L’arbitrato societario non si applica ai consorzi
15 Settembre 2026
«Tale regime speciale – che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso soci o società non partecipanti al procedimento – non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e non ricorre una struttura organizzativa assimilabile a quella societaria». Di conseguenza, nel contesto dei consorzi trovano applicazione i normali limiti soggettivi del giudicato: il lodo arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti dei consorziati rimasti estranei. Secondo la Corte di cassazione, ord. n. 25256 pubblicata il 13 settembre 2026, nelle società la clausola compromissoria statutaria vincola tutti i soci per le liti relative al rapporto sociale (ad esempio, sulla validità di una delibera, sul recesso o sull’esclusione). Nell’arbitrato societario, infatti, si deroga al principio per cui la sentenza ha effetto solo tra le parti del giudizio: il lodo che decide una controversia sociale produce effetti verso tutti i soci, anche se non hanno partecipato al procedimento arbitrale. Questa disciplina, tuttavia, riguarda soltanto l’arbitrato societario, ha natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica ai consorzi. Essa presuppone, infatti, l’esistenza di una struttura organizzativa fondata su un interesse unitario della società, entro i cui limiti resta applicabile ai soci. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’estensione al socio degli effetti del lodo arbitrale è giustificata dall’esigenza di garantire uniformità e stabilità dell’organizzazione societaria: «non sarebbe logicamente ammissibile che una delibera fosse considerata valida per il socio che ha partecipato all’arbitrato e invalida per il socio che ne sia rimasto estraneo. Il lodo accerta infatti una situazione che investe il rapporto sociale nella sua interezza». Se, invece, la lite nasce tra il consorzio e un terzo estraneo, non viene in rilievo il funzionamento interno dell’organizzazione societaria, ma una normale obbligazione, di natura contrattuale o extracontrattuale. In questo caso, la sottoscrizione, da parte del consorziato, della clausola compromissoria contenuta nello statuto non comporta l’estensione automatica degli effetti del lodo arbitrale pronunciato in una controversia tra il consorzio e il terzo, alla quale il consorziato sia rimasto estraneo. Ne deriva che il lodo arbitrale reso in una controversia tra consorzio e terzo non produce effetti automatici nei confronti del Comune consorziato, che non può essere vincolato dagli accertamenti compiuti in un giudizio al quale non ha preso parte. Fonte: Diritto e Giustizia |