Appello avverso l'assoluzione perché il “fatto non sussiste” e accertamento della responsabilità civile
17 Settembre 2026
Massima Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell’imputato, il giudice penale, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile. (Fattispecie in cui ha trovato applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 573 c.p.p. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. n. 150/2022). Il caso A seguito dell’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, la parte civile appellava la sentenza di primo grado, chiedendo l’affermazione della responsabilità dell’imputato ai soli fini civilistici, con conseguente condanna al risarcimento del danno. La Corte di appello riformava, ai soli effetti civili, la sentenza di primo grado, condannando l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile. L’imputato proponeva ricorso in cassazione, dolendosi tra le altre cose della violazione della presunzione di innocenza prevista dall’art. 6 CEDU, per essersi la Corte di appello espressa nel merito della responsabilità penale dell’imputato, nonostante l’assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte di cassazione ha rigetto il ricorso, sul rilievo che il giudice penale, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”. La questione La questione in esame è la seguente: in caso di sentenza di assoluzione perché il “fatto non sussiste” quali sono le regole probatorie di accertamento della responsabilità civile conseguente all’impugnazione della parte civile? Le soluzioni giuridiche Quando, come nel caso in esame, la pronuncia assolutoria è divenuta definitiva per mancata impugnazione (ovvero, in alternativa, per effetto della rinuncia all'impugnazione limitatamente agli effetti penali), essa resta intangibile. Ciò significa che non è più consentito, evidentemente, alcun rilievo in ordine all'estinzione del reato per prescrizione, né è possibile rimettere in discussione la pronuncia assolutoria, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. Pertanto, con riferimento all'impugnazione limitata alla responsabilità civile, anche qualora essa sia affidata al giudice penale secondo il previgente schema normativo di cui all'art. 573 c.p.p., non vi è spazio per una valutazione che travalichi l'ambito civilistico, essendo venuta meno ogni giustificazione per una commistione con il piano penale. Pur nel rispetto delle regole proprie del processo penale, che disciplinano sia i mezzi di prova (come, ad esempio, la possibilità di utilizzare la testimonianza della persona offesa, che nel processo civile sarebbe preclusa dall'art. 246 c.p.c.), sia le modalità di assunzione della prova, alle quali rinvia il primo comma dell'art. 573 c.p.p., l'accertamento demandato al giudice penale deve rimanere circoscritto al giudizio sulla responsabilità civile. La Corte costituzionale con la sentenza n. 182/2021 ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, limitatamente all'ambito di applicabilità dell'art. 578 c.p.p. sotto il profilo del sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, nonché dei rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale. Con riguardo al primo profilo, osserva che il codice di procedura penale in vigore prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non abbia efficacia di giudicato nel processo civile se il danneggiato esercita l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p., mentre se la domanda risarcitoria viene proposta in sede penale tramite la costituzione di parte civile, trova applicazione la regola dell'accessorietà dell'azione civile, con tutti i conseguenti adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale: ciò comporta che, se il giudice di primo grado pronuncia sentenza di proscioglimento, non deve provvedere sulla domanda civile, mentre la pronuncia di una sentenza di condanna comporta, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., la statuizione del giudice anche sulla domanda restitutoria o risarcitoria. In sede di impugnazione, invece, tali regole deflettono a favore del diritto di azione della parte civile, essendo assegnato al giudice del gravame il potere-dovere di provvedere sulla domanda civile, pure in presenza di una pronuncia di proscioglimento, ossia in assenza dell'accertamento della responsabilità penale. A proposito delle deroghe al regime di accessorietà, la sentenza richiama: a) l'art. 576 c.p.p., che conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento del danno e alle restituzioni pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto; b) l'art. 578 c.p.p., che prevede il soddisfacimento delle pretese della parte civile, in presenza di una condanna pronunciata in primo grado e di maturazione del termine prescrizionale nelle more della celebrazione del giudizio di appello. Condizioni perché il giudice dell'impugnazione possa pronunciarsi sugli interessi civili sono: l'emissione di una valida condanna nel grado di giudizio precedente, impugnata dall'imputato, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato (amnistia o prescrizione); la circostanza che il proscioglimento non sia stato pronunciato nel merito (in quanto «all'eventuale assoluzione dall'imputazione penale pronunciata dal giudice dell'impugnazione non segue la decisione sul capo civile»), c) l'art. 622 c.p.p.: la Consulta ha escluso che il giudice di appello debba procedere a una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato qualora, accertata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sia chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili. La Corte ha ritenuto che, nella situazione processuale descritta dall'art. 578 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 578-bis c.p.p., il giudice «non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza che concernono gli interessi civili». L'ambito della cognizione richiesta al giudice penale ai fini del provvedimento sull'azione civile, in ossequio ai parametri dettati dall'art. 6 CEDU, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché dall'art. 48 Carta di Nizza, non deve dunque essere esteso dall'interprete ai profili di colpevolezza penalmente rilevanti. Al riguardo, le Sezioni Unite, nel recepire l'interpretazione costituzionalmente orientata indicata dalla Corte costituzionale, hanno, a sua volta, affermato che "(i)l vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 c.p.p. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia purincidenter tantum, di responsabilità penale" (Cass. pen. n. 36208/2024). Sicché nell'ipotesi dell'assoluzione non impugnata, ricorrente nella fattispecie in esame, essendo venuto, definitivamente, meno il reato, a maggior ragione, non può che residuare l'accertamento del fatto come illecito civile. Pertanto, alla luce della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 2021 - come si è visto, recepita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024 - deve ritenersi definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile sarebbe legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato pronunciata in primo grado per insussistenza del fatto, al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità ai soli effetti civili, secondo i criteri propri del diritto penale anziché secondo quelli dell'illecito civile. Tale indirizzo, sostenuto da Cass. pen. n. 12255/2018, che richiama Cass. pen. n. 41479/2011 e Cass. pen. n. 3083/2016, è stato oggetto di revisione critica alla luce del principio di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.; art. 6 CEDU) e della necessaria distinzione tra responsabilità penale e civile. In tale prospettiva, si impone l'applicazione esclusiva dei criteri civilistici dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.), come già affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 182/2021. Osservazioni La pronuncia in commento affronta, ancora una volta, la complessa questione del potere del giudice di appello, investito dell'impugnazione ai soli effetti civili, dopo l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in ordine all’applicazione della regola processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio ovvero della regola processual-civilistica del più probabile che non. La decisione non circoscrive il potere di cognizione del giudice penale dell'impugnazione, chiamato a decidere sull'azione civile, al solo accertamento, in via diretta o incidentale, dell'illecito penale dal quale deriva la responsabilità civile da danno; ciò comporta anche notevoli ricadute sul piano probatorio, in quanto l'accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile in considerazione soprattutto del differente criterio dì valutazione della prova, collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicità. Per il giudice delle leggi, il giudice dell'impugnazione penale, a seguito della declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (in conseguenza della quale la cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato viene meno), deve comunque provvedere, in applicazione dell'art. 578 c.p.p., sull'impugnazione ai soli effetti civili, compiendo un accertamento incentrato sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter conoscere, sia pure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato estinto. Per la Corte di cassazione l'art. 578 c.p.p. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale. La ratio della pronuncia della Consulta è quella di evitare che, attraverso l'esame del fatto imposto dall'art. 578 c.p.p. ai soli fini delle statuizioni sulla responsabilità civile, si giunga ad affermare de facto la responsabilità penale, così violando il principio di presunzione di non colpevolezza. Di recente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 2/2026 è tornata ad occuparsi della compatibilità dell'art. 578, comma 1, c.p.p. con i princìpi di ragionevolezza e di presunzione di innocenza, nella loro declinazione costituzionale, convenzionale ed eurounitaria (artt. 3, 27, comma 2, e 117, comma 1, Cost.; art. 6, § 2, CEDU; art. 48 CDFUE; artt. 3-4 direttiva 2016/343/UE), là dove la disposizione mantiene in capo al giudice penale dell'impugnazione la decisione sugli interessi civili pur dopo l'estinzione del reato per prescrizione. Sul versante della presunzione di innocenza, la Corte si muove in rigorosa continuità con l'impianto già tracciato da Corte cost. n. 182/2021, richiamandone la logica di fondo: l'art. 578, comma 1, c.p.p. risponde alla finalità di evitare che una causa estintiva indipendente dalla volontà delle parti frustri le utilità civilistiche già riconosciute alla parte civile in presenza di una pronuncia di condanna, preservando al contempo esigenze di economia processuale e di non dispersione dell'attività giurisdizionale. L’aspetto di novità è rappresentato dalla circostanza che per la Corte costituzionale la presunzione di innocenza opera anche nella dimensione ultraprocessuale: il divieto per le autorità pubbliche di trattare come colpevole chi sia stato prosciolto (in rito o nel merito) in un procedimento penale, secondo la declinazione dell'art. 6, § 2, CEDU, dell'art. 48 CDFUE e degli artt. 3-4 della direttiva 2016/343/UE. Come ha chiarito la Corte EDU, «imputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l'opinione che la stessa è colpevole» (Corte EDU, 11 giugno 2004, Nealon e Hallam vs UK, richiamata da Corte cost., sent. n. 2/2026). In tale prospettiva, una volta dichiarata l'estinzione del reato, il giudice dell'impugnazione penale, pur restando competente sugli effetti civili in base all'art. 578, deve circoscrivere l'accertamento agli elementi dell'illecito civile, senza poter affermare – neppure incidenter tantum – una responsabilità penale “di ritorno”. In altri termini, è precluso che la decisione sugli interessi civili contenga una dichiarazione che imputa la responsabilità penale» dell'imputato prosciolto (Corte EDU, 20 ottobre 2020, Pasquini vs San Marino). Pertanto, l'art. 578, comma 1,c.p.p. non postula alcun giudizio sulla responsabilità penale, ma impone un accertamento circoscritto agli elementi dell'illecito civile, secondo le regole proprie della responsabilità civile (art. 2043 c.c.) e dei relativi criteri di imputazione. Nel giudizio ex art. 578 c.p.p., infatti, l'accertamento dell'illecito civile viene compiuto da un giudice penale utilizzando materiali probatori e categorie concettuali tipiche del processo penale; e la linea di confine tra “fatto illecito” e“fatto-reato”, tra ricostruzione causale civilistica e accertamento dell'elemento soggettivo penalmente rilevante, può risultare sottile, specie in vicende in cui la tipicità penale assorbe di fatto l'antigiuridicità civile. In questa prospettiva, è stato osservato che l'adozione dello standard della "probabilità prevalente" nel rito penale finisce per produrre un'ambivalenza decisoria difficilmente conciliabile con il dettato dell'art. 573 c.p.p., che non contempla eccezioni alla piena applicazione delle forme ordinarie del processo penale, rendendo problematica una scissione tra regole di assunzione della prova e criteri della sua valutazione. Ne consegue che la tenuta concreta del modello delineato dalla Consulta dipende meno dall'astratta distinzione dei piani – che è corretta – e più dalla capacità della giurisprudenza di merito di elaborare tecniche motivazionali stabili e controllabili. Non a caso, la dottrina ha sottolineato come il bilanciamento tra effettività della tutela risarcitoria e garanzie reputazionali del prosciolto costituisca, nel diritto europeo, un equilibrio instabile, che impone cautele argomentative particolarmente rigorose. Riferimenti Baccari, Estinzione del reato per prescrizione, statuizioni civili e presunzione di innocenza, in IUS. Lavarini, Presunzione di innocenza «europea» e azione civile nel processo penale: un difficile compromesso tra tutela del prosciolto e salvaguardia del danneggiato, inGiur. cost., 2021, 4, 1785 ss.; Marafiotti, “Rulli di tamburo” della Consulta e coerenza garantista delle Sezioni Unite, in Diritto di difesa, 4 aprile 2024. |