Decreto ingiuntivo e delibere: limiti all’opposizione del condomino
09 Settembre 2026
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, l’onere di provare an e quantum debeatur del credito monitoriamente azionato incombe sull’opposto-creditore, mentre sull’opponente-debitore grava la prova dell’esatto adempimento o dell’estinzione della pretesa, secondo il criterio generale di riparto dell’onere probatorio in tema di inadempimento obbligatorio. In linea con Cass. n. 9839/2021, il giudice dell’opposizione può scrutinare sia la nullità (anche d’ufficio) sia l’annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto, ma, per quest’ultima, solo ove il condomino formuli tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137, comma 2, c.c.; la mera deduzione di errori di calcolo o di mancata considerazione di pagamenti integra vizio di annullabilità e non può essere fatta valere, in difetto di impugnazione, in sede di opposizione. Il rendiconto approvato e non impugnato costituisce titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, cristallizzando la posizione debitoria alla data di approvazione; restano tuttavia deducibili, in sede monitoria e di opposizione, i pagamenti eseguiti dopo tale data, anche se anteriori al decreto, con conseguente rideterminazione del credito, nel rispetto dei criteri di imputazione di cui all’art. 1193 c.c. |