Opposizione a decreto ingiuntivo e legittimazione dell’ex amministratore condominiale

La Redazione
16 Settembre 2026

Il Tribunale di Tivoli, con pronuncia n. 436/2026, accoglie l’opposizione del condominio avverso decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società subentrata nella gestione condominiale, escludendone la legittimazione attiva. Il credito per anticipazioni emerge da bilanci riferiti a gestioni precedenti, senza prova di cessione né di rapporto giuridico tra vecchio e nuovo amministratore. Revocato il decreto.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto resta attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di provare la titolarità del credito azionato e i presupposti della pretesa, mentre l’opponente assume la posizione di convenuto sotto il profilo sostanziale.

In tema di condominio, la società che subentri nella carica di amministratore non è legittimata ad agire in via monitoria per il recupero di anticipazioni risultanti da bilanci riferibili a gestioni precedenti, se non dimostra un valido titolo di successione nel credito (in particolare, una cessione) o comunque un rapporto giuridico che ricolleghi a sé il credito maturato in capo al precedente amministratore. La mera approvazione assembleare del bilancio e il verbale di passaggio di consegne non costituiscono di per sé prova della titolarità del credito in capo al nuovo amministratore, né integrano ricognizione di debito del condominio verso il precedente gestore. 

Ne consegue che, in difetto di prova sulla titolarità del credito, l’opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, restando assorbite le ulteriori questioni sulla validità delle delibere e sulla mediazione obbligatoria.

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