Booking‑Etraveli, il Tribunale UE conferma lo stop della Commissione

La Redazione
10 Settembre 2026

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza 9 settembre 2026 nella causa T‑1139/23, ha respinto il ricorso proposto da Booking Holdings Inc., confermando la decisione della Commissione europea che aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno l’operazione di concentrazione tra Booking ed Etraveli Group AB.

Booking è attiva principalmente come agenzia di viaggio online (online travel agency, OTA) nel segmento alberghiero, mentre Etraveli opera come OTA specializzata nei voli. Le parti avevano già avviato una cooperazione commerciale tramite accordi di affiliazione nel 2019, rafforzati nel 2021 e modificati nel 2023. Nel 2022 avevano notificato alla Commissione l’acquisizione del controllo esclusivo delle attività di Etraveli da parte di Booking, con esclusione di una controllata. 

Con decisione del 25 settembre 2023, la Commissione ha vietato l’operazione ritenendo che essa avrebbe rafforzato la posizione dominante di Booking nel mercato delle OTA alberghiere, determinando un’ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno, ai sensi del regolamento concentrazioni n. 139/2004. 

Nel ricorso, Booking ed Etraveli hanno articolato quattro ordini di censure:

  1. violazione delle linee guida sulle concentrazioni non orizzontali, per avere la Commissione applicato una soglia di intervento meno rigorosa e introdotto una teoria di danno nuova (effetto di leva “inverso”);
  2. errori nell’individuazione dello scenario controfattuale; (iii) insufficienza del livello di prova circa l’ostacolo significativo alla concorrenza; (iv) erronea esclusione dei guadagni di efficienza.

Il Tribunale chiarisce, anzitutto, che la Commissione è vincolata dalle proprie comunicazioni ma non è tenuta ad analizzare in ogni caso tutti gli elementi ivi elencati, potendo fondare la propria valutazione su un’analisi complessiva degli effetti prevedibili della concentrazione. Viene ritenuto conforme alle linee guida l’approccio seguito in tema di “verrouillage du marché” (lock‑in) e di barriere all’ingresso e all’espansione nel mercato delle OTA alberghiere.

Il Tribunale ammette inoltre che una teoria del danno basata su un effetto di leva “inverso” – ossia l’utilizzo della posizione sul mercato dei voli per rafforzare una posizione già dominante nel mercato alberghiero – non è esclusa dalle linee guida, che costituiscono un quadro generale e non un elenco tassativo di scenari.

Quanto allo scenario controfattuale, il Tribunale rileva che la Commissione non ha presupposto il ritiro di Booking dal mercato dei voli e che le differenze tra lo scenario prospettato dalle parti e quello adottato nella decisione sono, in concreto, irrilevanti ai fini dell’esito del giudizio.

Sul piano probatorio, il Tribunale afferma che, nel controllo delle concentrazioni, la Commissione può basarsi anche su elementi qualitativi, purché significativi, concordanti e idonei a sostenere le conclusioni, senza che sia sempre necessaria una dimostrazione quantitativa puntuale dell’aumento di quota di mercato.

Pur rilevando talune imprecisioni nell’analisi quantitativa dell’incremento di quota, il Tribunale ritiene decisivo il fatto che l’operazione avrebbe reso meno contestabile la posizione dominante di Booking in un mercato caratterizzato da forti effetti di rete, elevata fedeltà e inerzia della clientela, nonché da un marcato divario tra il leader e i concorrenti. Anche un aumento relativamente modesto della quota di mercato, ottenuto sfruttando uno dei pochi canali di acquisizione clienti (i voli) non ancora dominato da Booking, è idoneo a rafforzare tali effetti di rete e a consolidare un ecosistema di viaggio difficilmente replicabile. 

Infine, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione in ordine ai guadagni di efficienza, ritenendo legittimo concludere che i benefici prospettati per i clienti dei voli non compensano il pregiudizio arrecato a hotel e clienti alberghieri. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso e la conferma del divieto di concentrazione Booking/Etraveli.