Usi e abusi della clausola simul stabunt simul cadent

09 Settembre 2026

L’articolo esamina la clausola simul stabunt simul cadent che può essere inserita negli statuti di società e, in particolare, della giurisprudenza che si è occupata dei casi in cui detta clausola viene attivata abusivamente.

Base normativa e ratio della clausola simul stabunt simul cadent

In questo articolo ci occuperemo di una particolare clausola che può essere inserita negli statuti di società. L’espressione latina “simul stabunt simul cadent” può essere tradotta come segue: “si reggono insieme e cadono insieme”. Calata nel contesto societario, l’espressione si riferisce alla presenza di una pluralità di amministratori e alla clausola dello statuto che prevede che, se cessa dalla carica anche uno solo di essi, cessano contemporaneamente anche tutti gli altri (per approfondimenti su questa clausola cfr. L. Schiuma, Clausola “simul stabunt simul cadent” e controllo, in Riv. dir. comm., 2021, I, 703).

La base normativa della clausola simul stabunt simul simul cadent è l’art. 2386, comma 4, c.c., ove si prevede che «se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica».

La legge, dunque, ammette espressamente che una clausola del genere possa essere inserita nello statuto. Si tratta di autonomia statutaria legittimata direttamente dal testo normativo.

La disposizione sottintende la distinzione tra amministratore unico e pluralità di amministratori; la clausola simul stabunt simul cadent opera naturalmente solo in questo secondo caso. Si immagini che il consiglio di amministrazione sia composto da tre persone: in presenza della clausola, se uno dei consiglieri – per qualsiasi ragione – viene meno, anche gli altri amministratori decadono dalla carica.

Lo scopo della norma è quello di assicurare la conservazione della composizione del consiglio di amministrazione, così come essa era stata originariamente determinata. Gli amministratori, individuati sulla base di certe loro caratteristiche e del rapporto fiduciario che li lega ai soci, sono stati scelti dalla maggioranza (ed eventualmente in parte dalla minoranza, sulla base di un patto parasociale). Il venir meno anche di uno solo di essi non garantisce più quelle ripartizioni tra soci e quelle differenziazioni che erano state reputate necessarie.

Il comma 4 dell’art. 2386 c.c. mira anche a risolvere la situazione di stallo in cui, nel caso operi la clausola di decadenza dell’intero consiglio di amministrazione, la società viene a trovarsi al cessare dalla carica di uno di essi. Una s.p.a. (ma l’osservazione vale anche per la s.r.l.) non può di fatto operare senza un organo amministrativo. Mancando difatti gli amministratori, la società sarebbe impossibilitata sia ad assumere decisioni internamente, sia ad attuare gli adempimenti prescritti dalla legge (come predisporre il bilancio) sia a relazionarsi con i terzi con i quali si pongono in essere rapporti contrattuali di vario genere.

Ecco che, quindi, la norma impone che in tale caso sia convocata immediatamente dagli amministratori rimasti in carica una nuova assemblea per sostituire gli amministratori decaduti.

Alcune disposizioni del Codice civile prevedono dei regimi di proroga automatica degli amministratori fino a quando essi sono concretamente sostituiti. Anche nel contesto della clausola simul stabunt simul cadent vi è un regime di prorogatio. Il comma 4 dell’art. 2386 c.c. prevede che l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica. La disposizione appare quasi contraddittoria: se tutti gli amministratori sono decaduti, quali sarebbero gli amministratori rimasti in carica? In realtà la norma va interpretata nel senso che gli amministratori diversi da quelli originariamente cessati hanno il dovere di convocare l’assemblea. Il comma 4 dell’art. 2386 c.c. continua stabilendo che «lo statuto può tuttavia prevedere l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma». E il comma 5 assegna al collegio sindacale il dovere di convocare l’assemblea. Il legislatore disciplina insomma anche il caso più grave: quello in cui venga meno l’amministratore unico o tutti gli amministratori. La legge dispone difatti che «se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione» (così il comma 5 dell’art. 2386 c.c.). Questa disposizione conferma l’imprescindibilità di almeno un amministratore e addirittura la necessità che, in assenza di qualsiasi amministratore, supplisca temporaneamente il collegio sindacale per l’ordinaria amministrazione.

In questo articolo esaminiamo la giurisprudenza che si è occupata dalla clausola simul stabunt simul cadent e, in particolare, i casi in cui la clausola viene attivata abusivamente. Ciò si verifica quando le dimissioni di un primo consigliere o di alcuni consiglieri hanno il solo scopo di determinare la cessazione dalla carica (contro la sua volontà) di un secondo consigliere o di altri consiglieri. Come vedremo, è alquanto raro che la giurisprudenza ritenga configurato questo abuso (in tema di abuso nell’attivazione della clausola cfr. D. Ionadi, Clausola simul stabunt simul cadent: limiti applicativi e abuso del diritto, in Giur. it., 2024, 2629).

La clausola simul stabunt come strumento alternativo alla revoca dell’amministratore

Come anticipato, la giurisprudenza in tema di clausola simul stabunt simul cadent si concentra sull’uso abusivo della clausola. Quando un consigliere (o anche più consiglieri) si dimettono dalla carica al fine di determinare la dimissione di uno o più altri consiglieri, contro la volontà di questi ultimi è come se le dimissioni producessero l’effetto di revocare gli altri. Il problema allora che si pone è quello della risarcibilità dei danni patiti dall’amministratore “indirettamente” revocato.

Il comma 3 dell’art. 2383 c.c. prevede che «gli amministratori … sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo … salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa». La disposizione va interpretata nel senso che l’assemblea ha un diritto potestativo di revocare gli amministratori, diritto che non può essere limitato, stante la natura fiduciaria del rapporto tra società e amministratore: se la fiducia viene meno, l’assemblea ha il diritto di revocare l’amministratore. La decisione assembleare di revoca non può dunque essere impugnata, al fine di ripristinare l’amministratore nella carica: non sussiste tutela reale. Tuttavia, oltre che gli interessi della società, vanno considerati anche gli interessi dell’amministratore revocato. Questi, infatti, pur dovendo accettare la perdita della carica, può chiedere il risarcimento dei danni, se la revoca è avvenuta senza giusta causa.

L’attivazione della clausola simul stabunt simul cadent potrebbe servire a revocare in modo indiretto un amministratore senza risarcirgli il danno. L’effetto prodotto dall’attivazione della clausola (decadenza di tutti gli amministratori) è difatti identico alla possibile revoca degli altri amministratori. Il socio di maggioranza può poi nominare come nuovi amministratori le sole persone gradite tra quelle che componevano il precedente consiglio di amministrazione, magari escludendone una sola.

Una vicenda simile è giunta all’attenzione del Tribunale di Venezia (Trib. Venezia, 11 luglio 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it). Una s.r.l. presenta un consiglio di amministrazione composto di tre persone. Lo statuto contiene una clausola che prevede che il venir meno anche di uno solo dei membri del c.d.a. determina la cessazione dell’intero consiglio. Due dei componenti rassegnano le dimissioni, determinando dunque la perdita della carica anche del terzo componente. Le dimissioni vengono comunicate dagli amministratori in sede assembleare e, in tale contesto, si dimette anche il collegio sindacale. Il medesimo giorno l’intero capitale della società viene acquistato da un nuovo socio. L’amministratore decaduto dalla carica indipendentemente dalla sua volontà agisce in giudizio contro la s.r.l., chiedendo il risarcimento del danno. La tesi è che l’operazione è stata architettata per estrometterlo dalla carica senza corrispondergli alcun risarcimento. Il giudice veneziano spiega che la clausola simul stabunt viene accettata dall’amministratore al momento dell’assunzione della carica, essendo contenuta nello statuto della società. La volontà di uno solo dei componenti è in grado di far decadere l’intero consiglio di amministrazione e non deve essere motivata. Si tratta dunque di una fattispecie diversa dalla revoca, e l’operatività della clausola non attribuisce alcun diritto al risarcimento del danno in capo all’amministratore che subisce l’effetto di cessazione dalla carica. In via eccezionale può essere riconosciuto un risarcimento se la clausola è stata applicata in contrasto con la buona fede. Nel caso di specie emerge che le dimissioni dell’organo amministrativo non sono esclusivamente preordinate all’esclusione dell’amministratore che ha poi fatto causa alla società, ma sono conseguenze di un’operazione di riorganizzazione societaria. Inoltre, a seguito della cessione delle partecipazioni, la nuova proprietà nomina cinque amministratori al posto dei precedenti tre. Vero è che due dei tre vecchi amministratori vengono confermati, ma altri tre sono del tutto nuovi. In conclusione, il Tribunale di Venezia ritiene non sussista alcuna attività abusiva (nel senso di contraria a buona fede) da parte della società, che non è dunque tenuta a risarcire i danni all’amministratore che è cessato dalla carica.

La clausola simul stabunt nel sistema dualistico

Una recente ordinanza della Corte di cassazione si è occupata della clausola simul stabunt simul cadent in una s.p.a. strutturata secondo il sistema dualistico (Cass., 28 maggio 2025, n. 14268). In una s.p.a. tre consiglieri di sorveglianza vengono revocati. I consiglieri si rivolgono all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno per revoca senza giusta causa e ottengono un indennizzo, rispettivamente, di € 270.000, 202.500 e 140.000. Un quarto consigliere cessa dalla carica contestualmente ai primi tre per effetto della loro revoca, in quanto lo statuto prevede la clausola simul stabunt. Anche il quarto consigliere chiede allora il risarcimento del danno, che viene negato dalla Corte di appello di Brescia. Secondo il giudice bresciano non vi è stata alcuna revoca implicita o indiretta del quarto consigliere, in quanto la clausola statutaria opera automaticamente indipendentemente dai motivi per cui i primi consiglieri vengono a mancare. Inoltre, nel caso in esame non si è in presenza di un esercizio abusivo della clausola statutaria, atteso che il fine esclusivo della società era di estromettere i consiglieri revocati e non anche gli altri consiglieri.

La Corte di cassazione ritiene che la clausola simul stabunt sia valida anche con riferimento ai consiglieri di sorveglianza nelle società per azioni strutturate secondo il sistema dualistico. La Suprema Corte osserva che la clausola è funzionale a garantire che una determinata composizione dell’organo collegiale (dovuta, ad esempio, all’adozione di un sistema di nomina che rifletta la presenza di diverse componenti) venga mantenuta inalterata per tutto l’arco del mandato nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti. La clausola funziona da stimolo alla coesione dell’organo, poiché ciascun componente è consapevole che la dimissioni di uno/alcuni degli altri determinano la decadenza dell’intero organo. Queste finalità non sono estranee al funzionamento delle società per azioni basate sul sistema dualistico, per cui l’adozione di una siffatta clausola in tali società va ritenuta legittima.

L’art. 2409-duodecies, comma 5, c.c. prevede il diritto al risarcimento del danno per i consiglieri di sorveglianza revocati. La disposizione statuisce che «i componenti del consiglio di sorveglianza … sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo … salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa». Il tenore della norma è simile a quello dell’art. 2383 comma 3 c.c. evocato sopra per i consiglieri di amministrazione. E il principio è il medesimo: la revoca è sempre consentita, ma se manca una giusta causa bisogna risarcire il danno. Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione non c’è però giusta causa, in quanto il motivo della cessazione del quarto consigliere è semplicemente l’operatività della clausola simul stabunt, senza che le ragioni della revoca dei primi tre consiglieri abbia rilievo. E la clausola trova giustificazione nella necessità di garantire gli equilibri all’interno dell’organo collegiale della società. La Suprema Corte non ritiene raggiunga la prova che ci sia stato un abuso della clausola e conferma che il quarto consigliere non ha diritto al risarcimento del danno. Questi non è stato revocato, ha solo perso la carica per l’operatività automatica della clausola statutaria.

Conflitti tra familiari e attivazione della clausola

Un caso degno di menzione è stato affrontato dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, 21 marzo 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it). La s.r.l. presenta cinque soci, tutti appartenenti alla stessa famiglia, ed è titolare di un complesso immobiliare. Quattro dei cinque soci sono anche componenti del consiglio di amministrazione, che si compone di ben cinque membri (il quinto componente è il commercialista della società). Lo statuto della s.r.l. contiene la seguente clausola: «nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli… qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l’intero consiglio si intende decaduto dalla carica». È una variante della clausola simul stabunt simul cadent, nel senso che qui serve la cessazione della maggioranza degli amministratori affinché decada l’intero consiglio. Tre amministratori si dimettono, causando la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione. Viene poi adottata una delibera dell’assemblea, con cui viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che si compone questa volta di tre membri. Una socia, a cui non è stato rinnovato l’incarico di consigliera di amministrazione, agisce in giudizio contro la società, chiedendo che si accerti l’impiego strumentale della clausola simul stabunt e il risarcimento del danno. Il giudice milanese rigetta la domanda. Con la delibera di nomina del nuovo consiglio di amministrazione, avevano perso l’incarico non solo la socia ma anche il commercialista della società. Non si può dunque sostenere la tesi che la dimissioni che hanno causato la cessazione dalla carica fossero finalizzate a estromettere solo l’amministratrice facente parte del c.d.a. Il Tribunale di Milano valorizza anche la circostanza che si tratta di una piccola s.r.l., che gestisce sì un immobile prestigioso, ma per la quale un consiglio di amministrazione di ben cinque componenti può apparire eccessivo. La riduzione del numero dei membri del c.d.a. è dunque giustificato dalle caratteristiche della società. Il giudice milanese prende poi atto dell’alto livello di conflittualità tra i soci che aveva condotto a diverse altre iniziative giudiziarie. In questa prospettiva, la riduzione del numero dei componenti del c.d.a. può aiutare a ridurre la conflittualità. Il Tribunale di Milano considera non abusive le dimissioni rese dalle sorelle dell’attrice, con la conseguenza che non può ritenersi abusiva neppure la conseguente delibera dell’assemblea di nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Si tratta difatti di una decisione dovuta a seguito dell’intervenuta decadenza del precedente organo gestorio. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’amministratrice cessata dalla carica viene rigettata dal giudice milanese.

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