L’onere motivazionale del giudice in relazione alla mancanza di una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore

La Redazione
15 Settembre 2026

In tema di vendita senza incanto nelle espropriazioni immobiliari, il disposto di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c., pur non configurando un automatismo formale, non impone una motivazione analitica in ogni caso, dovendosi valutare il provvedimento alla luce degli atti della procedura e delle concrete condizioni di mercato emerse nel processo esecutivo.

L’art. 572, comma 3, c.p.c. recita: «Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588»

Il disposto di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c., pur non configurando un automatismo formale, non impone una motivazione analitica in ogni caso. Ciò che deve emergere dal provvedimento è il giudizio prognostico negativo circa l’utilità di un nuovo esperimento di vendita.

La mera riproduzione, nel provvedimento, della formula di cui alla citata norma (ovvero che «non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita») deve essere letta non isolatamente, ma alla luce degli atti della procedura. Laddove questi convergano nel senso dell’assenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore mediante un nuovo esperimento di vendita, essa deve ritenersi conforme alla ratio del disposto di cui all’art. 572 c.p.c. In un contesto di totale assenza di interesse manifestato dal mercato, pretendere una motivazione più estesa significherebbe imporre al giudice una ricostruzione meramente ipotetica di scenari alternativi, non suffragati da alcun dato concreto.

In tal senso, nel caso esaminato, il tribunale di Firenze ha ritenuto che la mancanza assoluta di visite all’immobile prima della scadenza delle offerte assumesse un rilievo prognostico diretto, perché consentiva di escludere, secondo un criterio di ragionevolezza, che l’esperimento di un nuovo tentativo di vendita avrebbe potuto comportare un risultato migliore.

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