La nouvelle vague della Legge Capitali: la dematerializzazione di quote tra requisiti soggettivi, oggettivi e operazioni di finanziamento Italia-Lussemburgo
Federico Piccione
14 Settembre 2026
Analogamente a quanto già previsto in tema di S.p.A., la c.d. Legge Capitali ha previsto per le S.r.l. la possibilità - mediante adozione di apposite disposizioni statutarie – di aderire ad un regime di dematerializzazione delle proprie partecipazioni al ricorrere di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Il presente contributo si propone di esaminare tali requisiti e analizzare come la dematerializzazione sia stata declinata nella prassi di mercato, con particolare riguardo alle operazioni di finanziamento Italia-Lussemburgo.
Cenni introduttivi
L'art. 3 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (infra, la "Legge Capitali") ha introdotto – nei limiti e alle condizioni di cui si dirà all'interno del presente contributo – la (facoltativa) dematerializzazione di partecipazioni di società a responsabilità limitata qualificabili come piccole-medie imprese [in base al Regolamento (UE) 2017/1129, è qualificabile come piccola-media impresa l'impresa che, sulla base dell'ultimo bilancio annuale (o consolidato), soddisfi almeno due dei seguenti criteri: (i) numero medio di dipendenti inferiore a 250 nel corso dell'esercizio; (ii) fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; (iii) totale dello stato patrimoniale annuo non superiore a 43 milioni di euro], prevedendo una nuova forma di documentazione di tali partecipazioni e una modalità di circolazione delle stesse ulteriore rispetto a quella tradizionale per atto notarile ex art. 2470 c.c. [o per atto digitale veicolato da altro professionista abilitato ex art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 36 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133)] [segnatamente, l'art. 3, comma 1, della Legge Capitali prevede quanto segue: «All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: ”2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato”». Sulla dematerializzazione di partecipazioni di s.r.l., cfr., ex multis, P. Agstner, Le s.r.l. aperte: uno sguardo comparatistico, in Riv. ODC, 2024, 198 ss.; F. Annunziata, Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese, in P. Marchetti - M. Ventoruzzo (a cura di), Commentario alla Legge Capitali, Pisa, 2024, 6 ss.; I. Capelli, La dematerializzazione delle quote di s.r.l. (art. 3), in Giur. It., 2024, 2491 ss.; M. Cian, Un nuovo vulnus all'identità tipologica della s.r.l., in Giur. Comm., 2024, 505 ss.; S. Corso - A. Laudonio, Le s.r.l. aperte al mercato tra crowdfunding e sperimentazione di nuovi ambienti digitali, in Riv. ODC, 2024, 119 ss.; E. Fregonara, Dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI: diritti sociali e libro soci, in Giur. It., 2024, 2494 ss.; P. Spolaore, La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione, in Riv. ODC, 2024, 175 ss.].
La novella normativa, superando il quadro legislativo caratterizzato dall'impossibilità giuridica di qualsiasi forma di documentazione della quota che preludesse all'attivazione della disciplina cartolare di tutela degli acquisti [in merito a tale – previgente – quadro legislativo, cfr. A. Daccò, in M. Cian (a cura di), Diritto commerciale, Torino, 2024, III, 722 ss.; G. Santoni, Le quote di partecipazione, in G. Santoni - F. Briolini - G.M. Buta - F. Accettella, Le società a responsabilità limitata, Torino, 2022, 95], ha creato una perfetta coincidenza tra quote e azioni, in caso di adozione della forma scritturale [secondo il Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 1, «sul piano sistematico, la novità è di grande rilevanza. Le quote di s.r.l. che siano configurate con caratteristiche di "standardizzazione" (ossia che abbiano uguale "misura" e uguale "contenuto") e che adottino la "forma" scritturale finiscono infatti per sovrapporsi in tutto e per tutto alla nozione delle azioni di s.p.a. con la medesima forma scritturale. Permarrebbe cioè la differenza tra quote e azioni rappresentate da certificato cartaceo (che continua a essere una "forma" preclusa alle quote di s.r.l.), ma vi sarebbe perfetta coincidenza tra quote e azioni, qualora fosse adottata la forma scritturale»), depotenziando la portata dell'art. 2468, comma 1, c.c. e - quanto meno nelle intenzioni - dando il La, per converso, ad una prassi traslativa maggiormente aderente alle esigenze e alle peculiarità degli attuali operatori di mercato (sul punto, cfr. infra sub § 69)].
L'immissione delle quote in regime di dematerializzazione: presupposti soggettivi e oggettivi. Alcune incertezze interpretative della novella legislativa
Sotto un profilo soggettivo, l'apertura al regime di dematerializzazione non è generalizzata, bensì riservata alle società a responsabilità limitata qualificabili come piccole-medie imprese, in virtù del richiamo a tale categoria societaria contenuto all'art. 26, comma 2-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come novellato dalla Legge Capitali [secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 42-2024/I, La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata), la delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione del regime di dematerializzazione alle sole s.r.l. PMI deriverebbe dal fatto che le stesse siano «le sole legittimate all'emissione di quote di categoria». Come il Consiglio Nazionale del Notariato stesso osserva nel citato Studio, detto assunto «è per la verità in sé discusso: (…) è discusso se, in particolare, ogni s.r.l., indipendentemente dalle proprie dimensioni, e dunque nel quadro della disciplina codicistica e non di quella speciale contenuta nell'art. 26 d.l. 179/2012, possa o no declinare diversamente (= non proporzionalmente) i diritti partecipativi da quota a quota, correlandoli oggettivamente alle quote stesse e non, ex art. 2468, co. 3, soggettivamente ai soci». Sul punto, cfr. A. Abu Awwad, Quote di partecipazione, categorie di quote e diritti particolari, in V. Donativi (diretto da), Trattato delle società, Milano, 2022, III, 236 ss.; M. Cian, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema, in Riv. soc., 2018, 822 ss.].
Sotto un profilo oggettivo, risultano dematerializzabili le quote emesse in forma standardizzata, a tanto riferendosi il richiamo agli “eguali diritti” e, soprattutto, all'“eguale valore” contenuto al comma 2-bis dell'art. 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. La Legge Capitali ha così fugato il dubbio circa la possibilità per le PMI di frazionare la partecipazione in quote standardizzate [come ricordato dal Consiglio Nazionale del Notariato nel citato Studio, «muovendo dal principio di unitarietà della quota di s.r.l., precipitato del (…) "divieto" di rappresentazione delle quote in azioni, (…) veniva negata (…) la possibilità, per la PMI, di frazionare la categoria in quote standardizzate, aventi cioè, oltre che diritti qualitativamente omogenei, eguale dimensione e valore, e come tali destinate a rimanere tra loro distinte anche in capo ad un medesimo titolare». Il Consiglio Nazionale del Notariato ha cura di richiamare anche l'orientamento che negava detta possibilità di frazionamento, citando l'Orientamento I.N.6 (Applicazione del principio dell'unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote) del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e, in dottrina, M. Sciuto, Le quote di partecipazione, in C. Ibba - G. Marasà (a cura di), Le società a responsabilità limitata, Milano, 2020, I, 548 ss.. In senso difforme rispetto a detto orientamento, cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima 27 novembre 2018, n. 171 (Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI) e Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, Massima n. 38/2014 (Start up innovativa e costituzione)]: la standardizzazione, invero, ai fini della dematerializzabilità è non solo presupposto necessario [secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, cit., § 3 (Presupposti oggettivi), «se si ammette che la società possa anche emettere quote speciali non standardizzate, che cioè l'atto costitutivo possa limitarsi a indicare l'entità complessiva del capitale rappresentato dalle partecipazioni di categoria, senza predefinire di queste il numero, un valore nominale unitario e per tutte invariabilmente identico, di queste partecipazioni non è possibile l'immissione nei sistemi di gestione accentrata». Sul punto, cfr. S. Fortunato, La società a responsabilità limitata, Torino, 2020, 117 ss.], ma addirittura (sostanzialmente) sufficiente, non essendo richiesto – sempre sotto un profilo meramente oggettivo – né che le quote siano liberamente trasferibili, né che le stesse siano interamente liberate, né che siano state oggetto di collocamento tramite le piattaforme di crowdfunding.
Dico "sostanzialmente" sufficiente perché, sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio Nazionale del Notariato, altro requisito oggettivo imposto dalla Legge Capitali risiede nel fatto che la relativa s.r.l. non possa presentare una struttura partecipativa interamente para-azionaria, ma debba, invece, contemplare la «necessaria presenza (…) di partecipazioni a "socialità" piena, anche (…) a circolazione non cartolare, in ossequio al principio consacrato nell'art. 2468» (così Consiglio Nazionale del Notariato, cit., § 4. In senso conforme, cfr. M. Cian, Il tipo S.r.l.?, in Nuove leggi civ., 2021, 301 ss.): la società, quindi, non può standardizzare e dematerializzare tutte le quote emesse, ma deve necessariamente prevedere «almeno due categorie di partecipazioni (almeno una categoria di quote speciali e le quote c.d. ordinarie, automaticamente erette a loro volta a categoria, per il solo fatto dell'esistenza delle prime)».
Fermo quanto sopra in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi, il Consiglio Notarile di Milano ha avuto cura di dirimere alcune nebbie interpretative create – o, quanto meno, non fugate – dalla novella normativa. Segnatamente:
il regime di dematerializzazione può essere adottato anche rispetto alle quote cc.dd. ordinarie (prive cioè di "diritti diversi" rispetto al paradigma tradizionale delle partecipazioni di s.r.l.) (secondo il Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 3, «non può in alcun modo distinguersi tra le categorie c.d. "speciali" (…) e le quote c.d. "ordinarie"; (…) in realtà, si tratta di una distinzione meramente descrittiva, posto che è ben chiaro, specie nella diffusa letteratura in tema di categorie di azioni, che la nozione di categoria è una nozione relativa e che anche la diversità dei diritti deve essere valutata nel confronto tra una categoria e l'altra, e non rispetto al paradigma teorico delle quote sociali nel regime legale delle s.r.l.»);
la dematerializzazione può riguardare tutte le categorie di quote in cui è diviso il capitale sociale, e non soltanto alcune di esse (secondo il Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 3, «non è (…) necessario che vi sia almeno una categoria di quote non dematerializzate, né al limite "almeno una quota" non dematerializzata; (…) si può forse criticare il legislatore per aver reso evanescente la distinzione tra s.p.a. e s.r.l. - sul piano delle caratteristiche delle partecipazioni sociali - ma non si potrebbe comunque affermare che i connotati tipologici della s.r.l. rimarrebbero intatti per il solo fatto che una singola quota rimane esente dal regime della dematerializzazione»);
il regime di dematerializzazione può essere adottato anche in mancanza di diverse categorie di quote (secondo il Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 3, «sembra (…) che il legislatore contempli le categorie di quote come l'ipotesi paradigmatica nella quale la s.r.l. può disciplinare le proprie quote come partecipazioni seriali e standardizzate. Tuttavia, quanto meno per le s.r.l. PMI, non può essere revocato in dubbio che il medesimo risultato possa essere conseguito anche se tutte le quote sono uguali, sia nella misura sia nel contenuto, senza alcuna distinzione tra categorie»;
la dematerializzazione può essere applicata anche alle quote (o alle categorie di quote) prive del valore nominale, purché rappresentanti la medesima frazione del capitale sociale (analogamente a quanto disposto dall'art. 2346, comma 2, c.c. per le azioni) [secondo il Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 3, si tratta di una fattispecie peculiare - la cui legittimità è stata affermata dal Consiglio Notarile di Milano, Massima 25 ottobre 2022, n. 205 (Quote standardizzate senza indicazione del valore nominale nelle s.r.l. PMI) - «nella quale sarebbe comunque presente il connotato della uguaglianza della misura, sebbene non espressa dal valore nominale delle quote»].
La circolazione delle quote dematerializzate e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali
La circolazione delle quote dematerializzate si realizza tramite operazioni di giro, ai sensi dell'art. 83-quater del T.U.F.. La Legge Capitali non dispone che ciò avvenga in deroga – o in alternativa – alla disciplina di cui all'art. 2470 c.c., ma «ciò non toglie che l'assoggettamento integrale al regime di dematerializzazione (nuovo co. 2-ter) valga a sottrarre parimenti le quote scritturali all'area di operatività delle regole codicistiche» [così Consiglio Nazionale del Notariato, cit., § 6 (La circolazione delle quote dematerializzate e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali). In senso conforme, cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 215 (Libro soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di s.r.l.), § 3.1, secondo cui «per le quote dematerializzate (…) trovano integrale applicazione l'art. 83-bis e seguenti TUF, sia per regolare le modalità per rendere efficaci i trasferimenti delle quote nei confronti della società, sia per disciplinare l'esercizio dei diritti sociali, interamente affidato all'intervento - diretto o indiretto, a seconda della tipologia dei diritti sociali - degli intermediari aderenti al sistema, presso i conti dei quali sono registrate le quote di ciascun socio». Sull'inapplicabilità dell'art. 2470 c.c. in relazione alle quote dematerializzate, cfr. F. Brizzi, La dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI, in Soc., 2024, 785 ss.]. Pur in assenza di un'esplicita disposizione in tal senso, pare ragionevole ritenersi che l'art. 2435-bis, comma 2, c.c. debba applicarsi per analogia al fine di garantire un corretto presidio da parte dei terzi in tema di conoscibilità dei soci titolari di quote dematerializzate (sul punto, cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 215 (Libro soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di s.r.l.), § 3.1, secondo cui «l'elenco dei soci titolari di quote dematerializzate, riferito alla data di approvazione del bilancio, con le indicazioni di cui all'art. 2435, comma 2, c.c., [deve] essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, in forza del rinvio di cui all'art. 2478-bis, comma 2, c.c. Pur non prevista espressamente, la consultabilità di tale elenco presso il registro delle imprese evita che si crei un vulnus nel sistema di conoscibilità dei titolari delle partecipazioni sociali, che costituirebbe una discontinuità sistematica nella disciplina delle società di capitali»).
Quanto alla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, la stessa si acquista con la registrazione in conto e si esprime poi concretamente mediante le certificazioni rilasciate, e le comunicazioni effettuate, dall'intermediario (in generale, «la legittimazione riconosciuta dalla registrazione in conto è peraltro una legittimazione che si declina "secondo la disciplina propria di ciascuno" degli strumenti finanziari di cui si tratta (ancora art. 83-quinquies, co. 1)» [così Consiglio Nazionale del Notariato, cit., § 6 (La circolazione delle quote dematerializzate e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali). Per quel che concerne la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali per le quote non dematerializzate, cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 215 (Libro soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di s.r.l.), Nota Biografica, § 3]. Per quel che concerne, più in generale, la disciplina relativa alla convocazione, allo svolgimento, ai quorum e all'adozione delle deliberazioni assembleari, la stessa rimane invariata, «benché sia fisiologica - in presenza di quote dematerializzate - la non conoscenza da parte della società della identità e dei recapiti di tutti i soci, in qualsiasi momento» [così Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 215 (Libro soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di s.r.l.), § 4, che aggiunge: «Anche nella s.p.a. (…) la legge consente che siano previste dallo statuto esclusivamente modalità di convocazione ad personam - in deroga al regime legale dell'art. 2366 c.c. anche in condizioni in cui può darsi il caso che tutti i soci della società siano ignoti alla società stessa, eppur legittimati ad intervenire in assemblea: è quanto avviene, infatti, qualora lo statuto deroghi alla convocazione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e al contempo siano avvenute girate azionarie senza alcuna comunicazione dai giratari alla società. In entrambe le fattispecie (s.p.a. e s.r.l. con quote dematerializzate), resta in capo ai soci l'onere di comunicare alla società (eventualmente tramite gli intermediari autorizzati) il trasferimento delle partecipazioni, affinché sia aggiornato il libro dei soci e vengano quindi inviate le convocazioni al nuovo socio titolare della partecipazione»]. Da ultimo, non sembra che l'iscrizione a libro soci sia un prerequisito per l'esercizio dei diritti sociali, sia per ragioni di carattere letterale [secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, cit., § 6 (La circolazione delle quote dematerializzate e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali), il comma 2-quater «allinea (…) condizioni e modalità di aggiornamento [del libro soci, ndr] alle regole vigenti per i titoli azionari, regole che, per effetto di quanto disposto dall'art. 2355 c.c., escludono che tale aggiornamento sia preliminare all'esercizio dei diritti partecipativi»] che per motivi di taglio sistematico (secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, cit., § 6 (La circolazione delle quote dematerializzate e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali), «è significativo che l'obbligo di tenuta del libro sia previsto per le sole società che avviino al regime di dematerializzazione una loro categoria di quote e sia destinato ad accogliere anche le partecipazioni emesse in forma non scritturale. Se dunque le annotazioni sul libro medesimo fossero il presupposto per l'esercizio dei diritti relativi alle prime, non potrebbero non esserlo per le seconde, con una deviazione dalla regola dell'art. 2470 c.c. Ma se il regime uniforme, per le società obbligate alla tenuta del libro, fosse tale da implicare una deroga a tale articolo, verrebbe a prodursi una incomprensibile disparità di trattamento rispetto alle quote emesse dalle società che non si sono avvalse del regime di dematerializzazione, per le quali società l'obbligo del libro non sussiste e di questo non si profila pertanto alcun ruolo, tantomeno di condizione per l'efficacia dei trasferimenti nei confronti della società stessa e per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali»).
Altri aspetti: il diritto di recesso e il libro dei soci
Come affermato dal Consiglio Notarile di Milano, «l'adozione del regime della dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI (…) richiede l'introduzione di un'apposita clausola statutaria, la quale deve individuare la o le categorie di quote assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis e seguenti TUF»: la decisione volta ad adottare il regime della dematerializzazione, quindi, è necessariamente una modifica statutaria avente ad oggetto l'introduzione di una clausola che identifichi le quote o le categorie di quote assoggettate alla forma scritturale (sulla necessità di un'apposita clausola statutaria per l'adozione del regime di dematerializzazione cfr. F. Cirianni, Focus sulle novità di interesse notarile in materia di obbligazioni, titoli di debito e quote dematerializzate nella "Legge Capitali", in Riv. not., 2024, 909); detta deliberazione non può sostanziarsi né in una decisione gestoria degli amministratori, né in una decisione programmatica dell'assemblea senza rilievo statutario, né in una decisione dell'organo amministrativo sulla base di una "delega" statutaria.
Tale impostazione - la quale risponde fondamentalmente ad esigenze di tutela dei terzi acquirenti [in tal senso Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 2, secondo cui «anche sul piano degli interessi protetti, deve ritenersi che la natura statutaria del patto che adotta la forma scritturale delle quote di s.r.l. sia più coerente e funzionale, posto che solo in questo modo i terzi acquirenti sono in grado di avere conoscenza legale, tramite il registro delle imprese, della tecnica di legittimazione e di circolazione delle partecipazioni della società di cui intendono diventare soci»] - pone alcuni interrogativi in tema di esercizio del diritto di recesso da parte dei soggetti all'uopo legittimati, dal momento che il regime di dematerializzazione, una volta adottato, è vincolante per tutti i soci (così Consiglio Nazionale del Notariato, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 5 (La decisione di immissione nel sistema), secondo cui «stabilita da parte della società l'immissione delle quote speciali nel sistema di gestione accentrata, il regime di dematerializzazione si impone a tutti coloro che ne sono titolari; non è cioè attribuita ai soci una opzione analoga a quella viceversa prevista dall'art. 100-ter t.u.f. (co. 2, lett. B) per l'intestazione intermediata e, all'interno dello stesso sistema di gestione accentrata, dall'art. 86 t.u.f. per i casi degli strumenti finanziari cartacei depositati in monte»). Secondo il Consiglio Notarile di Milano, la modifica statutaria - sia essa di introduzione o di rimozione del regime di dematerializzazione - non integra una causa di recesso, perché essa «attiene alla "forma" della partecipazione sociale (rectius alla tecnica di legittimazione e di circolazione), e non già al suo contenuto, né ai limiti della circolazione» [così Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 214 (Quote dematerializzate di s.r.l.), § 4. In senso conforme, cfr. C. Clerici, Legge Capitali: principali novità di interesse notarile, in Not., 2024, 242 ss., che nega l'applicabilità del diritto di recesso in quanto «non si starebbe certo introducendo una limitazione assoluta alla circolazione delle partecipazioni»].
Sempre in materia di formalità da adempiere nell'àmbito della dematerializzazione di quote, la Legge Capitali ha (re)introdotto l'obbligo per le s.r.l. PMI con quote dematerializzate di tenere il libro dei soci in conformità a quanto previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 1, c.c.: tale obbligo opera in maniera automatica - a prescindere quindi dalle relative disposizioni statutarie - allorché sussistano quote dematerializzate, assolvendo ad una «esigenza di trasparenza e rintracciabilità, più che di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali» e rappresentando «un punto di equilibro tra la nuova modalità di circolazione delle quote e la struttura organizzativa tipica delle s.r.l.» [così Consiglio Notarile di Milano, Massima 22 luglio 2025, n. 215 (Libro soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di s.r.l.), § 1].
La dematerializzazione delle quote nelle operazioni di finanziamento Italia-Lussemburgo
Muovendo dai requisiti soggettivi e oggettivi e dalle formalità che costellano il regime di dematerializzazione ai risvolti empirici del regime stesso, non si può fare a meno di notare come la dematerializzazione delle quote consentirà - andandosi ad aggiungere alla dematerializzazione delle azioni - di ampliare il novero delle entità che potranno essere impiegate nel contesto di una struttura sovente implementata nelle operazioni di finanziamento che coinvolgono Italia e Lussemburgo.
Spesso accade, infatti, che, laddove il prenditore del finanziamento sia un soggetto di diritto italiano, le partecipazioni (azioni o, a partire dalla Legge Capitali, quote) del medesimo vengano dematerializzate, trasferite - mediante scritturazioni su conti che registrano i movimenti dei relativi strumenti finanziari (incluse le partecipazioni dematerializzate) - ad un soggetto di diritto lussemburghese e pegnate a favore del finanziatore, il quale potrà escutere il pegno al ricorrere del default del prenditore del finanziamento.
Il vantaggio di questa struttura - da un punto di vista strettamente civilistico - risiede nell'assoggettamento di un'eventuale escussione del suddetto pegno alla legge lussemburghese (segnatamente, alle relative disposizioni della Loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, che ha recepito la direttiva 2002/47/CE), che presenta un tessuto normativo molto favorevole ai creditori in termini di procedure e tempistiche della réalisation du gage permettendo, ad esempio, la c.d. appropriation ad un prezzo predeterminato convenzionalmente (o determinato sulla base di criteri metodologici preconcordati). Oltretutto, la legge lussemburghese, con riferimento alla (costituzione ed) escussione delle garanzie, disapplica le disposizioni di diritto lussemburghese (e/o di altre giurisdizioni) applicabili alle procedure di insolvenza, crisi, liquidazione, riorganizzazione (o analoghe procedure concorsuali), con l'effetto di rendere i contratti di pegno e garanzia finanziaria opponibili ai terzi e schermare l'escussione del pegno dall'apertura di una delle suddette procedure e - nell'interpretazione data dal formante giurisprudenziale (nello specifico, si sta facendo riferimento ai provvedimenti del Tribunal d'arrondissement del 29 gennaio 2014, relativi ai casi nn. 127/14 e 128/14) - da ogni azione legale che, in maniera più o meno pretestuosa, abbia come fine o effetto quello di rallentare l'escussione della garanzia (quali, ad esempio, azioni cautelari o sequestri conservativi) e le prospettive satisfattive del relativo creditore, ponendosi quindi quale disposizione di applicazione necessaria (loi de police) volta a proteggere il ceto creditorio e a garantire la stabilità dei mercati.
Cenni conclusivi
Come anticipato al precedente § 1, la dematerializzazione di partecipazioni di s.r.l. ha dato vita - quanto meno nelle intenzioni - ad una prassi traslativa maggiormente aderente alle esigenze e alle peculiarità degli attuali operatori di mercato, in termini di: (i) semplicità e velocità (dal momento che l'assoggettamentoal regime di dematerializzazione ha sottrattole quote scritturali all'area di operatività delle regole codicistiche); (ii) - riduzione dei - costi operativi (soprattutto quelli notarili); (iii) accesso - immediato - alle informazioni aziendali; e (iv) - maggiore - sicurezza e tracciabilità delle operazioni sulle partecipazioni.
L'adozione della dematerializzazione delle quote ha quindi rappresentato un progresso significativo verso l'efficienza aziendale e l'accesso semplificato al mercato dei capitali, creando un quadro normativo maggiormente appetibile per gli investitori (soprattutto quelli istituzionali) e, simmetricamente, maggiormente profittevole per le PMI, che possono attrarre investitori in modo più flessibile, soprattutto attraverso equity crowdfunding.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
L'immissione delle quote in regime di dematerializzazione: presupposti soggettivi e oggettivi. Alcune incertezze interpretative della novella legislativa
La circolazione delle quote dematerializzate e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali