Inammissibilità dell’appello non sanata dalla notificazione a mani dell’avviso di udienza

22 Settembre 2026

Con la sentenza n. 5072 del 2026, la seconda sezione penale della Corte di cassazione, ponendosi in consapevole contrasto con altri precedenti, ha statuito che la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (omesso deposito, contestualmente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio), non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, può essere dallo stesso dichiarata all’esito dello stesso, anche nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.

Nascita e morte del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.

Allo scopo di agevolare l'attività di notificazione, spesso causa di differimento dell'udienza, il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) aveva previsto, in un’ottica di leale collaborazione tra le parti, che con l’atto di impugnazione fosse depositata la dichiarazione o elezione di domicilio per la nuova fase processuale, sanzionando con l’inammissibilità dell’impugnazione l’omessa indicazione di tale dato (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.).

Con tale previsione, la novella perseguiva anche il risultato di rafforzare la partecipazione consapevole dell’imputato al giudizio di impugnazione.

La legge n. 114/2024 (c.d. correttivo Nordio) ha eliminato il comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p. e ha aggiunto al comma 1-quater, anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia, dopo le parole «del difensore», l'espressione «di ufficio».

Pertanto, con l’entrata in vigore delle modifiche del 2024, le impugnazioni proposte dalle parti private e dai difensori non richiedono più il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio come condizione di ammissibilità. Tuttavia, nel caso in cui l’imputato sia stato processato in assenza, è necessario, per le impugnazioni presentate dal difensore d'ufficio, depositare, a pena di inammissibilità, un mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Si tratta di un intervento frettoloso, in controtendenza rispetto agli obiettivi di efficienza perseguiti dalla riforma Cartabia e mal coordinato con la legislazione esistente. L’art. 157-ter, ultimo comma, c.p.p., infatti, continua a prevedere che, in caso di impugnazione proposta dall’imputato, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 581, commi 1-terc.p.p.

In assenza di un’applicazione retroattiva, la normativa in esame è destinata ad operare per gli appelli presentati tra il 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma Cartabia) e il 24 agosto 2024 (data entrata in vigore del Correttivo Nordio) (cfr. Cass. pen., sez. II, 5 novembre 2024, n. 43679; Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 2024, n. 13808, Rv. 287855).

Le Sezioni Unite De Felice

Gli oneri formali previsti dai commi 1-tere 1-quater dell’art. 581 c.p.p., presidiati dalla sanzione di inammissibilità, scontano una certa indeterminatezza dei requisiti e ciò ha reso necessari reiterati interventi della Suprema Corte, fino ad arrivare alla recente pronuncia delle Sezioni unite De Felice (n. 13808 del 2025).

Per quanto qui di interesse, le Sezioni Unite, confrontando il comma 1-tercon il comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p. (il quale prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»), hanno statuito che per l'imputato, presente nel giudizio di primo grado, non è richiesto che la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare a pena d'inammissibilità unitamente all'atto d'impugnazione, sia "nuova", ossia formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e funzionale alla proposizione dell'impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta soltanto e in modo espresso per l'imputato giudicato in assenza.

È solo quest’ultimo, pertanto, che, al fine di consentire la verifica della sua effettiva volontà di impugnare la sentenza di primo grado, ha l'onere di rilasciare uno specifico mandato a impugnare successivo alla pronuncia della sentenza, cui deve essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio. Siffatta verifica non è, invece, necessaria per l'imputato presente, di cui si presume la sussistenza della volontà di impugnare, che non ha, quindi, l’onere di conferire un nuovo mandato, ma deve solo limitarsi, al fine di agevolare la citazione a giudizio, al deposito o all'allegazione di un’elezione di domicilio anche antecedente alla sentenza impugnata.

Quindi, anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio consente il raggiungimento del fine perseguito dal legislatore. Per le medesime ragioni tali atti non devono necessariamente essere uniti materialmente all'atto di impugnazione potendo essere in esso anche solo richiamati purché, tale richiamo, sia chiaro, specifico e inequivoco e permetta, senza bisogno di ulteriori indagini e senza difficoltà, di individuarli con immediatezza nel fascicolo processuale in modo da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio in appello, così assicurando la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alle previsioni di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Non può, invece, ritenersi sufficiente il generico richiamo a una dichiarazione o elezione di domicilio che non consenta la sua immediata individuazione nel fascicolo processuale e non permetta, quindi, di individuare con certezza il luogo presso il quale eseguire, in funzione della sollecita e regolare citazione, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio in appello.

Tale ricostruzione, osservano le Sezioni Unite, è in linea con il nuovo testo dell'art. 164 c.p.p., che, nel delimitare l'efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio, ne prevede espressamente la perdurante validità «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1». Tale previsione consente, dunque, secondo le Sezioni unite, di avvalersi, ai fini, tra l'altro, della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, del domicilio precedentemente dichiarato o eletto, nonostante la mutata disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio, che non ha più durata illimitata, come previsto prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, in quanto ne è stata espressamente stabilita la perdurante validità soltanto ai fini indicati (tra cui proprio la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello).

Siffatta conclusione non si pone neppure in contrasto con quanto stabilito dall'art. 157-ter, comma 3, c.p.p., a norma del quale è richiesto solo che la dichiarazione o elezione di domicilio siano idonee al raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore attraverso l'introduzione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., scopo da individuarsi nell’esigenza di consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso l’inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione.

La sanabilità del vizio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: nascita di un contrasto

Venendo al caso di specie, il ricorrente, il cui appello, con sentenza pronunziata all’esito dell’udienza, era stato dichiarato inammissibile per omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., lamentava che la Corte di appello non aveva considerato che una prima elezione di domicilio si trovava in una precedente nomina difensiva, che un’ulteriore nomina difensiva con elezione di domicilio era stata poi inviata alla cancelleria successivamente al deposito dell’appello e che il decreto di fissazione dell’udienza gli era stato notificato a mani, tutti elementi che avrebbero dovuto indurre i giudici di seconde cure a ritenere instaurato un regolare contraddittorio, come dimostrato dalla celebrazione dell’udienza.

La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso in quanto manifestamente infondato, rileva che l'elezione di domicilio non era stata depositata unitamente all’atto di appello, come espressamente richiesto dalla norma («con l'atto d'impugnazione»), né tale atto di appello conteneva alcun richiamo espresso e specifico all’elezione di domicilio, antecedente o successiva alla sentenza impugnata, come ammesso dalle Sezioni unite De Felice, ma solo il riferimento a una “nomina agli atti” e a una “ulteriore procura speciale a presentare appello”.

In merito alla notifica a mani dell’avviso di udienza, il ricorrente richiama alcune pronunce che escludono la possibilità di rilevare d’ufficio la causa di inammissibilità in esame nei casi in cui la notifica del decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato e il giudizio di appello sia stato regolarmente celebrato (così Cass. pen., sez. V, 8 marzo 2024, n. 21005, Rv. 286391-01; Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2025, n. 17310).

La Corte non condivide tale indirizzo ritenendo che esso finisca per attribuire alla notificazione a mani un effetto sanante di un’inammissibilità già perfezionatasi, in ragione del conseguimento dello scopo della previsione normativa violata, in contrasto con il generale principio secondo cui le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e sono dichiarabili in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, comma 4, c.p.p.).

La Corte esclude anche che il ricorrente possa aver maturato un incolpevole affidamento nell'orientamento invocato, perché al momento della presentazione dell'atto di appello le due sentenze citate sopra non erano state ancora depositate.

In conclusione

La soluzione adottata dalla sentenza in commento, per quanto rigorosa, è condivisibile perché conforme alla legalità processuale.

Il tema – su cui, con la pronuncia in esame, si è formato un contrasto – riguarda la possibilità di ritenere sanata l’inammissibilità exart. 581, comma 1-ter, c.p.p. nei casi in cui il giudizio di appello sia stato ritualmente celebrato a seguito di notificazione a mani dell’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza.

Secondo una linea esegetica, nei casi in cui il giudice di appello, per qualsiasi motivo, non rilevi la causa di inammissibilità dell’impugnazione prima della celebrazione dell’udienza, ma fissi l’udienza per la trattazione e provveda con successo alla notifica del decreto di citazione personalmente all’imputato, verrebbe meno la ragione dell’inammissibilità, essendo certo che in tali casi l’imputato è venuto a conoscenza dell’udienza fissata per la trattazione della sua impugnazione. Rilevare l’inammissibilità all’esito dell’udienza sarebbe un vuoto formalismo che si traduce in una irragionevole compressione del diritto di impugnazione dell’imputato (cfr. Cass. pen., sez. V, 8 marzo 2024, n. 21005, Rv. 286391-01).

A questa lettura se ne contrappone un’altra, patrocinata dalla sentenza in commento, secondo la quale l’inammissibilità dell’appelloex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere dichiarata anche quando la notificazione dell’avviso di udienza è stata eseguita con successo a mani dell’imputato e l’udienza di appello è stata regolarmente celebrata.

L'atto d'impugnazione inammissibile non è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, con la conseguenza che lo stesso atto non fa sorgere in capo al giudice il potere di pronunciarsi sul merito della "domanda", cioè dell'impugnazione, ma il potere-dovere di rilevare il vizio e di dichiarare l'inammissibilità (cfr. Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602, Rv. 266818-01, che, per lo stesso motivo, ha escluso che il giudice dell’impugnazione possa dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione; Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 20356, Rv. 281630-01; Cass. pen., sez. II, 10 luglio 2014, n. 40816, Rv. 260359-01).

La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 20356, Rv. 281630, che ha espresso tale principio con riferimento ad un caso di appello inammissibile per tardiva presentazione dei motivi).

Come correttamente osservato dalla pronuncia in esame, «l'inammissibilità è, pertanto, un vizio dell'atto d'impugnazione che il legislatore, in ragione dei valori che con esso ha inteso presidiare, ha voluto sottratto alla disponibilità delle parti e anche ai poteri valutativi del giudice, una volta che sia stata constatata la ricorrenza, nella fattispecie, di uno dei casi di inammissibilità previsti dalla legge».

Quale che sia la soluzione da preferire, l’abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. ha eliminato un formalismo che poteva compromettere l’accesso alle impugnazioni. Rimane il problema di conciliare la necessità di garantire il diritto di difesa a tutti senza imporre formalismi inutili con l’esigenza di impedire appelli “dilatori”, che compromettano inutilmente la funzionalità del processo penale. Si tratta di un punto di equilibrio delicato e complesso, che il legislatore non sembra ancora avere trovato.

Riferimenti

Corvaglia, L’art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.: cronaca di una morte annunciata (informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024). Contrasti giurisprudenziali e sviluppi normativi, in Giur. pen., 24 ottobre 2024; 

Biondi, L’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., tra (frettolosi) interventi legislativi correttivi e questioni rimesse alle Sezioni unite, inSist. pen., 7 agosto 2024. 

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