La Cassazione esamina un caso di nullità della sentenza per vizio nella costituzione del collegio

La Redazione
09 Settembre 2026

La S.C. ha cassato una sentenza della Corte d’appello di Venezia a causa della impossibilità di identificare con il necessario rigore i componenti del collegio e le rispettive funzioni al momento della deliberazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione giunge all’esito della vicenda di seguito riassunta. Uno sciatore conveniva la società gestrice degli impianti chiedendo il risarcimento dei danni per una caduta su una pista da sci. Il Tribunale di Belluno, accertata la responsabilità della convenuta, la condannò al risarcimento dei danni in favore dell’attore; il danneggiato proponeva appello contro la decisione di primo grado, al fine di ottenere un incremento del risarcimento del danno, che veniva però rigettato.

Il danneggiato ricorreva per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per vizio di costituzione del collegio giudicante, evidenziando incongruenze tra epigrafe e sottoscrizioni del provvedimento. In sintesi, il ricorrente evidenziava che il collegio che decise la causa, stando all'epigrafe della sentenza, sarebbe stato composto da due soli giudici, mentre il provvedimento venne firmato dai predetti, a ruoli invertiti. Nulla poteva evincersi circa l'identità del terzo giudice, componente del collegio.

La questione riguardava, quindi, la configurabilità del vizio di costituzione del giudice quando la sentenza collegiale presenti anomalie nell’indicazione dei magistrati componenti e dei rispettivi ruoli, tali da non consentire di accertare con certezza quale sia stata l’effettiva composizione del collegio che ha deliberato la decisione, specie in assenza di verbali idonei a documentarla.

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.

Si legge che, pur potendo prospettarsi un mero errore materiale, esso, nella specie, risulta conclamato il vizio di costituzione del giudice di cui all'art. 158 c.p.c., e quindi la nullità della decisione in quanto le difformità in essa presenti impediscono di identificare con il necessario rigore i componenti del collegio e le rispettive funzioni al momento della deliberazione.

La Corte sottolinea come non possa affatto ritenersi sufficiente il riferimento a provvedimenti organizzativi interni o ad attestazioni successive per ricostruire la composizione del collegio deliberante.

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