Preclusioni soggettive alla sostituzione delle pene detentive brevi
Alessandro Trinci
29 Settembre 2026
Con l’intento di rivitalizzarne l’applicazione, la riforma Cartabia ha introdotto una disciplina organica delle pene sostituite volta a superare le criticità che ne avevano decretato l’insuccesso pratico.
La seconda vita delle pene sostitutive
Da tempo è diffusa l'idea, sorretta dall'osservazione empirica, che le pene detentive di breve durata risultino inefficaci dal punto di vista della risocializzazione del condannato, sortendo talvolta perfino effetti criminogeni dovuti alla stigmatizzazione sociale e al contatto con l'ambiente carcerario.
Tuttavia, il sistema delle sanzioni sostitutive, introdotto oltre quarant'anni fa e implementato nel 1993 e nel 2003, ha fallito al banco di prova a causa della maggiore appetibilità della sospensione condizionale della pena, la cui area di applicazione – pene detentive fino a due anni – era sovrapponibile a quella delle pene sostituibili.
La convinzione che l'idea di fondo che aveva portato al varo dell'importante riforma del 1981 sia ancora valida ma che occorra rivitalizzare il sistema in modo da renderlo una valida alternativa alla sospensione della pena detentiva ha indotto il legislatore a introdurre una nuova disciplina organica della materia.
Nel contesto di un più ampio disegno volto a incrementare l'efficienza del sistema penale per raggiungere gli obiettivi del P.N.R.R., il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) ha operato una radicale riforma delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi disciplinate dal Capo III della legge n. 689/1981.
Il rilancio delle sanzioni sostitutive (ora definite “pene sostitutive”, a sottolineare che di vere e proprie pene si tratta) è affidato principalmente ad un ampliamento di quelle sostituibili, la cui durata sale fino a quattro anni, allineando così le pene sostituibili alle pene che consentono di accedere a misure alternative alla detenzione in condizioni di libertà a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 5, c.p.p., come manipolato dalla Corte costituzione con la sentenza n. 41/2018).
Dal punto di vista deflattivo, la novella dovrebbe incentivare i riti alternativi (si pensi, ad esempio, alla possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di una pena detentiva fino a quattro anni, con la garanzia di evitare l'ingresso in carcere), ridurre le impugnazioni (le pene detentive fino a tre anni possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità, la cui applicazione rende inappellabile la sentenza: art. 593, comma 3, c.p.p., come novellato dalla medesima riforma), ridurre il carico dei tribunali di sorveglianza (incapaci, in molti distretti, di decidere in tempi ragionevoli sulle istanze di concessione di misure alternative, come testimonia il fenomeno dei c.d. liberi sospesi) e ridurre il sovraffollamento carcerario.
La Corte costituzionale (sentenza n. 139 del 2025) ha sottolineato come “l’ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità di accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passosignificativo nella direzione dell’inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell’insieme dei principi costituzionali in materia di pena”. Infatti, le pene sostitutive sono “tendenzialmente più funzionali ad assicurare l’obiettivo della rieducazione del condannato: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato”.
Il nuovo art. 20-bis c.p. e la sua funzione
Nel rispetto della legge delega, la nuova disciplina delle pene sostitutive ha mantenuto l'originaria collocazione extracodistica. Tuttavia, la valorizzazione delle pene sostitutive all'interno del sistema sanzionatorio penale operata dalla riforma ha reso opportuna l'introduzione di una norma di raccordo nella parte generale del codice penale, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati. Dal punto di vista topografico, la nuova disposizione è stata inserita dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie, con lo scopo di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene delineato dalla parte generale del codice, richiamando, per la disciplina, la legge n. 689/1981. Il nuovo art. 20-bisc.p. segna il formale ingresso nel codice penale non solo della categoria delle “pene sostitutive” (finora presente nella sola legge n. 689/1981), ma anche della categoria delle “pene detentive brevi”.
Sul piano linguistico, va osservato che il legislatore, oltre a denominare le nuove sanzioni come “pene” sostitutive, sottolineando che si tratta di vere e proprie pene, ha aggiunto gli aggettivi “sostitutivo”/“sostitutiva”, in modo da renderle immediatamente distinguibili da istituti simili per nome ma diversi per natura giuridica e disciplina, come le misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare o come il lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
Anche la Suprema Corte ha riconosciuto alle pene sostitutive la natura di vere e proprie pene, e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita, e ciò in ragion del carattere afflittivo, della convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua e dello stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono (Cass. pen., sez. II, 21 novembre 2024, n. 1187, Rv. 287425-01, che ha precisato come le disposizioni che le contemplano abbiano natura sostanziale e siano soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina del favor rei di cui all'art. 2, comma 4, c.p.).
Coerentemente con tale inquadramento, i giudici di legittimità ritengono che la condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di una pena detentiva breve costituisca titolo idoneo alla revoca - ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), c.p. - della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna (Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 2024, n. 3417, Rv. 287471-01).
La clausola di riserva
In apertura l’art. 20-bis c.p. fa salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. Il riferimento è alle norme che prevedono specifiche ipotesi di sanzioni sostitutive, come il lavoro di pubblica utilità per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o di stupefazione (artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285/1992) o per i reati in materia di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) o l'espulsione per i reati commessi dallo straniero prevista (art. 16 d.lgs. n. 286/1998).
Le singole pene sostitutive
In linea con il riformato art. 53 l. n. 689/1981, l’art. 20-bis c.p. stabilisce che le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva (disciplinate, rispettivamente dagli artt. 55 e 56 legge n. 689/1981) possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (disciplinato dall'art. 56-bislegge n. 689/1981) può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva (disciplinata dall'art. 56-quaterlegge n. 689/1981) può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.
Ad esclusione della pena pecuniaria, le altre pene sostitutive possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale (art. 58, comma 3, legge n. 689/1981).
Ai fini della determinazione dei limiti entro cui possono trovare applicazione le pene sostitutive di pene detentive brevi, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ex art. 81, c.p., sicché il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti quantificata in misura complessiva non superiore a quattro anni (Cass. pen., sez. II, 5 febbraio 2025, n. 9612, Rv. 287640-01).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la diversa disciplina dettata dall'art. 70 legge n. 689/1981, laddove consente, se il cumulo delle pene sostituite non eccede quattro anni, di applicare le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall'art. 53 l. n. 689/1981, riguarda il cumuloin executivisdi pene irrogate con sentenze diverse (Cass. pen., 17 settembre 2924, n. 42982, Rv. 287265-01).
I criteri di scelta
L'art. 58 legge n. 689/1981 prevede che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., possa applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.
Nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve tenere conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'art. 47-quinquies, comma 7, legge n. 354/1975, fermo quanto previsto dall'art. 69, commi 3 e 4. Il giudice deve tener conto anche delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'art. 94, comma 1, d.p.r n. 309/1990, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'art. 47-quater, comma 2, legge n. 354/1975.
Per quanto riguarda la scelta della pena sostituiva, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice è tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge n. 689/1981, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis c.p. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali (cfr. Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024-28 febbraio 2024, n. 8794, Rv. 286006-02).
Va aggiunto che, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, il giudice non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2024, n. 39162, Rv. 287062-01).
Le condizioni ostative
L’art. 59 legge n. 689/1981 prevede un elenco – da ritenersi tassativo – di ipotesi in cui è interdetta la sostituzione della pena detentiva in ragione di condizioni di tipo soggettivo.
In particolare, le pene sostitutive non possono essere applicate:
1) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66 legge n. 689/1981 (art. 59, lett. a), prima parte, legge n. 689/1981);
2) nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata (art. 59, lett. a), seconda parte, legge n. 689/1981);
3) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere (art. 59, lett. c), legge n. 689/1981);
4) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge n. 354/1975, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2 (art. 59, lett. d), legge n. 689/1981);
5) nei confronti di coloro per i quali vi sono fondati motivi per ritenere che non adempiranno alle prescrizioni (art. 58, comma1, legge n. 689/1981).
Per quanto riguarda la pena pecuniaria, alle suddette cause ostative va aggiunta l'ipotesi che l'imputato, nei cinque anni precedenti, sia stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'abbia pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli artt. 71 e 103 legge n. 689/1981 (art. 58, comma 1, legge n. 689/1981).
Va chiarito che i parametri regolativi dell'esercizio del potere discrezionale del giudice e le ipotesi soggettive di esclusione di cui agli artt. 58 e 59 legge n. 689/1981 trovano applicazione anche quando la sostituzione, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, venga disposta dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. pen., sez. I, 12 settembre 2024, n. 40479, Rv. 287248-01).
La commissione di un delitto durante l'esecuzione della pena sostitutiva
La Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare che, al di là di una certa assonanza linguistica, le pene sostitutive non possono essere assimilate alle misure alternative alla detenzione, ai fini della preclusione all’applicazione delle prime prevista dall’art. 59, comma 1, lett. a), legge n. 689/1981 (cfr. Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 10791, che ha annullato la sentenza di appello che aveva applicato la preclusione in esame ad un imputato che aveva commesso un’evasione durante l’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare disposta dal tribunale di sorveglianza).
Sebbene la nuova nomenclatura delle diverse tipologie di pene evochi in parte la denominazione delle misure alternative, in particolare quelle della detenzione domiciliare e della semilibertà, si tratta di istituti che operano comunque in ambiti diversi e che hanno presupposti differenti. Mentre le pene sostitutive previste dall’art. 20-bisc.p. sono applicate dal giudice nella fase di cognizione e sono pene in senso stretto, al contrario lemisure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) non condividono la natura giuridica della pena, ma costituiscono forme alternative di esecuzione della pena detentiva, la cui applicazione è affidata al tribunale di sorveglianza. Le misure alternative presuppongono che la pena detentiva sia stata già inflitta dal giudice e rispondono all’esigenza di adeguare l’esecuzione della pena alla personalità del condannato perché possa assolvere in modo più concreto alla sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale, con riferimento ad un giudizio personologico che è affidato al magistrato di sorveglianza.
Le violazioni delle prescrizioni di una misura alternativa alla detenzione non comportano di per sé una preclusione legale alla concessione di una nuova misura alternativa, essendo in linea di principio rimessa alla valutazione del tribunale di sorveglianza la verifica in concreto della rilevanza di tale violazione in relazione al più ampio e complessivo giudizio sulla personalità del detenuto e sulla attuale idoneità al trattamento rieducativo, fatte salve le contrarie espresse disposizioni di legge.
Al contrario, per le pene sostitutive sono previsti limiti tassativi e preclusioni soggettive vincolanti che presiedono alla loro applicazione in sede di giudizio di cognizione, secondo il principio di legalità della pena, che non ammette l’applicazione di pene diverse da quelle previste dalla legge.
Ne discende che i limiti soggettivi all’applicazione delle pene sostitutive, operando a monte in sede di condanna, non possono essere assimilati a quelli riferiti alla fase di controllo dell’esecuzione della pena, la cui valutazione è rimessa al magistrato di sorveglianza e dipende dal vaglio della personalità del condannato.
L’art. 67 legge n. 689/1981 ha previsto, salvo il caso espressamente regolato dall’art. 47, comma 3-ter, legge n. 354/1975, che le misure alternative alla detenzione non possano applicarsi al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Ma nulla esclude che un soggetto che abbia commesso il delitto in pendenza dell’esecuzione di una pena sostitutiva ed al quale sia perciò preclusa in sede di cognizione l’applicazione di una pena sostitutiva, possa accedere comunque alle misure alternative se il magistrato di sorveglianza non ravvisi alcuna incompatibilità alla loro applicazione alla stregua della valutazione della sua personalità, condotta caso per caso.
Considerato il quadro normativo di riferimento, si deve perciò escludere che la preclusione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. a), l. n. 689/1981, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, essendo testualmente riferita alla violazione delle sole pene sostitutive, possa estendersi per analogia anche alla violazione delle misure alternative in assenza di un divieto espresso. Il legislatore della c.d. “riforma Cartabia”, si è, infatti, premurato di evitare incongruenze rispetto al divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione, previsto dall’art. 4-bislegge n. 354/1975, introducendo all’art. 59 la disposizione di cui alla lett. d), che espressamente prevede la stessa preclusione nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati considerati da detta norma, per evitare che possano applicarsi le pene sostitutive nei casi in cui non sarebbe possibile applicare in fase esecutiva le corrispondenti misure alternative alla detenzione. Ma non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all’applicabilità delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell’art. 59 lett. a) legge n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all’art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure alternative della detenzione domiciliare o della semilibertà previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, comma 7, e 51, legge n. 354/1975. Né possono ravvisarsi profili di manifesta illegittimità costituzionale della mancata assimilazione, trattandosi come osservato di istituti che rispondono a diverse finalità, aventi presupposti e limiti differenti. Conseguentemente, il riferimento alla preclusione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. a), legge n. 689/1981 per l’applicazione delle pene sostitutive non può estendersi al caso di revoca della misura alternativa o di commissione di un delitto non colposo durante l’esecuzione di una pena alternativa.
I vizi dell'imputabilità e la pericolosità sociale
L’art. 59, lett. c), legge n. 689/1981 consente l’applicazione delle pene sostitutive nei confronti dell’imputato semi imputabile e socialmente pericoloso.
Con specifico riferimento al vizio parziale di mente, la Suprema Corte ha chiarito che l'accertata pericolosità sociale dell'imputato che ne sia affetto non costituisce causa ostativa alla sostituzione, giacché la pena sostitutiva potrebbe risultare, attraverso programmi di trattamento di natura terapeutica, più adeguata di quella detentiva alle esigenze di cura del condannato, nel ragionevole bilanciamento con la necessità di neutralizzare la sua pericolosità sociale (cfr. Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2025, n. 27803, Rv. 288434-01).
I delitti ostativi
Occorre premettere che la Corte di appello di Firenze, con ordinanza n. 46 del 14 febbraio 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, lett. d), l. n. 689/1981, ritenendo tale norma in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Ad avviso del giudice a quo, tale norma, operando una presunzione legale di inidoneità della pena sostituiva a perseguire i propri fini nei casi di reati previsti dall'art. 4-bis l. 354/1975, sottrae al giudice della cognizione la possibilità di una valutazione discrezionale delle peculiarità del caso concreto e delle condizioni soggettive dell'imputato al fine di individualizzare il trattamento sanzionatorio.
Ad avviso della Corte costituzionale (sentenza n. 139 del 2025), però, la scelta di precludere le pene sostitutive agli autori di “reati ostativi” rientra nella discrezionalità legislativa e non viola né il principio di uguaglianza né quello della finalità rieducativa della pena. La Corte, però, ha precisato che il legislatore e l’amministrazione penitenziaria devono assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena”.
Ciò detto, occorre rilevare che vi è un contrasto di opinioni in merito ai criteri di sostituzione della pena detentiva per reati ostativi “di seconda fascia”.
Secondo una prima decisione, l'ostatività all'applicazione delle pene sostitutive prescinde dalla sussistenza delle condizioni previste per accedere ai benefici penitenziari (quali, ad esempio, l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva per le fattispecie di cui al comma 1-ter dell'art. 4-bislegge n. 354/1975) che non può essere oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione, essendo demandata al tribunale di sorveglianza, nel contesto della sequenza procedimentale attivata nel rispetto del combinato disposto degli artt. 656, commi 5 e 9, c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354/1975, ed essendo incompatibile con il modello procedimentale della sostituzione delle pene detentive (Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2024, n. 21964).
In altra decisione si è affermato, invece, che il richiamo contenuto nell'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689/1981, ai reati di cui all'art. 4-bis l. n. 354/1975, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati, sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2025, n. 27854, Rv. 288478–01).
Conforta tale ultima tesi quanto previsto dall’art. 72 legge n. 689/1981, che, nel disciplinare, al terzo comma, le ipotesi di revoca della pena sostitutiva in caso di condotte inosservanti le prescrizioni e nel prevedere che la condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, fa salvo il caso che il fatto sia di lieve entità. La norma apre, in tal modo, alla doverosità di un accertamento in concreto della gravità del fatto commesso, rifiutando l’operare di preclusioni per tipologie di reato.
La Corte precisa, altresì, che, a fronte dell’erronea sostituzione da parte del giudice del merito di una pena detentiva con quella sostitutiva, l’unico rimedio esperibile è quello dell’impugnazione, peraltro nei limiti della disciplina del rito prescelto dall’imputato. Non vi è, invece, alcun potere di revoca della statuizione divenuta irrevocabile da parte del giudice dell’esecuzione, non venendo in rilievo un’ipotesi di pena illegale.
Occorre rilevare che il rinvio al catalogo dei reati ostativi è destinato ad ampliare le maglie del divieto di sostituzione della pena detentiva in ragion del possibile incremento del catalogo con nuove fattispecie. È ciò che è accaduto con la recente legge n. 181/2025, che ha inserito fra i reati ostativi la fattispecie di cui all’art. 572, comma 2, c.p. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, trattandosi di norma di sfavore, opera il divieto di retroattività, sicché il divieto di sostituzione non si applica ai reati commessi prima che il titolo sia stato inserito nel catalogo dei reati ostativi (cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 2026, n. 4521, Rv. 289366-01).
Per la stessa ragione, il divieto in esame non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche operate all'art. 59, comma primo, lett. d), legge n. 689/1981 ad opera dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150/2022, stante la natura sostanziale della previsione introdotta (cfr. Cass. pen., sez. II, 1° ottobre 2025, n. 35181, Rv. 288697-01).
La prognosi di inadempienza alle prescrizioni
Il principale problema che si è posto in giurisprudenza in ordine alla prognosi in esame riguarda la rilevanza dei precedenti penali dell’imputato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 c.p. contenuto dall'art. 58 legge n. 689/1981 deve essere letto in combinato disposto con il successivo art. 59, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (cfr. Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8794, Rv. 286006-02).
I precedenti penali, tenuto conto della loro natura, del numero di essi, oltre che dell'epoca di commissione degli illeciti, potrebbero assumere rilevanza ostativa solo se ritenuti sintomatici di una inaffidabilità dell'imputato tale da potersi pronosticare l'inadempimento delle prescrizioni correlate alla pena sostitutiva che si intende applicare, ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 58 l. n. 689/1981 (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2023, n. 42847, Rv. 285381-01;Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2024, n. 45859, Rv. 287348-01; Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2025, n. 33193, Rv. 288741-01; Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2025, n. 36961, Rv. 288658-01, secondo la quale la valutazione dei precedenti deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione e giustificare una prognosi negativa in ordine alla finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni imposte; conformemente, Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2025, n. 24093, Rv. 288210-01).
In altra pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che “l’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è, quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale, in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni” (Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2023, n. 43622).
In particolare: le pene pecuniarie
Un peculiare contrasto di opinioni si è formato con riguardo alla prognosi di inadempienza delle pene pecuniarie.
Secondo un prima linea esegetica, decisamente maggioritaria, la prognosi di inadempimento si riferisce soltanto alle prescrizioni delle pene sostitutive, con la conseguenza che la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata anche nei confronti di imputati che versano in condizioni economiche disagiate. Il disposto dell'art. 56-quater legge n. 689/1981, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena (cfr. Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 2357, Rv. 285786-01; Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2024, n. 29192, Rv. 286771-01; Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 8873, Rv. 288419-01; Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2025, n. 35655, Rv. 288729-01; Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2025, n. 19039, Rv. 288012-01; Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2025, n. 1724, Rv. 289194-01).
Secondo una diversa soluzione, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento (cfr. Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2024, n. 15927, Rv. 286318-01; Cass. pen., sez. III, 12 novembre 2025, n. 41179, Rv. 288986-01; si veda anche Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2024, n. 8569, Rv. 287739-01, che ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la richiesta di applicazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva in ragione della tipologia del reato oggetto del giudizio – furto di energia elettrica – che lasciava presumere che l'imputato si sarebbe sottratto al pagamento della pena pecuniaria).
In merito alla base cognitiva del giudizio prognostico in esame, è stato precisato che l'imputato non ha l'onere di produrre documentazioni sulle proprie condizioni di vita e sulla capacità di adempiere, potendo il giudice acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del predetto (cfr. Cass. pen., sez. II, 26 marzo 2025, n. 13114, Rv. 287803-01).
Da ultimo, la soluzione del contrasto è stata rimessa alle Sezioni Unite. All’esito dell’udienza del 5 marzo 2026, con ordinanza allo stato non ancora depositata, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell’imputato”.
All’esito dell’udienza del 25 giugno 2026, le Sezioni Unite hanno dato alla questione controversia risposta «negativa».
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Sommario
La commissione di un delitto durante l'esecuzione della pena sostitutiva
I vizi dell'imputabilità e la pericolosità sociale