Nullità dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione per mera determina dirigenziale

La Redazione
14 Settembre 2026

Nel caso esaminato dalla CGT di II grado della Lombardia, si eccepiva il difetto di legittimazione attiva e processuale della società concessionaria ad emettere ingiunzione di pagamento e ad agire in giudizio per conto del Comune, sul presupposto che l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva fosse privo di una prodromica e valida delibera del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), l'organizzazione dei servizi pubblici e la concessione dei medesimi rientrano nella competenza esclusiva, inderogabile ed attribuzione di indirizzo del Consiglio Comunale.

Ne consegue che qualsiasi determinazione concernente la scelta delle modalità di gestione delle entrate, l'esternalizzazione delle attività di riscossione a soggetti privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e l'approvazione delle relative convenzioni o dei capitolati d'oneri deve necessariamente promanare dall'organo consiliare.

L'adozione di un provvedimento di affidamento o di proroga in concessione operato in via autonoma dalla dirigenza amministrativa, senza che vi sia a monte una delibera consiliare di indirizzo o di autorizzazione contrattuale, configura un vizio di radicale incompetenza, idoneo a travolgere l'intera procedura di esternalizzazione e a privare il concessionario del potere di emettere atti impositivi ed esecutivi validi nei confronti dei contribuenti.

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