Lavoro agricolo a termine e clausola 5 dell’accordo quadro
09 Settembre 2026
Nelle conclusioni presentate il 3 settembre 2026 nella causa C‑380/25, A.M. e H.K. contro Bellavista Società Agricola Ss, l’Avvocato generale Norkus affronta la compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del regime speciale dei contratti a termine nel settore agricolo italiano. Il rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione italiana riguarda, in particolare, l’esclusione dei rapporti tra datori di lavoro agricoli e operai a tempo determinato dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 368/2001, che recepisce la direttiva 1999/70/CE, e la loro sottoposizione alla disciplina del CCNL operai agricoli. In base a tale contratto collettivo, il diritto alla trasformazione del rapporto in tempo indeterminato sorge solo al raggiungimento di 180 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda in un arco di 12 mesi, da esercitarsi entro sei mesi, a pena di decadenza. L’Avvocato generale ribadisce che la clausola 5 dell’accordo quadro ha al centro la prevenzione e la sanzione dell’uso abusivo di una successione di contratti a termine, al fine di evitare la precarizzazione strutturale dei lavoratori. La direttiva non vieta in sé discipline differenziate per specifici settori, purché l’ordinamento nazionale assicuri, anche tramite contrattazione collettiva, misure equivalenti, effettive e dissuasive rispetto a quelle previste come standard dall’accordo quadro. Nel caso del settore agricolo, la stagionalità di molte attività può giustificare esigenze provvisorie ma ricorrenti di assunzione a termine. Tuttavia, la deroga alle norme generali è ammissibile solo se il sistema settoriale consente di distinguere chiaramente tra esigenze temporanee e bisogni permanenti di manodopera, imponendo la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in mansioni di natura durevole. L’Avvocato generale ritiene, in linea di principio, compatibile con la clausola 5 un meccanismo che subordini la conversione a una soglia di giornate lavorate e a un termine decadenziale, purché: la soglia sia calcolata in modo da non svuotare di effettività la prevenzione e la sanzione dell’abuso; esistano controlli effettivi sulle giornate dichiarate; le modalità di esercizio del diritto rispettino i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione. Spetterà alla Corte di cassazione verificare, alla luce di tali criteri, se il combinato disposto di esclusione dal d.lgs. n. 368/2001, disciplina del CCNL (180 giornate, termine di sei mesi, esclusioni soggettive) e prassi applicative realizzi un sistema idoneo a prevenire e sanzionare l’abuso nella reiterazione di contratti a termine nel lavoro agricolo. |