irrilevante la situazione abitativa degli altri componenti del nucleo familiare
07 Settembre 2026
Il contribuente era proprietario di un appartamento nel Comune di Roma, mentre la moglie era proprietaria di un'altra unità immobiliare contigua, situata sullo stesso piano dello stesso edificio. I due immobili, collegati mediante una scala interna e utilizzati come un'unica abitazione, non erano stati formalmente fusi catastalmente, ma soltanto dichiarati come “unione di fatto ai fini fiscali”. Al contribuente veniva notificato avviso di accertamento per omesso versamento IMU ed egli impugnava l’atto sul rilievo che le due unità costituissero un’unica abitazione principale soggetta ad esenzione IMU prevista dall’art. 13, comma 2, terzo e quarto periodo, d.l. n. 201/2011. Accolte le ragioni del contribuente in primo grado, queste venivano disattese dal giudice d’appello, che riteneva decisivo che gli immobili fossero catastalmente distinti e che i coniugi avessero residenze anagrafiche in due diversi interni dello stesso edificio. La Corte di cassazione con ordinanza n. 25004 del 4 settembre 2026, chiarisce, in primo luogo, quanto segue: «A differenza di quanto previsto in tema di ICI, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l’esenzione IMU spetta in relazione ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale. Pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI, con conseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU». Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso il riconoscimento dell’esenzione sul presupposto che il ricorrente e la consorte avessero la propria residenza in due distinti immobili siti nel medesimo edificio, non unificati catastalmente, affermando che in tale evenienza non poteva che riconoscersi il diritto all’esenzione per un’unica abitazione. La Corte ha ritenuto erronea tale affermazione sulla base di quanto affermato dal C. Cost., sent., n. 209 del 2022 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dalla l. n. 147 del 2013, nella parte in cui richiedeva che l'abitazione principale fosse il luogo di residenza anagrafica e dimora abituale non soltanto del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. Dopo tale pronuncia, può affermarsi, come fa la Corte di cassazione con l’ordinanza in esame, che «ai fini dell'esenzione IMU, assumono rilievo esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore dell'immobile, considerate individualmente, e non la situazione abitativa degli altri componenti del nucleo familiare». Conclude, sul punto, la Corte: « Alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 209 del 2022, il contribuente che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nel proprio immobile ha diritto all'esenzione IMU per tale abitazione principale anche se il coniuge risiede e dimora in un diverso immobile, e ciò indipendentemente dal fatto che questo sia ubicato nello stesso o in diverso comune, non potendo la condizione abitativa del coniuge precludere il beneficio fiscale spettante al possessore che soddisfi personalmente i requisiti di legge». |