L’ANAC non deve tenere un approccio rigidamente formalistico, dovendo valutare se, nel concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del caso di specie, il contraddittorio sia stato adeguatamente garantito e potendo quindi – motivatamente – dichiarare ricevibile una segnalazione ogni qual volta il concreto dispiegarsi della vicenda oggetto della stessa consenta di affermare che la decisione segnalata sia stata adottata all’esito di un procedimento nell’ambito del quale il contraddittorio sia comunque stato correttamente instaurato a norma di legge.
Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che l’art. 9 del Regolamento ANAC sul Casellario che viene in rilievo nella presente vicenda prevede che «le stazioni appaltanti…inviano all’Autorità le comunicazioni…compilando i modelli disponibili sul sito istituzionale e allegando idonea e completa documentazione, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato» (comma 1); che «le stazioni appaltanti…assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione» (comma 2); e che «i soggetti di cui al comma 2 trasmettono la comunicazione, a norma del presente articolo, utilizzando esclusivamente il modello C, debitamente compilato in ogni sua parte, che costituisce parte integrante della comunicazione» (comma 3).
A ciò deve aggiungersi che in relazione alla suindicata disposizione la sentenza Tar Lazio, I-quater, 21 maggio 2026, n. 9474 ha evidenziato:
che attraverso la specifica previsione di cui al secondo comma dell’art. 9 l’Autorità ha «inserito nell’ambito del procedimento di annotazione, una fase nuova…volta a verificare che il contraddittorio – oltre che nel procedimento che conduce all’annotazione – sia stato adeguatamente garantito anche a monte, nel corso di quello che ha condotto alla notizia segnalata, ove previsto dalla legge», prevedendo quindi «un’ulteriore articolazione sub-procedimentale destinata ad una preliminare verifica dell’intervenuta istaurazione del contraddittorio da parte della stazione appaltante con l’operatore economico»;
che «l’art. 9, co. 2, del Regolamento manifesta, in altri termini, la volontà dell’Autorità di assicurarsi che i provvedimenti che di volta in volta le sono comunicati dalle stazioni appaltanti siano stati adottati previo sostanziale contraddittorio con gli operatori economici nei casi in cui la legge lo prevede, come nel caso – frequente nella casistica delle segnalazioni – delle risoluzioni ex art. 108, d.lgs. n. 50/2016 e 122, d.lgs. n. 36/2023 (potendo costituire la mancata instaurazione di un contraddittorio – previsto dalla legge come necessario – un apprezzabile indice di una condotta non lineare della stazione appaltante, idonea a far dubitare dell’utilità della notizia), non imponendo però un ulteriore aggravio alle stazioni appaltanti rispetto allo schema procedimentale previsto dalla legge»;
che quindi – in ragione dell’autovincolo che l’ANAC si è imposta a mezzo dell’art. 9, comma 2 del Regolamento – l’Autorità deve dichiarare irricevibile la segnalazione quando l’atto oggetto della stessa avrebbe dovuto essere adottato dalla stazione appaltante secondo un modulo procedimentale che prevede il contraddittorio con l’operatore economico e questo non è stato garantito;
che nel valutare la ricevibilità delle segnalazioni ex art. 9, comma 2, l’ANAC non deve tenere un approccio rigidamente formalistico, dovendo valutare «se, nel concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del caso di specie, il contraddittorio sia stato adeguatamente garantito» e potendo quindi – motivatamente – dichiarare ricevibile una segnalazione ogni qual volta il concreto dispiegarsi della vicenda oggetto della stessa consenta di affermare che la decisione segnalata sia stata adottata all’esito di un procedimento nell’ambito del quale il contraddittorio sia comunque stato «correttamente instaurato a norma di legge».
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.