Difesa del detenuto e procedimento sanzionatorio disciplinare al vaglio della Corte costituzionale

11 Settembre 2026

Il Magistrato di Sorveglianza, a seguito dell’iscrizione del reclamo, aveva disposto delle verifiche in ordine alla metratura delle celle che, in effetti, presentavano una metratura inferiore ai 9 mq, all’incirca di 6 mq: la Direzione riferiva che l’esigenza di collocare la seconda branda anche in quella sezione era motivata dall’arrivo di nuovi giunti da un altro istituto e che, in ogni caso, i detenuti beneficiavano del trattamento intensificato.

Massima

Con ordinanza del 16 aprile 2026, il Magistrato di Sorveglianza di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 2, ord. penit. per violazione degli artt. 3, 24 e 27, comma 3 Cost. nella parte in cui non prevede che il reclamo di cui all’art. 69, comma 6, lett. a), ord. penit., comporti la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato di sorveglianza o nella parte in cui non prevede che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lett. a), ord. penit., possa chiedere in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo. Inoltre, ha dichiarato rilevante per il decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 6, lett. a), ord. penit. per violazione degli artt. 3, 24 e 27, comma 3 Cost. nella parte in cui non prevede che anche nei casi di irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportiveex art. 39, comma 1, n. 3), ord. penit. sia consentito l’esame nel merito della sanzione disciplinare.

Il caso

Il caso trae origine dal reclamo ex art. 35-bis ord. penit. presentato da un detenuto avverso la sanzione disciplinare di dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive applicata dal consiglio di disciplina del carcere di Padova; il pubblico ministero ne chiedeva il rigetto e la difesa del detenuto l’accoglimento. Con il reclamo, tempestivamente presentato, il detenuto lamentava di aver subito ingiustamente la sanzione disciplinare e che la sua irrogazione gli avrebbe causato una regressione nel trattamento alla luce del fatto che la sua condotta era sempre stata regolare e partecipativa alle attività trattamentali e al percorso rieducativo. Il Magistrato, ripercorrendo il contenuto del rapporto disciplinare, spiega l’origine della contestazione: il detenuto, insieme ad altri della medesima sezione, si era opposto alle indicazioni del comandante di reparto che aveva disposto la collocazione della seconda branda nelle camere di pernottamento all’interno di tutta la sezione che è destinata ad ospitare ergastolani o detenuti con pene lunghe che lavorano e beneficiano del trattamento intensificato.

Il detenuto, a sua difesa, riferiva di essersi opposto perché la collocazione della seconda branda avrebbe creato una situazione di sovraffollamento in violazione dell’art. 3 CEDU, in quanto la metratura pro capite, contrariamente a quanto sostenuto dalla Direzione del carcere, sarebbe scesa sotto i 3 mq dato che la cella misurava circa 7 mq a differenza delle altre con un’ampiezza di 9 mq; non riteneva giustificata, inoltre, tale scelta, tenuto conto che erano presenti altre sezioni con celle più ampie dove avrebbero potuto collocarsi anche la terza branda.

Quanto al comportamento tenuto, per il detenuto si era trattato di una protesta collettiva, condotta senza minacce o gesti autolesivi, come invece riferito dalla Direzione del carcere, e in modo pacifico per la tutela dei suoi diritti e quelli di tutti i detenuti della medesima sezione. Il reclamo veniva corredato da una missiva sottoscritta da tutti i detenuti della sezione, i quali chiedevano, tra le altre cose, di verificare la metratura delle celle; con il reclamo, il detenuto chiedeva l’annullamento della sanzione.

La questione

Il Magistrato di Sorveglianza, a seguito dell’iscrizione del reclamo, aveva disposto delle verifiche in ordine alla metratura delle celle che, in effetti, presentavano una metratura inferiore ai 9 mq, all’incirca di 6 mq: la Direzione riferiva che l’esigenza di collocare la seconda branda anche in quella sezione era motivata dall’arrivo di nuovi giunti da un altro istituto e che, in ogni caso, i detenuti beneficiavano del trattamento intensificato.

Pur non essendo questa la questione centrale, tuttavia, il Magistrato di Sorveglianza ha premura di dedicarci molto spazio sia perché è il contenuto di fatto del reclamo che, alla luce di una più completa visione anche difensiva del detenuto, potrebbe avere ragioni di essere accolto, sia perché introduce il tema del “diritto alla cella singola”: seppur non potendo assurgere ad un vero e proprio diritto soggettivo assoluto, insensibile a deroghe organizzative, si deve far notare che la legge sull’ordinamento penitenziario, a partire dalla riforma del 2018, con il d.lgs. n. 123/2018, ha inserito il comma 5 all’art. 6 ord. penit., secondo cui: “Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti”. Trattasi, infatti, di una “preferenza”, ove sia possibile, e non di una prerogativa assoluta; tuttavia, alla luce del fatto che la metratura della cella si colloca di molto al di sotto dei 9 mq, con uno spazio pro capite inferiore ai 3 mq, la richiesta del detenuto non appare del tutto fuori luogo e priva di fondamento.

Le questioni di interesse per il Magistrato di Sorveglianza sono, infatti, due: 1) la prima riguarda al fatto che il detenuto, pur avendo tempestivamente presentato il proprio reclamo, si vede in udienza dinanzi al Magistrato con la sanzione già scontata, non essendo previsto al comma 6 lett. a) dell’art. 69 ord. penit. un effetto sospensivo della sanzione e ciò riguarda tutte le sanzioni elencate nell’art. 39, comma 1, n. 3), ord. penit., non solo le meno gravi del richiamo e dell’ammonizione ma anche di quelle che incidono sulla libertà personale del detenuto con particolare afflittività, quali l’esclusione dalle attività ricreative e sportive, l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta e l’esclusione dalle attività in comune. Anche se già espiata per intero, per il detenuto si mantiene attuale, in ogni caso, l’interesse ad avere l’annullamento della sanzione, dato che la sua irrogazione – come già anticipato – potrebbe avere ripercussioni negative sulla valutazione del suo percorso rieducativo e dei benefici penitenziari; 2) la seconda riguarda al fatto che per il Magistrato rimane preclusa la possibilità di un esame nel merito della vicenda, aspetto rilevante, specie in questo caso, dato che ai sensi del comma 6 lett. a) dell’art. 69 ord. penit. ciò è consentito solo nei confronti delle sanzioni disciplinari dell’isolamento e dell’esclusione delle attività in comune. Nel caso, invece, dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive possono essere valutati solo vizi formali (la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare) afferenti alla procedura ovvero relativi alla sussistenza delle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Le soluzioni giuridiche

Il Magistrato di Sorveglianza dubita della legittimità del comma 6 lett. a) dell’art. 69 ord. penit. sotto i due profili sopra esplicitati. In particolar modo, la mancanza di previsione dell’effetto sospensivo della sanzione in via preventiva in attesa dell’udienza dinanzi al magistrato sembra porsi in contrasto con l’art. 3 Cost.: si ritiene irragionevole che in un sistema normativo che prevede il rimedio giurisdizionale come quello dell’art. 35-bis ord. penit. a fronte di una sanzione con carattere afflittivo-punitivo irrogata dall’Amministrazione penitenziaria non vi sia anche un meccanismo che consenta di sospendere gli effetti della sanzione prima del vaglio del giudice.

Si rileva, inoltre, una disparità di trattamento rispetto alle altre sanzioni afflittive per le quali è prevista, in caso di impugnazione, la possibilità di chiedere un effetto sospensivo al giudice chiamato a decidere. Il Magistrato di Sorveglianza riscontra poi una lesione del diritto di difesa del detenuto rilevante ai sensi dell’art. 24 Cost.: l’assenza di un effetto sospensivo della sanzione fa sì che l’interesse ad ottenere il suo annullamento perda di efficacia e che l’esercizio dei diritti di difesa in udienza sia assolutamente ineffettivo. Tale soluzione normativa si pone in contrasto anche con l’art. 27, comma 3, Cost. perché mortifica il detenuto.

L’art. 69, comma 6 lett. a) ord. penit. sarebbe illegittimo anche sotto la diversa prospettiva del fatto che al magistrato si inibisce l’esame del merito e si relega il potere giurisdizionale ad un solo controllo formale: ciò sarebbe lesivo degli artt. 3, 24 e 27, comma 3 Cost. L’esame del merito, infatti, si rileva fondamentale perché consente di effettuare degli approfondimenti istruttori con riguardo alla sussistenza stessa dell’illecito disciplinare, alla proporzionalità della sanzione, nonché alla natura e gravità dell’illecito, al comportamento del detenuto e alla compatibilità della sanzione rispetto al programma di trattamento. Il vaglio del merito, quindi, in sede di reclamo, comporterebbe per il magistrato la possibilità di approfondire la dinamica del fatto che ha portato alla sanzione, a ridosso della sua irrogazione e nel contraddittorio delle parti; trattasi di esame non sempre recuperabile in occasione della valutazione di altri benefici, e, in primis, in sede di valutazione della liberazione anticipata.

Osservazioni

Con l’ordinanza in esame, il Magistrato di Sorveglianza di Padova sottopone nuovamente al vaglio della Corte costituzionale il procedimento sanzionatorio disciplinare previsto per i detenuti dalla legge sull’ordinamento penitenziario: non è la prima volta, infatti, che le disposizioni in materia disciplinare giungono all’attenzione della Corte costituzionale, né che dottrina e giurisprudenza di merito abbiano rilevato un vulnus di tutela rispetto al diritto di difesa del detenuto nei confronti dell’Amministrazione penitenziaria. Anche in questo caso, le censure costituzionali all’art. 69, comma 6, lett. a), ord. penit., sotto entrambi i profili, appaiono più che ragionevoli e fondate: nel nostro ordinamento, infatti, esistono meccanismi sospensivi degli effetti di sanzioni irrogate dalla Pubblica Amministrazione che consentono al privato-cittadino di rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento cautelativo in vista dell’esame del merito del proprio reclamo; non solo, come correttamente evidenziato dal Magistrato di Sorveglianza anche all’interno della stessa disciplina sanzionatoria disciplinare è previsto un meccanismo sospensivo degli effetti della sanzione; non si comprende perché tale meccanismo non debba essere esteso anche nei confronti di tutte le altre sanzioni disciplinari, specie di quelle che comportano effetti privativi della libertà personale e che hanno dichiaratamente un contenuto afflittivo-punitivo. Allo stesso modo, non si ritiene possa dirsi ragionevole che l’esame del giudice, sulla base di un reclamo giurisdizionale, debba essere relegato solo agli aspetti formali: laddove, infatti, si discuta di una sanzione con contenuti afflittivi-punitivi deve essere consentito al giudice un esame completo anche nel merito.

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