Tempestività del reclamo cautelare contro provvedimento del giudice tutelare inserito nel fascicolo del procedimento principale
10 Settembre 2026
Nel caso di specie, a seguito di decreto del giudice Tutelare presso il tribunale di Civitavecchia con il quale veniva disposta la revoca dell’amministratrice di sostegno, quest’ultima proponeva reclamo avverso il suddetto decreto, deducendone la erroneità e la insussistenza dei presupposti dell’art. 413 c.c. Il nuovo ADS nominato si costituiva sollevando eccezione preliminare di tardività del reclamo sul presupposto che non si potesse ritenere idoneo il tentativo di deposito effettuato nel fascicolo telematico dell’amministrazione di sostegno anziché mediante apertura di un autonomo procedimento di reclamo davanti al Tribunale collegiale. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il reclamo già con il deposito effettuato, entro il termine di cui all'art. 739 c.p.c., nel fascicolo telematico del procedimento di amministrazione di sostegno dal quale era scaturito il provvedimento impugnato. In particolare, si è affermato che il deposito telematico di un reclamo effettuato, entro il termine di legge, nel fascicolo del medesimo procedimento da cui proviene il provvedimento impugnato, anziché mediante apertura di un autonomo fascicolo davanti al giudice competente, integra una mera irregolarità di incanalamento telematico e non determina l'inammissibilità o la tardività dell'impugnazione, purché l'atto sia pervenuto all'ufficio giudiziario, sia stato acquisito dal sistema ministeriale e sia concretamente individuabile e conoscibile dall'autorità giudiziaria. |