Decreto ingiuntivo e delibere: limiti all’opposizione del condomino

La Redazione
09 Settembre 2026

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il Tribunale di Messina (pronuncia n. 701/2026) ribadisce la distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere e l’intangibilità del bilancio non impugnato, pur riconoscendo i pagamenti successivi all’approvazione del rendiconto e al deposito del ricorso monitorio, con parziale revoca di decreto e sentenza di primo grado. 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, l’onere di provare an e quantum debeatur del credito monitoriamente azionato incombe sull’opposto-creditore, mentre sull’opponente-debitore grava la prova dell’esatto adempimento o dell’estinzione della pretesa, secondo il criterio generale di riparto dell’onere probatorio in tema di inadempimento obbligatorio.

In linea con Cass. n. 9839/2021, il giudice dell’opposizione può scrutinare sia la nullità (anche d’ufficio) sia l’annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto, ma, per quest’ultima, solo ove il condomino formuli tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137, comma 2, c.c.; la mera deduzione di errori di calcolo o di mancata considerazione di pagamenti integra vizio di annullabilità e non può essere fatta valere, in difetto di impugnazione, in sede di opposizione.

Il rendiconto approvato e non impugnato costituisce titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, cristallizzando la posizione debitoria alla data di approvazione; restano tuttavia deducibili, in sede monitoria e di opposizione, i pagamenti eseguiti dopo tale data, anche se anteriori al decreto, con conseguente rideterminazione del credito, nel rispetto dei criteri di imputazione di cui all’art. 1193 c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.