Il Tar Lazio propone questione di legittimità costituzionale sull’obbligo di notifica del ricorso ad almeno un controinteressato
17 Settembre 2026
Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a., in relazione agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. La questione è stata ritenuta rilevante perché, applicando la disciplina censurata, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile per la mancata notificazione ad almeno un controinteressato. Qualora la questione fosse stata accolta, invece, il ricorso sarebbe risultato ammissibile, essendo stato tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente, e sarebbe stato possibile procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, anche mediante notificazione per pubblici proclami, ove autorizzata dal giudice. Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR ha ritenuto che l’obbligo di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale può risultare irragionevole e sproporzionato, nonché tale da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di azione. Il TAR Lazio, Sezione Terza Quater, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, c.p.a., limitatamente alle parole “e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso”, e dell’art. 49, comma 1, c.p.a., nella parte in cui non consente al presidente o al collegio di ordinare l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato proposto nei confronti di alcuno dei controinteressati; è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio sino alla definizione dell’incidente di costituzionalità. |