Poligamia e ricongiungimento familiare: per la CEDU prevale l’ordine pubblico
09 Settembre 2026
Il mancato riconoscimento del matrimonio poligamico non esclude l’esistenza di una “vita familiare” tra padre e figli ai sensi dell’art. 8 CEDU. Tuttavia, non ne deriva automaticamente un obbligo dello Stato di consentire il ricongiungimento familiare. È quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza A.A. v. the Netherlands dell’8 settembre 2026, con la quale è stata esclusa, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 della Convenzione. Il caso riguardava un cittadino yemenita, rifugiato nei Paesi Bassi, che aveva contratto nel Paese d’origine tre matrimoni poligamici, dai quali erano nati complessivamente tredici figli. Nel 2019 l’uomo aveva chiesto il ricongiungimento con la prima moglie e con tutti i figli. Le autorità olandesi avevano accolto la domanda per la prima moglie e gli otto figli nati da quel matrimonio, respingendola invece per i cinque minori avuti dalla seconda e dalla terza moglie, in ragione del divieto di poligamia previsto dall’ordinamento nazionale. Investita della questione, la Corte di Strasburgo chiarisce anzitutto un punto rilevante: tra il ricorrente e i cinque figli sussisteva una vita familiare tutelata dall’art. 8 CEDU, indipendentemente dal mancato riconoscimento nei Paesi Bassi dei matrimoni poligamici. La nozione convenzionale di famiglia, infatti, non è limitata ai rapporti fondati su un matrimonio giuridicamente riconosciuto; il legame tra genitore e figlio integra, di per sé, una relazione familiare. Ciò non significa, però, che dall’art. 8 discenda un diritto incondizionato al ricongiungimento. In materia di immigrazione occorre operare un equo bilanciamento tra vita familiare e interesse generale, considerando anche gli ostacoli alla convivenza nel Paese d’origine, i legami con lo Stato ospitante e le esigenze di controllo dell’immigrazione. Anche il superiore interesse del minore assume un peso fondamentale, ma non costituisce un elemento automaticamente decisivo. Particolare rilievo assume per la Corte il forte consenso europeo sul divieto di poligamia, vietata senza eccezioni negli Stati membri del Consiglio d’Europa. Da ciò deriva un ampio margine di apprezzamento degli Stati nel decidere se consentire il ricongiungimento tra il padre e i figli nati da matrimoni poligamici. La Corte considera inoltre che il ricorrente aveva scelto di mantenere tutti e tre i matrimoni nonostante fosse stato invitato dalle autorità a regolarizzare la propria situazione. Nel caso concreto, i cinque figli vivevano con le rispettive madri in Türkiye, disponevano di titoli temporanei di soggiorno e avevano accesso a scuola e assistenza sanitaria; inoltre, il padre poteva mantenere i rapporti con loro e visitarli. Per Strasburgo, dunque, le autorità olandesi hanno realizzato un equo bilanciamento tra tutela della vita familiare, controllo dell’immigrazione e salvaguardia dell’ordine pubblico: nessuna violazione dell’art. 8 CEDU. |