La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. nei casi di abusi sessuali su minori: fumus, Convenzione di Istanbul e legge sul femminicidio

11 Settembre 2026

L’ordinanza Trib. Milano 7.7.2026 rigetta un 696‑bis c.p.c. in un caso di abusi sessuali subiti da minore, richiedendo un fumus “forte” nonostante querela e ampia documentazione. Ciò pone dubbi rispetto a funzione deflattiva, abusi emersi tardi e obblighi CEDU/Istanbul, imponendo lettura victim‑sensitive.

Il quadro normativo interno: art. 696-bis c.p.c. e funzione bivalente

L’art. 696-bis c.p.c. consente, anche al di fuori dei presupposti dell’art. 696 c.p.c., l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite per l’accertamento e la determinazione di crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale.
L’istituto ha natura bivalente: da un lato, funzione conciliativa, poiché l’accertamento tecnico anticipato mira a favorire la composizione bonaria; dall’altro, funzione probatoria, in quanto la relazione del CTU può essere acquisita e valorizzata nel successivo giudizio di merito.
Pur essendo collocato nel capo dei procedimenti cautelari, il 696-bis opera “anche al di fuori” delle condizioni di cui all’art. 696 c.p.c., senza richiedere un periculum in mora in senso stretto; la giurisprudenza richiede tuttavia un fumus boni iuris del diritto sostanziale che si intende far valere.
Nel provvedimento milanese si afferma che il ricorrente deve “provare il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto che potrà essere fatto valere nel giudizio di merito”, sulla base di un materiale allegato idoneo a fondare, almeno in via indiziaria, una responsabilità del resistente.

Il caso milanese: un fumus “forte” e i suoi riflessi

La parte ricorrente deduceva di avere subito, da minorenne, una serie di condotte a sfondo sessuale ad opera di un parente, con gravi ripercussioni sulla salute psichica e sulla vita relazionale e lavorativa. Chiedeva una CTU psicologica/psichiatrica preventiva per accertare danno e nesso causale in vista di una successiva azione risarcitoria.
A sostegno allegava, tra l’altro, querela penale, relazione di CTP, documentazione sanitaria e psicoterapeutica, messaggi e audio dei familiari che esprimevano credibilità al racconto. Parte resistente eccepiva inammissibilità, prescrizione e infondatezza, producendo il decreto di archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale ritiene che tale materiale non integri neppure un fumus di responsabilità: la querela è mera allegazione; il messaggio WhatsApp è svalutato per difetto di prova sulla riferibilità dell’utenza e per genericità; la relazione del CTP è ricondotta alla natura di atto difensivo tecnico; la documentazione sanitaria e le comunicazioni dei familiari sono ritenute inidonee a provare specifiche condotte di abuso.
Ne deriva un modello di fumus “forte”, ancorato a una prova documentale significativa delle condotte contestate già in sede di procedimento strumentale, che avvicina il 696-bis a un filtro di merito sull’“an debeatur”, con possibile compressione della funzione deflattiva e conciliativa dell’istituto.
Sul piano delle spese, richiamando Cass. 18918/2020, il Tribunale applica l’art. 669‑septies, comma 2, c.p.c., condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del resistente, con un impatto rilevante in termini di rischio economico connesso alla proposizione di un 696-bis poi rigettato.

Abusi sessuali su minori e ruolo della CTU psicologica

Nei casi di abusi sessuali su minori, spesso intrafamiliari ed emersi a distanza di anni, la prova è strutturalmente difficile: mancano di frequente referti coevi, denunce tempestive o testimoni diretti; il quadro probatorio si costruisce su narrazione della vittima, percorsi terapeutici, ricostruzioni anamnestiche e reazioni del contesto familiare.
In tale scenario, documentazione sanitaria e psicoterapeutica, unita alle comunicazioni dei familiari che esprimono fiducia nel racconto, costituisce un corpus indiziario essenziale non solo per il merito ma anche per la verifica di un fumus idoneo ad ammettere una CTU preventiva. La loro svalutazione, come nell’ordinanza milanese, rischia di rendere l’accesso al 696-bis particolarmente arduo proprio per le vittime di tali illeciti.
La CTU psicologica non è solo strumento di quantificazione del danno, ma spesso il principale mezzo di accertamento della plausibilità del vissuto traumatico e del nesso eziologico tra condotte denunciate e quadro clinico; svolge, inoltre, una rilevante funzione conciliativa, consentendo alle parti di confrontarsi su basi tecniche prima di un giudizio ordinario lungo e potenzialmente traumatizzante.
Un modello di fumus eccessivamente rigoroso, che pretenda una “prova forte” documentale delle condotte prima ancora di disporre la CTU, rischia di svuotare di contenuto la funzione deflattiva del 696-bis e di determinare un arretramento della tutela civile delle vittime di abusi su minori.

Convenzione di Istanbul e giurisprudenza CEDU

La Convenzione di Istanbul definisce la violenza contro le donne come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne». L’art. 5, par. 1, impone agli Stati di astenersi dal commettere atti di violenza e di assicurare che le autorità «si comportino in conformità con tale obbligo». L’art. 5, par. 2, prevede che gli Stati «devono adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare, punire e offrire riparazione per gli atti di violenza rientranti nel campo di applicazione della presente Convenzione».
Gli artt. 18 e 49 richiedono misure di protezione effettive e procedure condotte senza indebito ritardo e nel rispetto dei diritti e della sicurezza della vittima, evidenziando l’esigenza di evitare la vittimizzazione secondaria anche nelle procedure civili.
La giurisprudenza CEDU nei casi Talpis c. Italia, Landi c. Italia e J.L. c. Italia ha condannato l’Italia per aver sottovalutato la gravità delle denunce di violenza domestica e sessuale, per aver richiesto riscontri probatori sproporzionati rispetto alla natura dei fatti e per aver adottato modalità procedurali idonee a scoraggiare le vittime, rendendo la tutela meramente teorica.
In tali decisioni la Corte sottolinea che, nei reati di violenza domestica e sessuale, non è realistico pretendere le stesse “prove forti” tipiche di altri contesti, poiché i fatti avvengono spesso in ambito privato e la prova si fonda su dichiarazioni della vittima e indizi indiretti (documentazione terapeutica, reazioni familiari, precedenti segnalazioni).
Traslando questi principi sul versante civile, un’interpretazione dell’art. 696-bis c.p.c. che subordini l’accesso alla CTU preventiva a una “prova documentale forte” delle condotte e colleghi al rigetto del ricorso una condanna alle spese potenzialmente gravosa rischia di produrre un effetto dissuasivo sull’uso dello strumento da parte delle vittime, in contrasto con l’obbligo di garantire rimedi effettivi, accessibili e non illusori.
In chiave di interpretazione convenzionalmente orientata, nei casi di abusi sessuali su minori in ambito familiare il fumus ex art. 696-bis c.p.c. andrebbe calibrato sulla verosimiglianza complessiva del racconto, valutata alla luce del contesto relazionale, dell’età all’epoca dei fatti, del percorso terapeutico e delle reazioni del nucleo familiare, senza pretendere una prova documentale pienamente formata prima della CTU.

Legge sul femminicidio e codice rosso

Le riforme interne riconducibili alla l. 2 dicembre 2025 n. 181 c.d. “legge sul femminicidio” e alla l. 69/2019 c.d. Codice rosso hanno rafforzato il sistema di tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, introducendo meccanismi di priorità, celerità e protezione nelle indagini e nel processo, nonché misure specifiche per evitare la vittimizzazione secondaria, in coerenza con la Convenzione di Istanbul.
Tali interventi non si esauriscono nel versante penale, ma incidono sul contesto interpretativo degli istituti processuali civili, imponendo un approccio coerente con il principio di effettività della tutela e di accessibilità dei rimedi.
Strumenti come l’art. 696-bis c.p.c. devono quindi essere letti alla luce di questo quadro, valorizzando la CTU psicologica come mezzo di accertamento idoneo a ridurre i tempi, favorire soluzioni conciliative e limitare l’esposizione della vittima a un contenzioso lungo e conflittuale. Richiedere una “prova forte” documentale delle condotte per ammettere la CTU preventiva rischia di porsi in tensione con la logica delle riforme sul femminicidio, che mirano a facilitare l’emersione e la trattazione dei casi di violenza, non a frapporre ulteriori barriere probatorie.

In conclusione

L’ordinanza del Tribunale di Milano del 7 luglio 2026 rappresenta un significativo esempio di lettura rigorosa dell’art. 696-bis c.p.c., nella quale l’accesso alla consulenza tecnica preventiva è subordinato alla dimostrazione, già in sede sommaria, di un fumus boni iuris “forte” sorretto da una prova documentale delle condotte contestate.
In una materia delicata come quella degli abusi sessuali su minori emersi tardivamente, tale approccio solleva dubbi di compatibilità con la funzione deflattiva e conciliativa dell’istituto, con il ruolo centrale della CTU psicologica e con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e dalla giurisprudenza CEDU (Talpis, Landi, J.L.), nonché con la traiettoria interna segnata dalla legge sul femminicidio e dal Codice rosso.
Per gli operatori, la decisione segnala l’esigenza di curare con particolare attenzione la costruzione del fumus già in sede di ricorso, valorizzando tutto il materiale indiziario disponibile (documentazione sanitaria, percorsi terapeutici, reazioni familiari, eventuali procedimenti penali anche archiviati) nonchè di esplicitare il collegamento tra CTU, conciliazione e giudizio di merito, evidenziando come l’accertamento tecnico anticipato possa ridurre tempi, costi e rischio di vittimizzazione secondaria e infine promuovere un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 696-bis c.p.c. nei casi di violenza domestica e sessuale, calibrando il fumus sulla verosimiglianza complessiva del quadro e non sulla disponibilità di una prova documentale piena delle condotte.
Solo in questa prospettiva il 696-bis potrà continuare a svolgere, anche in tali materie, la propria funzione di “lente di ingrandimento” anticipata sul danno e sul nesso causale, al servizio sia della composizione della lite sia di un successivo giudizio di merito rispettoso dei diritti fondamentali delle vittime.

Riferimenti

Art. 696 e 696-bis c.p.c. in Codice di Procedura Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio.  

Artt. 609-bis, 609-quater c.p. e disciplina probatoria nei reati sessuali in Codice Penale Commentato diretto da Sergio Beltrani e Memento Procedura penale (testimonianza del minore e soggetto vulnerabile).

Convenzione di Istanbul e decisioni Talpis c. Italia, Landi c. Italia, J.L. c. Italia in tema di violenza domestica, dovuta diligenza e vittimizzazione secondaria. 

Riforme interne su femminicidio e Codice rosso, con particolare riguardo agli obblighi di protezione e all’effettività dei rimedi per le vittime.

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