Nullità dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione per mera determina dirigenziale
14 Settembre 2026
Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), l'organizzazione dei servizi pubblici e la concessione dei medesimi rientrano nella competenza esclusiva, inderogabile ed attribuzione di indirizzo del Consiglio Comunale. Ne consegue che qualsiasi determinazione concernente la scelta delle modalità di gestione delle entrate, l'esternalizzazione delle attività di riscossione a soggetti privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e l'approvazione delle relative convenzioni o dei capitolati d'oneri deve necessariamente promanare dall'organo consiliare. L'adozione di un provvedimento di affidamento o di proroga in concessione operato in via autonoma dalla dirigenza amministrativa, senza che vi sia a monte una delibera consiliare di indirizzo o di autorizzazione contrattuale, configura un vizio di radicale incompetenza, idoneo a travolgere l'intera procedura di esternalizzazione e a privare il concessionario del potere di emettere atti impositivi ed esecutivi validi nei confronti dei contribuenti. |