Caro gasolio e autotrasporto: il credito d’imposta quale misura di sostegno alla continuità dell’attività d’impresa

08 Settembre 2026

Con il Decreto Direttoriale del 28 agosto 2026, n. 301 prende forma il beneficio fiscale riconosciuto in favore degli autotrasportatori, uno dei settori più colpiti dall'aumento dei prezzi del carburante.

A rendere concreta l’agevolazione è stata una catena di provvedimenti: il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 che lo ha istituito e il decreto interministeriale Mit-Mef-Mase 23 maggio 2026, n. 107 successivamente modificato con il decreto interministeriale 26 agosto 2026.

Al fine di rendere operativo il beneficio è stato poi emanato, appunto, il decreto direttoriale 28 agosto, n. 301, che definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura per il riconoscimento del ristoro, fruibile sotto forma di credito di imposta, finalizzato a mitigare gli «effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio».

Il beneficio, utilizzabile entro il 31 dicembre 2026, rappresenta un contributo straordinario non riconosciuto automaticamente, ma successivamente alla presentazione di un’apposita istanza attraverso la piattaforma informatica implementata dall'Agenzia delle Entrate (art. 4, decreto direttoriale 28 agosto 2026, n. 301).

Una volta ricevute le istanze il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, effettua dei controlli a “campione” sulla situazione economica dell'impresa ai fini della valutazione della compatibilità della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (nel rispetto, inoltre, del divieto di cumulo di aiuti di Stato).

Proprio per garantire la compatibilità con la predetta disciplina, il beneficio è concesso “temporaneamente”, in favore delle imprese operanti nel trasporto su strada che risentono degli effetti diretti e indiretti della crisi in Medio Oriente.

Non si tratta, dunque, di una misura “strutturale”, ma di una risposta eccezionale e circoscritta a questo periodo caratterizzato dall’aumento dei prezzi del carburante.

La disciplina europea, in materia di aiuti di Stato consente, in presenza delle condizioni previste dal Trattato e dal quadro temporaneo adottato dalla Commissione Europea, interventi pubblici diretti a fronteggiare situazioni eccezionali o di particolare gravità che incidono sul tessuto economico.

 Alla base dell'intervento, dunque, vi è l'esigenza di “proteggere” le imprese che operino nel settore degli autotrasporti per le quali il carburante rappresenta una delle principali voci di costo, sicché un incremento improvviso dei prezzi può incidere direttamente sulla “sopravvivenza” dell'impresa.

Senza un intervento di sostegno, l’aumento dei costi potrebbe pregiudicare la “continuità” aziendale.

In tal senso, lo Stato non interviene esclusivamente a sostegno del singolo operatore economico, ma tutela indirettamente anche l’interesse generale connesso alla continuità di un’attività essenziale per il sistema economico.

Si intravede, altresì, un collegamento con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), sicché lo Stato aiuta l'impresa, perché l'impresa attraverso la sua attività aiuta lo Stato a perseguire interessi collettivi.

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