Contributo straordinario 2022 e stabili organizzazioni estere: l’ultimo tassello della Consulta

Francesco Naio
10 Settembre 2026

La sentenza n. 135/2026 della Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul contributo straordinario di solidarietà introdotto dall'art. 37 del d.l. n. 21/2022. La decisione offre l'occasione per una riflessione critica sul trattamento delle operazioni attive delle stabili organizzazioni estere attratte nelle LIPE della casa madre italiana e sulla progressiva cristallizzazione di una giurisprudenza costituzionale sempre più orientata a salvaguardare l'impianto della misura in forza dell'eccezionalità dell’attuale contesto internazionale.

Premessa

La Corte costituzionale, pronunciandosi con sentenza n. 135 del 21 luglio 2026, ha deciso le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 27, con ordinanza del 20 maggio 2025 in relazione all'art. 37 del d.l. n. 21/2022, introduttivo del contributo straordinario di solidarietà a carico degli operatori del settore energetico per il periodo d’imposta 2022.

La decisione è particolarmente rilevante anche nell’ottica della progressiva cristallizzazione di un orientamento della Corte costituzionale teso a salvaguardare prelievi straordinari valorizzando l’eccezionalità dell’attuale contesto internazionale. Si tratta infatti del terzo intervento della Consulta avente ad oggetto l'art. 37 del d.l. n. 21/2022, dopo le sentenze n. 111/2024 (che ne aveva dichiarato l'illegittimità parziale con riferimento all'inclusione delle accise nella base imponibile) e n. 180/2025 (che aveva respinto plurime censure relative, inter alia, all'indeducibilità dall'IRES, all'effetto confiscatorio, alla retroattività e al difetto di omogeneità dei periodi temporali).

La pronuncia in commento si articola su due livelli. Se da un lato, infatti, dichiara la manifesta infondatezza di questioni già decise con la sentenza n. 180/2025, dall'altro esamina per la prima volta nel merito, dichiarandone l’infondatezza, la questione relativa all'irragionevolezza della disciplina nella parte in cui non consente di espungere dalla base imponibile le operazioni attive delle stabili organizzazioni estere attratte, per effetto della normativa IVA unionale, nelle LIPE della casa madre italiana.

Quest’ultimo profilo, in particolare, merita un'analisi approfondita, sia per la novità della fattispecie che per le implicazioni sistematiche che la soluzione adottata proietta sul rapporto tra disciplina IVA e imposizione straordinaria.

L’”effetto distorsivo” lamentato: asimmetria delle operazioni delle stabili organizzazioni estere

La società di capitali ricorrente nel giudizio a quo opera attraverso una pluralità di stabili organizzazioni site in Belgio, Regno Unito e Singapore. In forza del combinato disposto dell'art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE e dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, nella fattispecie esaminata dalla Corte le operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia, realizzate dalle stabili organizzazioni estere, devono essere fatturate, registrate e indicate nelle LIPE della casa madre italiana. Le corrispondenti operazioni passive, invece, restano soggette alla disciplina IVA del luogo in cui sono situate le stabili organizzazioni e non confluiscono nelle LIPE della casa madre rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del contributo.

Ne discende un evidente effetto distorsivo, conseguente a una palese asimmetria: ai fini del calcolo dei saldi differenziali che costituiscono la base imponibile del contributo straordinario per il 2022, la casa madre è tenuta a includere nelle proprie LIPE le operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia realizzate dalle stabili organizzazioni estere senza poter compensare tali importi con i corrispondenti costi sostenuti all'estero («Si verrebbe, quindi, a determinare un evidente effetto distorsivo in quanto il fatturato attivo riferibile alle stabili organizzazioni estere che influenza le LIPE della casa madre: a) non sarebbe riferibile all’attività svolta da quest’ultima, ma a quella delle sue stabili organizzazioni collocate in altri Paesi; b) non sarebbe rappresentativo di un incremento del saldo differenziale»).

Il differenziale imponibile risulta così indebitamente alimentato da operazioni non riferibili, sotto il profilo economico-sostanziale, all'attività della casa madre bensì a quella delle sue articolazioni estere, i cui redditi scontano imposizione diretta nei rispettivi Paesi di localizzazione. Secondo la prospettazione della società ricorrente e del giudice rimettente, le medesime operazioni non potrebbero riflettere un «arricchimento della casa madre, ma solo quello delle stabili organizzazioni estere», dunque non sarebbero rappresentative di una maggiore ricchezza.

La Consulta, tuttavia, non ha accolto tale ricostruzione, ritenendo fallace l’assunto secondo cui le operazioni attive attratte nelle LIPE non sarebbero in alcun modo riferibili all’attività della casa madre.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiara la questione non fondata sulla scorta di una pluralità di argomentazioni.

L'asimmetria come "mero inconveniente di fatto"

La Consulta muove da una premessa già formulata nella sentenza n. 111/2024: il criterio di calcolo del contributo, basato sull'incremento del saldo differenziale tra operazioni attive e passive, «non esige sempre la piena simmetria delle appostazioni» in quanto gli acquisti afferenti ben potrebbero essere stati effettuati fuori dai periodi temporali di riferimento. Si tratterebbe, in questi casi, di «un mero inconveniente di fatto», inidoneo a inficiare la legittimità costituzionale del tributo.

Tuttavia, occorre rilevare che nel caso delle stabili organizzazioni estere l'asimmetria non riveste un carattere di accidentalità, bensì è strutturale e permanente, in quanto discende in via diretta dalla disciplina unionale IVA, che impone ex lege un disallineamento tra operazioni attive e passive. Non si tratta, dunque, di un inconveniente legato alla collocazione temporale degli acquisti, ma di una caratteristica intrinseca al regime di determinazione della base imponibile quando applicato a soggetti che operano attraverso stabili organizzazioni.

Il tema delle compensazioni contrattuali interne e il "posizionamento differenziale"

Nel prosieguo, la Corte aggiunge che la fatturazione dell’operazione attiva è generalmente connessa all’incasso del relativo prezzo e che la casa madre può operare «compensazioni contrattuali» con le proprie stabili organizzazioni, irrilevanti agli effetti dell’IVA in quanto intercorrenti tra articolazioni di un unico soggetto giuridico.

L'osservazione, pur corretta sul piano della disciplina IVA, lascia tuttavia scoperto il fianco a una critica in punto di coerenza con il presupposto del contributo. Se, come affermato dalla stessa Corte sin dalla sentenza n. 111/2024, il prelievo è volto ad assoggettare a imposizione l’incremento “speculativo” dei prezzi di vendita dei prodotti energetici, la possibilità per la casa madre di disciplinare contrattualmente i rapporti intercorrenti con le proprie stabili organizzazioni non è in ogni caso idonea a superare la circostanza che le operazioni attive considerate ai fini del tributo non siano state realizzate dalla casa madre, ma pur sempre da articolazioni estere operanti mediante proprie strutture, mezzi e personale. Ne consegue che la base imponibile viene ad essere determinata includendo anche componenti di fatturato riconducibili ad attività economiche svolte all’estero, dunque prive di effettiva riferibilità all’attività esercitata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato.

Quanto al riferimento al «posizionamento differenziale nel mercato» che l'organizzazione mondiale consentirebbe alla casa madre anche in momenti di crisi, la mera appartenenza a una struttura multinazionale, e la conseguente possibilità di soddisfare più agevolmente le esigenze dei cessionari italiani, non consente di ricondurre automaticamente alla capacità contributiva della casa madre italiana il fatturato derivante da operazioni effettuate all’estero da articolazioni ivi operanti e già assoggettate a imposizione diretta nelle rispettive giurisdizioni.

La non trasponibilità, alla fattispecie in esame, delle ragioni poste a fondamento del precedente sulle accise

Particolarmente significativo è il passaggio in cui i Giudici delle leggi hanno inteso escludere che il ragionamento sviluppato nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 111/2024 a proposito delle accise possa essere trasposto alla fattispecie in esame. In quell'occasione, la declaratoria di illegittimità costituzionale si era fondata su una molteplicità di ragioni convergenti, quali la natura monofase dell'accisa e la liquidazione della stessa sulla quantità di prodotto e non sul prezzo.

La Corte afferma ora che, nel caso delle stabili organizzazioni estere, viene in considerazione «solo una delle criticità evidenziate in quella sentenza, ovvero quella inerente all'asimmetria, che da sola, per quanto già precisato, non è però determinante». In altri termini, il Collegio ha inteso privilegiare gli elementi di differenziazione rispetto a quelli di analogia.

Ciononostante, non si può tacere che la sentenza n. 111/2024, pur avendo fondato la declaratoria sulla convergenza di una pluralità di profili, aveva in ogni caso evidenziato come le accise (incluse nelle fatture attive in assenza di corrispondenza in quelle passive) fossero suscettibili di generare un incremento fittizio della base imponibile, non espressivo di un’effettiva forza economica. Sotto questo profilo, un’analogia con la fattispecie delle stabili organizzazioni sarebbe effettivamente riscontrabile: anche in tale ipotesi, infatti, l’inclusione delle operazioni attive, non accompagnata dalla possibilità di tenere conto delle corrispondenti operazioni passive, determina un effetto distorsivo consistente nel disallineare la base imponibile rispetto alla capacità economica che il tributo intende colpire.

L'argomento della "zona franca" e della disparità di trattamento

Secondo la Corte, inoltre, l'accoglimento della questione condurrebbe alla «completa sterilizzazione della possibilità di intercettare il presupposto impositivo» e alla «creazione di una zona franca dall'imposizione del contributo straordinario unicamente dipendente dalle scelte organizzative della casa madre». Ciò determinerebbe, inoltre, «una non ragionevole disparità di trattamento tra gli operatori economici sottoposti al contributo straordinario, che finirebbe per gravare unicamente nei confronti dei soggetti economici che operano solo nel territorio nazionale […]».

Tuttavia, l’argomentazione del Collegio palesa profili di criticità, posto che la scelta di operare attraverso stabili organizzazioni non rappresenta una scelta fiscalmente elusiva, ma una modalità fisiologica di esercizio dell'attività economica in contesti economici connotati da una dimensione sovranazionale. Sotto questo profilo, l’eventuale asimmetria che tale assetto organizzativo determina nella quantificazione di un tributo costruito sulla variazione dei saldi IVA sembra porre, più propriamente, una questione di coerenza tra il meccanismo di determinazione della base imponibile e la realtà economica sottostante, piuttosto che dipendere dalle modalità organizzative opzionate dal contribuente.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al richiamo al rischio di creare una sorta di “zona franca”. Si evidenzia, infatti, che le attività svolte dalle stabili organizzazioni estere restano assoggettate a imposizione diretta nei rispettivi ordinamenti. L’esclusione delle operazioni ad esse riferibili dalla base imponibile del contributo straordinario non determinerebbe, pertanto, la creazione di una sorta di “area di immunità fiscale”, bensì consentirebbe di evitare che la medesima attività economica risulti assoggettata a un concorso di prelievi, seppure fondati su presupposti impositivi differenti.

La conferma delle questioni già decise con sentenza n. 180/2025

Il secondo nucleo della pronuncia, avente ad oggetto la dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni già esaminate nella sentenza n. 180/2025, offre alla Corte l'occasione per ribadire sinteticamente principi consolidati nella giurisprudenza costituzionale sul contributo straordinario.

In primo luogo, viene confermata l'inapplicabilità dell'art. 42 Cost. alle obbligazioni di natura tributaria, riaffermando (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 180/2025, cit., § 12) che il sindacato su una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria «si esaurisce comunque all'interno della verifica, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., della non arbitrarietà dell'indice di capacità contributiva individuato dal legislatore, nonché della ragionevolezza e proporzionalità dell'imposizione».

In secondo luogo, viene ribadita l'irrilevanza del richiamo al "minimo vitale" con riferimento alle società («Livelli di tassazione così rilevanti intaccherebbero il “minimo vitale”, determinando la “morte economica” della società, con una privazione iniqua e sproporzionata dei suoi beni» – ibid., § 21), trattandosi di una grandezza concettualmente non riferibile agli enti collettivi. Tale indice, secondo i Giudici, era stato infatti evocato nei lavori dell’Assemblea costituente inerenti al principio di capacità contributiva al fine di escludere che l’imposizione potesse sottrarre alla “persona” (strettamente intesa come persona fisica) il minimo necessario all’esistenza personale e familiare (ibid., § 12.1.1.).

Osservazioni conclusive: una giurisprudenza in equilibrio precario

La sentenza in commento, pertanto, si presta a una duplice lettura.

Anzitutto, la Corte conferma la strategia argomentativa inaugurata con i precedenti arresti più volte richiamati (sentt. n. 111/2024 e n. 180/2025): il contributo straordinario presenta elementi strutturali che “in un tempo ordinario” – vale a dire in un contesto internazionale non caratterizzato da particolare eccezionalità – difficilmente sarebbero idonei a superare il vaglio di ragionevolezza sotto il profilo della connessione razionale e della proporzionalità alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. Nella prospettiva del Collegio è proprio la straordinarietà del contesto, rappresentata dalla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino, a salvarne l'impianto complessivo.

La Corte stessa, tuttavia, mostra di percepire la precarietà di tale equilibrio. La sentenza n. 135/2026, infatti, ribadisce che «la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non possono essere ritenute un passe-partout per l'introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale», ma al contempo conferma la validità del prelievo.

In punto di merito, la scelta di non estendere al caso delle stabili organizzazioni estere il principio di simmetria già affermato, sebbene in un diverso contesto, con la sentenza n. 111/2024 a proposito delle accise dà adito a un ulteriore profilo di riflessione.

Se, infatti, l’inclusione nella base imponibile di componenti non espressive di un’effettiva capacità economica può determinare il superamento della «soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza», occorre interrogarsi sulle ragioni per le quali tale esito sia stato ravvisato con riferimento alle accise e non anche rispetto alle operazioni attive riconducibili alle stabili organizzazioni estere. La risposta della Corte fa leva sulla pluralità di profili di irragionevolezza nel caso delle accise e sulla loro assenza nel caso in esame; tuttavia, pur essendo formalmente corretta, appare non del tutto persuasiva nella sostanza.

Ad ogni modo, e in conclusione, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente delineato il perimetro entro il quale il prelievo previsto dall’art. 37 del d.l. n. 21/2022, pur con le criticità evidenziate dalla stessa Corte, può ritenersi compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento tributario. La sentenza n. 135/2026, pronunciandosi anche sull’ultimo profilo rimasto inesplorato, sembrerebbe chiudere la stagione del sindacato di costituzionalità sul contributo relativo al 2022.

Rimane inoltre distinto il tema del successivo contributo di solidarietà temporaneo relativo al periodo d’imposta 2023, disciplinato dall’art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 quale misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà previsto dal regolamento (UE) 2022/1854. Come noto, con l’ordinanza n. 21/2025 la Consulta ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, sospendendo il giudizio costituzionale sino alla definizione della questione relativa alla compatibilità con il regolamento (UE) 2022/1854 dell’estensione della misura nazionale anche a taluni operatori c.d. downstream. Il capitolo dei prelievi straordinari sul settore energetico, dunque, non può ancora considerarsi chiuso.

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