No alle vendite dirette nel piano del consumatore: necessaria la procedura competitiva (e una stima attendibile del valore)Fonte: Trib_Ivrea_6 luglio 2026.pdf
15 Settembre 2026
L’art. 71 c.c.i.i., nel regolare l’esecuzione del piano, prevede che alle vendite e alle cessioni contemplate dal piano provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo dell’OCC, sulla base di stime attendibili del valore dei beni. La previsione normativa è funzionale ad assicurare che la liquidazione avvenga secondo modalità idonee a garantire il miglior realizzo possibile nell’interesse del ceto creditorio e a consentire una verifica effettiva della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Ivrea ha negato l’omologazione di un piano del consumatore basato in via prevalente sulla vendita diretta dell’immobile di proprietà della debitrice in favore di un soggetto già individuato, senza prevedere l’esperimento di una procedura competitiva e senza che il valore del bene risultasse supportato da una perizia o da una stima redatta da soggetto terzo, indipendente e qualificato. Non può condurre a diversa conclusione il richiamo all’art. 568-bis c.p.c. (come prospettato dalla debitrice), atteso che anche l’istituto della vendita diretta introdotto dalla riforma Cartabia presuppone, nel processo esecutivo immobiliare, l’esistenza di una relazione di stima e l’indicazione di un prezzo non inferiore al valore ivi determinato. Tale previsione non consente, pertanto, di elidere il requisito della previa valutazione estimativa del bene, né di sostituire la procedura competitiva richiesta dall’art. 71 c.c.i.i. con una vendita meramente negoziale o privatistica. |