Estinzione del processo esecutivo e sospensione ex art. 623 c.p.c.

La Redazione
08 Settembre 2026

La questione devoluta al Tribunale di Lecce concerne l’individuazione dei presupposti applicativi dell’art. 624, comma 3, c.p.c., e segnatamente se il meccanismo estintivo ivi previsto possa trovare applicazione anche in ipotesi in cui la sospensione della procedura esecutiva non sia stata richiesta e quindi non sia stata disposta ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., ma sia comunque seguita dall’assegnazione del termine perentorio di cui all’art. 616 c.p.c.

La mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato non determina l’estinzione del processo esecutivo quando questo sia già sospeso ex art. 623 c.p.c. per effetto della sopravvenuta inefficacia esecutiva del titolo e il giudice dell’esecuzione non abbia disposto una sospensione funzionalmente collegata all’opposizione. In tale ipotesi difetta il presupposto applicativo della fattispecie estintiva prevista dall’art. 624, comma 3, c.p.c., sicché l’omessa instaurazione del giudizio di merito comporta soltanto l’inefficacia dell’opposizione e non l’estinzione dell’esecuzione.

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