Estinzione del processo esecutivo e sospensione ex art. 623 c.p.c.
08 Settembre 2026
La mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato non determina l’estinzione del processo esecutivo quando questo sia già sospeso ex art. 623 c.p.c. per effetto della sopravvenuta inefficacia esecutiva del titolo e il giudice dell’esecuzione non abbia disposto una sospensione funzionalmente collegata all’opposizione. In tale ipotesi difetta il presupposto applicativo della fattispecie estintiva prevista dall’art. 624, comma 3, c.p.c., sicché l’omessa instaurazione del giudizio di merito comporta soltanto l’inefficacia dell’opposizione e non l’estinzione dell’esecuzione. |