Sequestro, confisca ed espropriazione forzata individuale
Valentina Baroncini
11 Settembre 2026
Il focus analizza i rapporti tra misure cautelari reali (in particolare, sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. e confisca ex art. 322-ter c.p.) e procedura di espropriazione forzata individuale, muovendo dal quadro normativo vigente prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per analizzare l’impatto operato da quest’ultimo, specie nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, e culminare nell’illustrazione dell’assetto consolidatosi all’esito di un recentissimo intervento della Corte costituzionale (sentenza 16 luglio 2026, n. 126).
I rapporti tra sequestro, confisca ed espropriazione forzata prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi
Quello dei rapporti tra misure cautelari reali ed espropriazione forzata rappresenta un tema particolarmente delicato, segnato, da un lato, da una costante tensione tra i diritti dei creditori all’interno della procedura esecutiva (si considerino, in primis, i titolari di un diritto d’ipoteca sui beni del debitore) e le esigenze pubblicistiche di contrasto alla criminalità organizzata e, dall’altro, da un progressivo mutamento legislativo, recentemente culminato in una dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Consulta.
Le misure cui si avrà precipuo riferimento, nell’ambito del presente contributo, sono rappresentate dal sequestro preventivo preordinato alla confisca, di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., e dalla confisca disciplinata dall’art. 322-ter c.p.
Appare utile, al fine della completa comprensione del tema, ripercorrere l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, muovendo da un’epoca antecedente alle (determinanti, come si vedrà) modifiche operate dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d’ora in avanti «CCII»).
Appare opportuno muovere dall’art. 55 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), il quale, come noto, regola in modo uniforme il rapporto tra i sequestri penali riconducibili al Codice antimafia e le procedure esecutive individuali.
La norma, in particolare, prevede che «A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario».
In questi casi, dunque, il sequestro penale prevale sulla procedura espropriativa individuale: impedisce l’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione forzata, i beni già pignorati vengono presi in consegna dall’amministratore giudiziario e, se alla fine del procedimento di prevenzione interviene una confisca definitiva, le procedure esecutive si chiudono.
Nella giurisprudenza di legittimità si è peraltro discusso circa l’ambito operativo di tale disposizione e, in particolare, sulla sua idoneità a operare anche in relazione a misure cautelari diverse rispetto a quelle disciplinate dal Codice antimafia.
Secondo un primo orientamento, infatti, «l’eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all’anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo)” (così, Cass. civ., 7 ottobre 2013, n. 22814).)».
In senso contrario, altra parte della giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’art. 55 del Codice antimafia può operare solo quando ricorra una confisca di tipo antimafia, oppure quando esista un rinvio espresso al Codice antimafia (come nel caso dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.: norma, questa, determinante ai fini della completa comprensione della problematica in esame e sulla quale si tornerà a breve).
Viceversa, per le confische ordinarie non sarebbe possibile estendere analogicamente l’art. 55 citato.
Ne discende, allora, che all’interno delle procedure espropriative, in caso di sopravvenuto sequestro o confisca sui beni del debitore, trovi applicazione la disciplina ordinaria, fondata sul criterio dell’ordo temporalis: in base ad esso, la misura cautelare reale successiva non sarebbe idonea a prevalere sui diritti dei terzi già consolidati, con la conseguenza che l’esecuzione forzata potrebbe proseguire regolarmente e il riparto debba avvenire seguendo le regole ordinarie, riconoscendo al creditore ipotecario la prelazione di legge (così, Cass. civ., 10 dicembre 2020, n. 28242; Cass. pen., 6 luglio 2017, n. 36092; si veda pure Cass. pen., 30 maggio 2019, n. 30422, la quale, esprimendosi con specifico riguardo all’art. 104-bis disp. att. c.p.p. - recante, al tempo, un generico rinvio alle norme speciali di cui al Codice antimafia – l’ha qualificata come «disposizione speciale applicabile alle sole ipotesi di sequestro rivolto alla confisca di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia, non estensibile per via analogica ad istituti diversi, come il sequestro finalizzato alla confisca diretta o quello per equivalente»).
L’intervento operato dal CCII
Dunque, un ruolo determinante al fine di identificare le misure cautelari «beneficianti» del particolare regime di prevalenza descritto dal Codice antimafia era svolto dal già richiamato art. 104-bis disp. att. c.p.p., il quale, come già accennato, effettuava un espresso rinvio a tale normativa speciale.
Proprio sul tenore di tale norma ha inciso, ampliandone sensibilmente il contenuto, il CCII: all’interno dello stesso – entrato in vigore il 15 luglio 2022 – è infatti presente l’art. 373, comma 1, lett. a), che ha provveduto a sostituire il comma 1-bis dell’art. 104-bis disp.att. c.p.p., introducendo sostanziali modifiche in materia.
Il rinnovato tenore di tale disposizione prevedeva infatti, per quanto qui interessa, che «[…] Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I» del Codice antimafia.
Ciò, evidentemente, ha significato estendere espressamente – fugando i dubbi esistenti in materia – al caso della pronuncia di un sequestro preventivo exart. 321, comma 2, c.p.p. la normativa speciale un tempo riservata alle misure di prevenzione dettata dal Codice antimafia, mettendo fuori gioco l’ordinario criterio dell’ordo temporalis.
A ciò si aggiunga che il comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. è stato ulteriormente modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale ha aggiunto, nel corpo del testo, il riferimento alla confisca non preceduta dal sequestro, in tal modo estendendo anche a tale fattispecie la disciplina speciale di cui al Codice antimafia.
Entro tale linea evolutiva si situa, così, l’arresto di Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2023, n. 40797 (in REF, 2023, 878 ss., con nota di A. Farolfi, Sequestro penale e fallimento (oggi liquidazione giudiziale): per le Sezioni Unite prevale la misura cautelare reale; in Giur. it., 2024, 935 ss., con nota di L. Puccetti, La procedura fallimentare non impedisce il sequestro preventivo; in Fall., 2024, 17 ss., con nota di F. Di Vizio, La prevalenza della confisca tributaria sul fallimento; in Dir. pen. e proc., 2023, 1591 ss., con osservazioni di G. Garuti), la quale, per quanto qui interessa, ha affermato la prevalenza della misura ablativa penale anche nel caso in cui la stessa segua – e non preceda – la dichiarazione di fallimento.
L’estensione della disciplina all’espropriazione forzata individuale
V’è da dire, peraltro, che le regole sin qui esposte – ossia, l’applicabilità della disciplina speciale dettata dal Codice antimafia anche al sequestro preventivo e alla confisca – sono state ritenute valevoli, da ultimo anche dalle Sezioni Unite del 2023 poc’anzi richiamate, con esclusivo riguardo all’eventualità in cui sia aperta una procedura di (fallimento o) liquidazione giudiziale nei confronti del debitore.
In tal senso parrebbe deporre anche il tenore dell’art. 317 CCII, il quale, con riguardo alla (sola) procedura di liquidazione giudiziale, ribadisce che le condizioni e i criteri di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alla gestione concorsuale sono disciplinati dalla normativa speciale di cui al Codice antimafia.
L’estensione della disciplina all’ipotesi di avvio di una procedura espropriativa individuale è stata però recentemente argomentata daCass. civ., 9 ottobre 2025, n. 27111(in REF, 2025, 959 ss., con nota di E. Asprone, Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e procedure esecutive individuali su beni già ipotecati o sottoposti a pignoramento; in Proc. conc., 2026, 327 ss., con nota di P. Troisi, Sequestro, confisca e procedure esecutive: il primato del vincolo penale al vaglio della Corte costituzionale), la quale, all’esito di rinvio pregiudiziale exart. 363-bis c.p.c. da parte del Tribunale di Pavia, ha risolto la questione circa il «regime di opponibilità, in relazione al medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima dell’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)».
Nell’affrontare tale contrasto, la Suprema Corte – pur negando, come avrebbe voluto il giudice di Pavia, la possibilità di applicare analogicamente il citato art. 317 CCII all’espropriazione forzata individuale – ha però interpretato il nuovo art. 104-bis disp. att. c.p.p. come una estensione delle regole del Codice antimafia anche alle esecuzioni individuali, nell’ambito delle quali risulterebbe così superato il criterio dell’ordo temporalis.
Nel dettaglio, l’interpretazione proposta poggia sull’utilizzo, all’interno del rinnovato testo normativo, della congiunzione «e» tra le espressioni «tutela dei terzi» e «rapporti con le procedure concorsuali», assente nella disciplina precedente, che consentirebbe (entro tali «terzi») di riferirsi anche ai soggetti coinvolti nelle procedure esecutive individuali e, conseguentemente, di riferire il richiamo effettuato al Codice antimafia non solo ai casi in cui vi sia una procedura concorsuale, ma anche alle espropriazioni individuali.
L’estensione, così effettuata, alle disposizioni di cui al Codice antimafia avrebbe così comportato conseguenze particolarmente gravose anche per creditori completamente estranei al reato, così costretti a subire: la sospensione e successiva estinzione della procedura esecutiva; la necessità di dimostrare la buona fede e l’inconsapevole affidamento; l’applicazione delle limitazioni previste dagli artt. 52 e 53, compreso il limite al soddisfacimento dei loro crediti.
I problemi di legittimità costituzionale e il recente intervento della Consulta
Pur argomentando in tal senso, Cass. civ., n. 27111/2025 non manca di rilevare le criticità insite in tale (ma inevitabile) approdo interpretativo, giungendo a sollevare questione di legittimità costituzionale.
In particolare, la Suprema Corte evidenzia come il Codice antimafia sia pensato per misure di prevenzione e confische collegate alla criminalità organizzata, e rechi una rigida disciplina che assume sì un senso in un contesto antimafia, dove esiste il rischio di comportamenti collusivi o simulativi, ma che diventa ingiustificata se applicata a sequestri ordinari, penalizzando indiscriminatamente creditori del tutto estranei all’attività criminale.
Conseguentemente, la stessa solleva ex officio questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, co. 1-bis, disp. att. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 117, 1° co., Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. 1 alla CEDU, nella parte in cui sottopone i creditori ipotecari e l’aggiudicatario, estranei alle vicende penali del debitore, alle stringenti condizioni previste dal Codice antimafia, determinando un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei diritti di credito garantiti da ipoteca e del diritto al trasferimento dell’aggiudicatario.
La recente pronuncia di C. cost., 16 luglio 2026, n. 126 [in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 23 luglio 2026, con nota di P. Farina, La tutela dei creditori (ipotecari e non) nell’esecuzione individuale in caso di sequestro preventivo e confisca per equivalente: la parola alla Consulta, cui si rinvia per i dovuti approfondimenti] ha dichiarato illegittimo l’art. 104-bis, co. 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., come sostituito dall’art. 373, 1° co., lett. a), CCII, e modificato dal d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del Codice antimafia.
In definitiva, e con una decisione condivisibile, la Consulta ha escluso l’applicabilità della disciplina di cui al Codice antimafia in tutte quelle fattispecie che non riguardano il contrasto alla criminalità organizzata, così ristabilendo il ricorso al criterio dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie ogni volta che i beni pignorati siano stati sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p.
Con riguardo a tali fattispecie, eliminato il rinvio al Codice antimafia, tornano ad acquistare centralità: la circostanza che il credito sia assistito da data certa anteriore; l’anteriorità dell’iscrizione dell’ipoteca; le ordinarie regole civilistiche sulla priorità delle formalità pubblicitarie.
La sentenza, come rilevato, non ha però riguardo indistinto a tutte le confische penali, bensì unicamente alle due misure poc’anzi ricordate: restano così aperte le questioni relative alle altre ipotesi richiamate dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p., sulle quali la stessa Corte auspica un intervento organico da parte del legislatore.
Guida all’approfondimento
Asprone, Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e procedure esecutive individuali su beni già ipotecati o sottoposti a pignoramento, in REF, 2025, 959 ss.;
Calvigioni, È il codice antimafia il modello per la tutela dei creditori in caso di sequestro e confisca dei beni del debitore, in Foro it., 2019, I, c. 2288;
Costantino, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, in Processo penale e processo civile: interferenze e questioni irrisolte, Roma, 2020, 119 ss.;
Di Vizio, La prevalenza della confisca tributaria sul fallimento, in Fall., 2024, 17 ss.;
Farina, La tutela dei creditori (ipotecari e non) nell’esecuzione individuale in caso di sequestro preventivo e confisca per equivalente: la parola alla Consulta, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 23 luglio 2026;
Farolfi, Sequestro penale e fallimento (oggi liquidazione giudiziale): per le Sezioni Unite prevale la misura cautelare reale, in REF, 2023, 878 ss.;
Leuzzi, I rapporti fra misure ablative penali e liquidazione giudiziale nel CCII, in Fall., 2019, 12, 1440 ss.;
Puccetti, La procedura fallimentare non impedisce il sequestro preventivo, in Giur. it., 2024, 935 ss.;
Troisi, Sequestro, confisca e procedure esecutive: il primato del vincolo penale al vaglio della Corte costituzionale, in Proc. conc., 2026, 327 ss.;
Ziino, La tutela dei creditori nel caso di confisca per misure di prevenzione, in REF, 2013, 251 ss.
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Sommario
I rapporti tra sequestro, confisca ed espropriazione forzata prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi
L’intervento operato dal CCII
L’estensione della disciplina all’espropriazione forzata individuale
I problemi di legittimità costituzionale e il recente intervento della Consulta