L’uso di marchi noti nelle campagne elettorali è lecito solo se rientra nei limiti della libertà di espressione

La Redazione
09 Settembre 2026

Un partito politico non può utilizzare un marchio notorio nelle proprie campagne elettorali contro la volontà del titolare, a meno che non dimostri che, nel caso concreto, la propria libertà di espressione prevale sui diritti e sugli interessi del titolare del marchio.

Il caso esaminato (causa C-298/23) riguarda il noto marchio IKEA e un partito politico belga, che aveva presentato pubblicamente un programma di riforma della politica di asilo e immigrazione in Belgio, utilizzando i marchi notori del colosso svedese per rafforzare il proprio messaggio. A giustificazione di tale uso, il partito ha invocato la libertà di espressione.

Nella sua sentenza, la Corte di giustizia afferma che, per stabilire se tale uso possa essere considerato riconducibile a un «giusto motivo», il giudice nazionale deve effettuare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare del marchio e i suoi interessi e, dall’altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e i suoi interessi, tenendo conto che nessuno di questi diritti ha carattere assoluto.

La Corte osserva tuttavia che, nel caso specifico, l’uso dei marchi IKEA può arrecare un danno significativo alla notorietà di tali marchi e agli interessi del loro titolare. Alla luce di ciò, non emerge che l’uso dei marchi IKEA – effettuato unicamente per trarre vantaggio dalla loro notorietà, al fine di rafforzare un messaggio politico e aumentarne la diffusione – possa prevalere sui diritti e sugli interessi del titolare, fermo restando che la verifica concreta spetta al giudice del rinvio.

Nel 2022 il partito politico Vlaams Belang ha presentato pubblicamente, nel corso di una conferenza stampa, il proprio programma politico intitolato «IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano IKEA – l’immigrazione può davvero andare diversamente»), volto alla riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio. Le proposte erano accompagnate da illustrazioni contenenti segni corrispondenti ai marchi IKEA e da personaggi simili a quelli presenti nelle istruzioni di montaggio dei prodotti IKEA. La conferenza stampa è stata diffusa sui social media. IKEA, titolare dei marchi, ha quindi promosso un’azione per contraffazione dinanzi ai giudici belgi nei confronti dell’associazione Vrijheidsfonds, che aveva curato la campagna del Vlaams Belang.

Davanti al giudice nazionale, il Vrijheidsfonds ha ammesso di aver utilizzato i marchi IKEA senza il consenso del titolare, sostenendo tuttavia di averne sfruttato la notorietà per rafforzare il proprio messaggio politico. Secondo l’associazione, ciò costituirebbe un «giusto motivo» ai sensi della normativa dell’Unione, idoneo a tutelare la libertà di espressione, inclusa la libertà di esprimere opinioni politiche e di ricorrere alla parodia politica. Ritenendo che si fosse in presenza di un conflitto tra diritti fondamentali di pari rango – il diritto di proprietà e la libertà di espressione – il giudice nazionale ha rimesso la questione alla Corte di giustizia.

La Corte rileva innanzitutto che la normativa dell’UE non definisce in modo puntuale la nozione di «giusto motivo». Nei considerando di tale normativa, tuttavia, il legislatore ha sottolineato la necessità di applicarla garantendo il pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

Ciò non significa, però, che il semplice richiamo alla libertà di espressione sia sufficiente a dimostrare l’esistenza di un giusto motivo. Il terzo che utilizza un segno identico o simile a un marchio notorio deve indicare i motivi concreti di tale uso, collegati all’esercizio della propria libertà di espressione, e dimostrare che tali motivi prevalgono sui diritti e sugli interessi del titolare del marchio.

Nel valutare se l’uso da parte del terzo sia riconducibile a un giusto motivo, il giudice nazionale è tenuto a compiere un bilanciamento tra il diritto di proprietà sul marchio notorio e il diritto alla libertà di espressione del terzo, ricordando ancora una volta che nessuno di questi diritti è assoluto.

In questo contesto, il giudice deve verificare se l’uso del marchio notorio da parte del terzo sia avvenuto in buona fede. Ciò accade, in particolare, quando l’uso è diretto a veicolare un’idea o un’opinione che abbia un nesso con il marchio in quanto tale, con il suo titolare, con le sue pratiche commerciali, con i suoi prodotti o con i suoi servizi. Ulteriori elementi rilevanti sono il contributo dell’uso al dibattito di interesse generale e le conseguenze che esso può comportare per il titolare del marchio. Non si può, infatti, imporre a quest’ultimo di tollerare un uso idoneo a causargli un pregiudizio sproporzionato o tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione del marchio.

Sempre in tale prospettiva, occorre considerare l’intensità dell’uso del marchio notorio da parte del terzo, la sua portata, le modalità con cui esso è stato realizzato e l’eventuale rischio che tale uso induca a ritenere che il titolare del marchio aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee promosse, o addirittura che le sostenga, nonostante i valori del titolare siano improntati alla neutralità rispetto ai partiti politici o risultino incompatibili con quel messaggio.

La Corte conclude, con riferimento al caso concreto, che l’uso dei marchi IKEA può arrecare un danno significativo alla loro notorietà e agli interessi del titolare. Non risulta, quindi, che l’uso effettuato dal Vrijheidsfonds – volto unicamente a trarre vantaggio dalla notorietà dei marchi per rafforzare e diffondere il proprio messaggio politico – possa prevalere sui diritti e sugli interessi del titolare dei marchi, fermo restando che la verifica definitiva spetta al giudice del rinvio.

Fonte: Diritto e Giustizia