Pensione d’invalidità e servizio attivo modulato nella polizia locale
10 Settembre 2026
Nelle conclusioni presentate il 3 settembre 2026 nella causa C‑235/25 [Villeme], GC contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), l’Avvocato Generale Athanasios Rantos affronta un tema di forte interesse pratico: il rapporto tra pensione di invalidità permanente totale e possibilità di mantenere un impiego in forma adattata, nel quadro della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Il caso riguarda un agente di polizia locale in Catalogna, dichiarato inidoneo a svolgere tutti i compiti o i compiti essenziali della propria professione abituale, cui è stata riconosciuta una pensione di invalidità permanente totale ai sensi della LGSS. Successivamente, il lavoratore è stato assegnato al regime di “servizio attivo modulato”, svolgendo esclusivamente compiti amministrativi e di assistenza civica, con riduzione della retribuzione per la perdita di alcune indennità. L’INSS ha ritenuto incompatibile la percezione della pensione con il mantenimento delle nuove funzioni e ha chiesto la cessazione dell’erogazione e il rimborso delle somme percepite. Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tale impostazione con gli articoli 3 e 5 della direttiva 2000/78, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali e degli articoli 2 e 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’Avvocato Generale, dopo aver ricordato che la direttiva concretizza il principio di non discriminazione per disabilità e che gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità nella disciplina dei regimi previdenziali, ritiene che la pensione di invalidità permanente totale rientri nel campo di applicazione della direttiva, in quanto collegata all’attività professionale e alle condizioni di occupazione e lavoro. Sotto il profilo sostanziale, le conclusioni precisano che l’assegnazione al servizio attivo modulato, con adattamento di mansioni e ritmi di lavoro, può costituire una “soluzione ragionevole” ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, idonea a favorire il mantenimento nel posto di lavoro della persona con disabilità. Tuttavia, l’eventuale incompatibilità tra pensione e retribuzione per le nuove funzioni non deve, in concreto, svuotare di contenuto l’obbligo di accomodamenti ragionevoli, né dissuadere il lavoratore disabile dal mantenere o accettare un impiego adeguato alle proprie residue capacità. In conclusione, l’Avvocato Generale propone alla Corte di dichiarare che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letti alla luce della Carta e della Convenzione ONU, non ostano, in linea di principio, a una giurisprudenza nazionale che escluda il cumulo tra pensione di invalidità permanente totale e servizio attivo modulato, purché sia garantito l’effettivo esercizio del diritto al lavoro e il mantenimento nel posto di lavoro delle persone con disabilità. |