Particolare tenuità del fatto e resistenza a pubblico ufficiale dopo la Corte costituzionale
15 Settembre 2026
Massima A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è applicabile anche ai delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 336 e 337 c.p. La Suprema Corte può riconoscere direttamente la causa di non punibilità, senza rinvio al giudice di merito soltanto quando i relativi presupposti siano immediatamente desumibili dagli atti e non richiedano ulteriori accertamenti in fatto. Non può qualificarsi come particolarmente tenue la condotta di resistenza che, valutata nella sua complessiva progressione, si caratterizzi per intensità, durata e modalità violente, non essendo sufficienti, in senso contrario, l’incensuratezza e la contenuta entità della pena irrogata. Il caso La vicenda trae origine dall’intervento della polizia ferroviaria nei confronti di un passeggero che, durante l’emergenza pandemica, si rifiutava di indossare la mascherina e manteneva un atteggiamento aggressivo a bordo di un treno. Invitato dagli agenti a lasciare il convoglio, l’uomo reagiva tentando di colpire uno degli operanti con pugni e calci e – dopo essere stato ammanettato – cercava di colpire un passeggero con una testata. Condannato dal Tribunale di Forlì per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Bologna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo, per quanto qui rileva, il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025. Secondo la difesa, la particolare tenuità del fatto avrebbe potuto desumersi dall’incensuratezza dell’imputato e dalla contenuta entità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, escludendo che le concrete modalità della condotta consentissero di qualificare l’offesa come particolarmente tenue. La questione Il principio di maggiore rilievo affermato dalla Corte attiene agli effetti applicativi della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, comma 3, c.p., nella parte in cui precludeva l’operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ai delitti previsti dagli artt. 336 e 337 c.p. La questione sottoposta alla Corte consisteva, più precisamente, nello stabilire se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto potesse essere invocata per la prima volta nel giudizio di cassazione – pur non essendo stata dedotta nei precedenti gradi di merito – e se la Corte di cassazione potesse verificarne direttamente la sussistenza sulla base degli elementi già acquisiti. Il primo profilo attiene alla proponibilità della domanda. Poiché la sentenza della Corte costituzionale era stata pubblicata dopo la deliberazione della decisione d’appello, l’imputato non avrebbe potuto formulare in precedenza una richiesta giuridicamente utile, essendo allora operante una preclusione legislativa assoluta. Il secondo piano riguarda, invece, i limiti cognitivi del giudizio di legittimità. La rimozione della preclusione normativa non comporta, infatti, l’automatico riconoscimento della particolare tenuità né trasforma la Corte di cassazione in un nuovo giudice “di merito”. Occorre, piuttosto, verificare se gli elementi necessari per applicare l’art. 131-bis c.p. risultino già dalla sentenza impugnata o se, al contrario, siano necessarie nuove valutazioni di merito. Le soluzioni giuridiche La decisione della Corte costituzionale si inserisce in un quadro normativo profondamente modificato dalla c.d. riforma Cartabia. Invero, il d.lgs. n. 150/2022 ha sostituito, quale criterio generale di accesso all’istituto della particolare tenuità del fatto, il limite del massimo edittale di cinque anni con quello del minimo edittale non superiore a due anni. In tal modo sono state ricomprese nell’ambito dell’art. 131-bis c.p. fattispecie astrattamente più gravi, tra le quali la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario prevista dall’art. 338 c.p., punita con la reclusione da uno a sette anni. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse applicabile a tale più grave fattispecie e rimanesse invece preclusa in relazione ai delitti indicati nel terzo comma dell’art. 131-bis c.p., tra i quali vengono richiamati anche quelli previsti dagli artt. 336 e 337 c.p., che sono puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Tale distonia, derivante dal mutato quadro normativo, determinava un’irragionevole disparità di trattamento in senso sfavorevole all’imputato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il superamento di tale preclusione, tuttavia, non equivale ad affermare che i fatti di resistenza a pubblico ufficiale debbano automaticamente considerarsi tenui. La sentenza costituzionale si limita a restituire al giudice il potere-dovere di compiere la valutazione concreta richiesta dall’art. 131-bis c.p. La decisione in commento si colloca nel solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale 20 ottobre 2025, n. 172, depositata il 27 novembre 2025. Come noto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale e – in quanto disciplina più favorevole al reo – trova applicazione anche nei procedimenti non ancora definiti al momento della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015. Ne consegue che la relativa questione può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione (o rilevata d’ufficio), ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p., purché la verifica dei relativi presupposti venga compiuta sulla base degli elementi emersi all’esito del procedimento e dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2015, n. 24358, Rv. 264109-01; Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266593-01 e 266594-0). Con riferimento agli effetti di una sopravvenuta pronuncia costituzionale, la Corte di cassazione ha stabilito che la causa di non punibilità possa essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, a condizione che i suoi presupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e non occorrano ulteriori accertamenti fattuali (Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2020, n. 35033, Rv. 279971-01). Il medesimo principio è stato applicato, più di recente, proprio con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. In tale occasione, i giudici di legittimità hanno affermato che l’astratta applicabilità dell’art. 131-bis c.p. al delitto previsto dall’art. 337 c.p. non impone necessariamente l’annullamento con rinvio, potendo la Corte di cassazione decidere qualora le risultanze processuali già acquisite consentano di affermare (o escludere) la particolare tenuità del fatto (Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2025, n. 1803, Rv. 289200-01). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che gli elementi desumibili dalle sentenze di merito non solo non consentissero di riconoscere la causa di non punibilità, ma fossero altresì idonei a escluderne la sussistenza. In particolare, la condotta non era consistita in un gesto isolato, istantaneo o scarsamente offensivo. Essa si collocava all’interno di una progressione iniziata con il rifiuto di osservare le prescrizioni poste a tutela della salute pubblica e con l’atteggiamento molesto verso gli altri passeggeri, proseguita con l’opposizione all’ordine degli agenti e culminata nei tentativi di colpire un operante con pugni e calci e un passeggero con una testata. L’intervento coercitivo era divenuto necessario proprio a causa dell’intensità della reazione che gli agenti erano riusciti a contenere soltanto mediante l’ammanettamento dell’imputato. Secondo la Corte, l’intensità, la durata e il contesto della condotta denotavano un grado di offensività non minimo, anche in considerazione del turbamento arrecato alla sicurezza dei passeggeri durante un periodo di emergenza pandemica. Inoltre, la mera incensuratezza dell’imputato e la contenuta entità della pena irrogata non potevano condurre a una diversa conclusione. Invero, l’assenza di precedenti penali può assumere rilievo nel giudizio sulla non abitualità del comportamento, ma non dimostra, di per sé, l’esiguità dell’offesa. Analogamente, l’applicazione di una pena prossima al minimo edittale non si traduce automaticamente in un giudizio di particolare tenuità: la dosimetria della pena e l’art. 131-bis c.p. operano su piani collegati, ma non sovrapponibili. La pena, infatti, è determinata all’esito di una valutazione complessiva che comprende la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. La causa di non punibilità richiede, invece, che le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo consentano di qualificare l’offesa come particolarmente tenue e che il comportamento non sia abituale. La modesta pena inflitta può costituire un elemento da considerare, ma non è dotata di efficacia dimostrativa autonoma. Considerazioni conclusive La sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 ha eliminato una preclusione fondata esclusivamente sul titolo di reato, restituendo al giudice la possibilità di apprezzare la concreta offensività delle condotte riconducibili agli artt. 336 e 337 c.p. Non ne deriva, tuttavia, alcuna presunzione di tenuità né un ridimensionamento della tutela apprestata nei confronti dell’attività amministrativa e dell’incolumità del pubblico agente. Le conseguenze dell’intervento della Corte costituzionale si sono concretizzate nel recupero di un giudizio commisurato alle peculiarità del caso concreto. Anche nell’ambito della resistenza a pubblico ufficiale, infatti, possono verificarsi episodi caratterizzati da una minima intensità dell’offesa e dall’occasionalità della condotta. Per converso, possono ricorrere comportamenti che, pur astrattamente riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 131-bis c.p., presentano tuttavia modalità incompatibili con una valutazione di minima offensività. I tentativi di colpire un agente e un passeggero non costituiscono una manifestazione marginale di opposizione. L’intervento necessario per contenere l’imputato e il turbamento arrecato alla sicurezza del convoglio rappresentano elementi concretamente ostativi al riconoscimento della particolare tenuità. Inoltre, la Corte non attribuisce valore decisivo all’incensuratezza e alla misura della pena. Una diversa conclusione attribuirebbe a indici meramente concorrenti il valore di impropri automatismi applicativi, mentre l’art. 131-bis c.p. impone una valutazione complessiva e non frazionata del fatto. Particolare rilievo assume anche l’individuazione dei limiti entro i quali la Corte di cassazione può procedere direttamente alla valutazione della causa di non punibilità. La sopravvenienza di una disciplina sostanziale più favorevole non determina necessariamente la regressione del procedimento alla fase di merito. Il rinvio è necessario quando occorrano valutazioni fattuali non ancora compiute, non lo è, invece, quando le risultanze definitivamente acquisite consentano già di escludere, in modo univoco, la minima offensività. Tale soluzione evita, da un lato, che la natura favorevole della pronuncia costituzionale resti priva di effetti nei giudizi pendenti, dall’altro, che ogni ricorso fondato sulla sopravvenuta applicabilità dell’art. 131-bis c.p. conduca automaticamente all’annullamento della sentenza. È altresì necessario che la valutazione della particolare tenuità rimanga strettamente correlata al fatto oggetto dell’imputazione. Le ulteriori condotte anteriori o contestuali possono essere considerate nella misura in cui contribuiscano a definire le modalità, l’intensità e il contesto dell’azione di resistenza. Non possono, invece, assumere il valore di autonome ragioni di maggiore colpevolezza per fatti estranei all’addebito. Nel caso di specie, il riferimento al rifiuto di indossare la mascherina e all’atteggiamento verso i passeggeri appare legittimamente utilizzato quale antecedente esplicativo della successiva progressione della condotta e del concreto turbamento prodotto, senza sostituire l’accertamento relativo alla violenza esercitata nei confronti dell’agente. |