Le Sezioni unite negano l’ammissibilità della sospensione impropria in senso lato del processo civile

16 Settembre 2026

Le Sezioni unite escludono che il giudice possa disporre la sospensione del processo civile per la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa la pronuncia della Corte di cassazione ovvero perché debba fare applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Massima

Al giudice non è consentito sospendere il processo al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non potendo quindi, neppure su accordo delle parti, disporre la sospensione per la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa la pronuncia della Corte di cassazione ovvero perché debba fare applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cass., sez. III, 16.1.2025, ord. n. 1139; Cass., sez. V, 7.3.2024, ord. n. 6121; Cass., sez. VI-I, 26.6.2013, ord. n. 16198; Cass., sez. II, 24.11.2006, ord. n. 24946).

A fronte di un provvedimento di sospensione adottato al di fuori dei casi consentiti dalla legge, il giudice deve fissare, d’ufficio o su istanza di parte, l’udienza per la prosecuzione della causa, quand’anche le parti non abbiano impugnato il provvedimento mediante regolamento di competenza (non risultano precedenti negli esatti termini).

Il caso

L’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione di un processo sospeso dal giudice, su accordo delle parti, in attesa della definizione di una questione analoga da parte della Corte di cassazione.

Un direttore sanitario aveva agito nei confronti di due aziende sanitarie e di una regione per chiedere l’accertamento di talune differenze retributive.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda.

Proposto appello, il processo era stato sospeso su concorde richiesta dei difensori fino alla definizione da parte della Corte di cassazione di un giudizio analogo (“caso-pilota” di un contenzioso connotato da una certa serialità). Dopodiché, il giudice d’appello, ritenendo che le parti avessero tardivamente riassunto il processo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza della Corte, aveva dichiarato l’estinzione il giudizio.

La sentenza è stata quindi impugnata con ricorso per cassazione, poi assegnato alle sezioni unite ai sensi dell’art. 374, co. 2, c.p.c. per la presenza di “una questione di massima di particolare importanza”.

La questione

La controversa ammissibilità della sospensione impropria in senso lato.

Alle Sezioni unite è stata demandata la risoluzione dei seguenti quesiti:

  • se sia ammissibile la sospensione impropria in senso lato del processo civile;
  • se ad essa sia applicabile la disciplina sulla riassunzione del giudizio prevista dall’art. 297 c.p.c. e quale sia eventualmente il dies a quo di decorrenza del relativo termine.

Le soluzioni giuridiche

La sospensione impropria in senso lato non è consentita nel processo civile. La mancata o intempestiva proposizione del regolamento di competenza in caso di erronea sospensione del processo non preclude la prosecuzione del giudizio.

Le Sezioni unite ribadiscono il tradizionale orientamento per cui la sospensione, quale “crisi del procedimento” o “vicenda anormale del processo”, può essere disposta dal giudice soltanto nei casi tassativi stabiliti dalla legge; è quindi preclusa una facoltà discrezionale di sospensione del processo civile per motivi di opportunità, a cui la sentenza riconduce le varie ipotesi di c.d. sospensione impropria in senso lato (ossia il temporaneo arresto del processo per attendere la decisione, altrove sollecitata, di una questione da parte della Corte di cassazione, della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione europea, la cui risoluzione è necessaria per definire il giudizio).

In tal senso depongono, per la pronuncia in esame, il diritto di difesa delle parti (art. 24, commi 1 e 2, Cost.) e i principi sul giusto processo, tra cui quello della sua ragionevole durata (art. 111, comma 2, Cost.; art. 6, par. 1, Cedu; art. 183, comma 4, c.p.c.; art. 81-bis disp. att. c.p.c.).

A diverse conclusioni, osserva la sentenza, non può condurre l’accordo delle parti per una deroga consensuale al “processo modello”, in quanto il giudice è soggetto “soltanto alla legge” (art. 101, comma 2, Cost.), la giurisdizione si attua mediante il giusto processo “regolato dalla legge” (art. 111, comma 1, Cost.) e nel decidere la causa il giudice deve “seguire le norme del diritto”, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (art. 113, comma 1, c.p.c.). D’altronde, soggiungono le Sezioni unite, le regole sulla sospensione del processo rispondono a esigenze di ordine pubblico processuale, la cui osservanza non può perciò essere rimessa al potere dispositivo delle parti. Né potrebbe soccorrere l’art. 296 c.p.c., poiché tale sospensione, pur volontaria e discrezionale, è contrassegnata da una disciplina cogente, tra cui rientra anche il “periodo non superiore a tre mesi” ivi previsto; elemento che non costituisce un termine per il compimento di un atto del processo (per il quale avrebbe dunque senso interrogarsi sulla natura perentoria od ordinatoria), bensì un requisito da rispettare ai fini della conformità del provvedimento di sospensione al modello legale.

Così risolto il primo quesito, la sentenza chiarisce che nel caso di provvedimento difforme dai modelli legali rigorosamente prescritti dal legislatore non può farsi applicazione dell’art. 297 c.p.c., nella parte in cui prevede un termine perentorio per la riassunzione del processo, trattandosi di disciplina che presuppone l’aderenza del provvedimento di sospensione alle fattispecie tipiche; né un termine perentorio potrebbe essere individuato in altro modo dal giudice, eventualmente su accordo delle parti, giacché i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge e possono essere fissati dal giudice, anche a pena di decadenza, “soltanto se la legge lo permette espressamente” (art. 152 c.p.c.).

A ciò la sentenza lega la risoluzione di un’ulteriore questione, ossia se la mancata impugnazione del provvedimento di sospensione con regolamento di competenza precluda al giudice, d’ufficio o su istanza di parte, di riattivare comunque il processo quiescente. Le Sezioni unite ritengono che l’impugnabilità dell’atto ex art. 47 c.p.c. sia funzionale a consentire un controllo immediato da parte della Corte di cassazione al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e del canone della durata ragionevole del “giusto processo”; per cui il mancato esperimento del rimedio non può invece rendere intangibile «la statuizione ordinatoria comportante la descritta precaria ed indeterminata stasi nella gestione del processo». Di qui, la soluzione affermativa e quindi il dovere del giudice, ex officio oppure sollecitato dalle parti, di fissare l’udienza per la prosecuzione della causa.

Osservazioni

Stesse disposizioni, due soluzioni diverse: Sezioni unite e Adunanza plenaria a confronto.

La disciplina delle ipotesi di sospensione è comune al processo civile e a quello amministrativo (v. art. 79, co. 1, c.p.a.). Eppure mentre la pronuncia in commento ha escluso in modo tranchant che il giudice possa sospendere il giudizio per la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa la pronuncia della Corte di cassazione ovvero perché debba fare applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’Adunanza plenaria ha recentemente sostenuto la tesi opposta, ritenendo che il provvedimento di sospensione, da adottarsi previo consenso delle parti, sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 295 c.p.c. (Cons. Stato, ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4, con commento di P. Tonnara, Sospensione impropria “in senso lato” e presupposti applicativi nel processo amministrativo, in IUS amministrativo – L’Amministrativista, 15 maggio 2024).

Quella che potrebbe sembrare una mera divergenza negli esiti dell’attività ermeneutica, i cui margini di opinabilità sono noti, può essere più realisticamente ricondotta a un diverso modo di intendere i rapporti tra norme processuali e poteri del giudice.

Gli studi sull’evoluzione storica della giustizia amministrativa hanno posto in evidenza che essa si è sviluppata più che secondo un disegno predefinito (di cui i codici sono espressione), «in modo empirico e graduale, cioè con innesti, correzioni e perfezionamenti» (M. Clarich, Manuale di giustizia amministrativa, Bologna, 2023, p. 1), apportati dal legislatore e dallo stesso giudice amministrativo, chiamato a operare in un contesto in origine contrassegnato da una disciplina scarna e poi, fino alla codificazione del 2010, comunque caratterizzato da una certa disorganicità. Un uso più flessibile o praeter legemdegli istituti processuali appartiene dunque alla tradizione della giustizia amministrativa. Tanto è vero che, almeno prima della predetta pronuncia dell’Adunanza plenaria, la sospensione impropria in senso lato era giustificata non tanto riconducendola a una determinata fattispecie, quanto piuttosto in base al rilievo che «non si rinviene nel sistema della giustizia amministrativa (art. ex artt. 79 e 80) una norma che vieta una tale ipotesi di sospensione» (Cons. Stato, Ad. plen., 15.10.2014, ord. n. 28) e sul presupposto della sua conformità ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo (R. Chieppa, Art. 79, in AA.VV., Codice del processo amministrativo commentato, dir. da R. Chieppa, Milano, 2018, p. 485). Ma anche la stessa riconduzione operata dall’Adunanza plenaria al paradigma normativo di cui all’art. 295 c.p.c. è frutto di un adattamento in via pretoria della fattispecie, sol che si consideri che il requisito dell’accordo delle parti richiesto ai fini della legittima sospensione del processo non compare affatto nell’articolo citato (così come, una volta ammesso tale tipo di sospensione, a rigore rimane normativamente insoluto il tema dell’individuazione del dies a quo ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio sospeso, posto che l’art. 80 c.p.a. fa riferimento, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale, alla «conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione»; eventualità che sembra estranea alla dinamica della tipologia di sospensione in esame).

La pronuncia in commento, invece, muove da un approccio metodologico opposto, nel senso che per le Sezioni unite è sufficiente rilevare che il codice di procedura civile non prevede espressamente la possibilità di disporre la sospensione impropria in senso lato per escludere categoricamente che il giudice possa farvi ricorso; la sentenza richiama alcuni principi, ma solo per sugellare ciò che ritiene già stabilito nel codice. In questo ordine di idee, un provvedimento non può essere adottato sol perché non è vietato, occorrendo invece una disposizione di legge che espressamente ne preveda il potere di adozione; al giudice non è consentito discostarsi dai modelli tipici. E si tratta di una posizione sul modo di interpretare la riserva di legge in materia processuale (art. 111, comma 1, Cost.) che trova riscontro in alcune riflessioni della dottrina processualcivilistica. Invero, come osservato da uno degli autori che ha dedicato particolare attenzione al tema della legalità processuale, «il processo non può essere governato da modi di attuazione non esplicit(at)i, non tipizzati, non pre-esistenti all’uso»; vi è una «essenziale eteronomia del processo rispetto al giudice, il quale non può attuare principi s-regolati»; «nel giudizio (decidere, secondo il lessico dell’art. 113 c.p.c.) si può distinguere principio da regola, ma non anche nell’attività processuale (pronunciare senza decidere), dove conta l’azione; e questa trova fonte soltanto in regole, non mai direttamente nel principio inteso come ordine argomentativo» (F. Auletta, Regole e principi nella disciplina del processo amministrativo: il contraddittorio», in Diritto processuale amministrativo, fasc. 1, 1 marzo 2026, p. 1 e ss.).

La diversità di soluzioni adottate dai due plessi poggia quindi verosimilmente sul diverso modo di intendere il ruolo del giudice tra regole e principi processuali; diversità di cui gli stessi codici in fondo sembrano recare una significativa traccia normativa, sol che si consideri che il codice di procedura civile non contiene alcun riferimento espresso ai principi (a parte la rubrica degli artt. 99 e 101 e il rinvio ai “principi regolatori del giusto processo” nell’art. 360-bis), mentre quello del processo amministrativo si apre - si potrebbe dire non a caso - proprio con un’elencazione dei principi generali della giurisdizione amministrativa.

Gli studiosi potranno interrogarsi su quale sia il modello che più si addice agli scopi della giustizia. Certo è che la sospensione impropria in senso lato nasce da un’esigenza pratica diffusa e particolarmente avvertita dai vari soggetti del processo civile – lo rilevano anche le stesse Sezioni unite - e amministrativo: in estrema sintesi, evitare di compiere atti del giudizio quando ciò non sia strettamente necessario per pervenire alla decisione della causa. Interpretare tale esigenza, nei limiti di quanto non espressamente vietato dal legislatore, può avere il significato di restituire alle regole processuali la strumentalità che gli è propria, specie quando sono proprio i soggetti del processo - ognuno dei quali rappresenta i vari interessi, pubblici e privati, coinvolti nella giurisdizione - a manifestare una concorde volontà in tal senso.

Riferimenti

In dottrina si segnala: R. Chieppa, Art. 79, in AA.VV., Codice del processo amministrativo commentato e aggiornato, dir. da R. Chieppa, Milano, 2022; C. Consolo, Art. 295, Codice di procedura civile, Milano, 2018; R. De Nictolis, Codice del processo amministrativo, Milano, 2023, V ed., 1301 ss.; S. Menchini, Sospensione del processo civile di cognizione, EdD, XLII, Milano, 1990.

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