Nessun obbligo di comunicazione del differimento dell’udienza alla parte non costituita

La Redazione
11 Settembre 2026

Secondo la Corte di cassazione, in caso di differimento dell’udienza di comparizione, solo la parte che si è costituita ha diritto alla comunicazione della nuova udienza quando questa non sia già stabilita.

Dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo ottenuto da un privato nei confronti di una società, quest'ultima proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, che veniva accolta con decisione confermata dal Tribunale in grado di appello. L’opposto proponeva ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale prospettando la violazione e falsa applicazione degli artt. 319 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c., ratione temporis applicabili, 111 Cost., 6 CEDU, e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Premesso che, nel giudizio davanti al Giudice di Pace, quando la prima udienza era stata differita sine die, egli non si era ancora costituito, il ricorrente sosteneva che una parte convenuta o opposta possa costituirsi fino alla prima udienza e, se tale udienza viene rinviata senza fissazione immediata della nuova data, il rinvio dovrebbe essere comunicato anche alla parte non ancora costituita.

La Corte, con la recente ordinanza n. 24953/2026, Pres. Graziosi, est. Porreca, ha dichiarato il motivo infondato, ritenendo che il ricorrente abbia confuso il termine per la costituzione con il diritto alle comunicazioni.

Vengono distinte due ipotesi:

1- L’anticipo dell’udienza. Va comunicato personalmente anche alle parti non costituite, ciò perché si tratta di un’anticipazione che la parte non costituita non può attendersi;

2- Il differimento dell’udienza. In questo caso, se la successiva udienza non è desumibile da prescrizioni normative (v. l’art. 168-bis c.p.c.), il differimento va comunicato alle parti allora costituite.

La parte non costituita potrà costituirsi fino all’udienza originariamente fissata (di cui conosce la data) e, ove in quel momento constaterà che l’udienza stessa non si tiene, solamente se si costituisce acquisirà il diritto alla comunicazione della nuova udienza qualora non già stabilita. Se sceglie di non costituirsi, invece, non acquista il diritto alle successive comunicazioni, dovendo verificare personalmente la nuova data dell’udienza.

Il ricorrente richiamava anche l'art. 82 disp. att. c.p.c., che prevede la comunicazione del decreto alle parti non presenti. La Cassazione chiarisce che questa norma deve essere intesa con riferimento alle parti costituite ma non presenti alla pronuncia, non alle parti che non si sono mai costituite nel processo.

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