Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale qualora ci si dolga del vizio di ultrapetizione
18 Settembre 2026
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 110 c.p.a., quando le censure dedotte attengano a errori processuali o di giudizio relativi al modo di esercizio della giurisdizione, non integrando tali vizi un superamento dei limiti esterni della giurisdizione. L’eventuale ultrapetizione del giudice amministrativo costituisce un vizio processuale e non integra, di per sé, un eccesso di potere giurisdizionale, non potendo essere qualificata come invasione della sfera di cognizione di altro giudice amministrativo. Spetta al giudice amministrativo successivamente investito della controversia stabilire la portata e l’eventuale efficacia di giudicato delle statuizioni contenute nella precedente decisione, ai sensi dell’art. 2909 c.c. Lo sconfinamento nel merito amministrativo è configurabile soltanto quando il giudice amministrativo oltrepassi il controllo di legittimità, sostituendo concretamente le proprie valutazioni di opportunità e convenienza a quelle dell’Amministrazione o adottando una pronuncia sostitutiva, tale da non lasciare spazio a ulteriori determinazioni amministrative. Tale ipotesi non ricorre quando il giudice si limiti a ritenere legittimo l’operato dell’Amministrazione e a respingere il ricorso del privato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato, confermandone la decisione. |