Applicazione generalizzata della tabella ex art. 139 CAP? Note a margine di Cass. 8630/2026
18 Settembre 2026
Introduzione Con sentenza n. 8630/2026 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sollevato nel luglio del 2025 dal Tribunale di Milano, Dott. Damiano Spera, statuendo che la Tabella Unica Nazionale ex art. 138 c.a.p. (di seguito TUN) trova applicazione generalizzata - e quindi anche al di fuori dei settori della RC Auto e della RC sanitaria - quale parametro per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute. Che piaccia o meno, la premessa da cui muove la Corte è chiara: la TUN ha fonte normativa e tale derivazione legale«consente di superare i rischi cui, per la loro stessa conformazione, risultano esposte le tabelle di origine pretoria». Ma se questa è la premessa da cui muove la Cassazione, allora viene spontaneo chiedersi se anche la Tabella ex art. 139 c.a.p. (che al pari della TUN ha fonte normativa) possa e anzi debba trovare applicazione generalizzata così come recentemente statuito dalla Corte di Appello di Roma (sentenza n. 3272/2026) e dal Tribunale di Napoli (che nella sentenza n. 8858/2026 rileva espressamente: «se per lesioni di entità superiore al 9%, a seguito dell’adozione della Tabella Unica Nazionale la giurisprudenza ha ritenuto i parametri di cui alla suddetta tabella utilizzabili anche in caso di liquidazioni di danni non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, non si vede perché in caso di lesioni cd. micropermanenti non possa valere analogo criterio»). Nondimeno, per poter verificare la correttezza di tale soluzione è necessario procedere con un breve excursus giurisprudenziale. La Tabella ex art. 139 CAP secondo Cass. 12408/2011 e Corte Cost. 235/2014 La sentenza Amatucci (Cass. 12408/2011) aveva fermamente escluso che la Tabella ex art. 139 c.a.p. potesse trovare applicazione analogica al di fuori della RC Auto e ciò alla luce:
A distanza di tre anni tale posizione venne condivisa, di fatto, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 235/2014. In quell’occasione la Consulta era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 139 c.a.p. sotto plurimi profili, tra cui la possibile violazione del principio di uguaglianza nella parte in cui la norma andrebbe a limitare il risarcimento dovuto ai soggetti danneggiati da un sinistro stradale rispetto a quello che verrebbe riconosciuto dalle tabelle pretorie per lesioni del medesimo tipo ed entità ma derivate da differenti tipologie di illecito. Ebbene, la Corte Costituzionale “salvò” la norma proprio alla luce della sua natura di norma di eccezionale, all’interno di un sistema (quello dello RC Auto) in cui:
Alla luce di tali precedenti e nel silenzio di Cass. 8630/2026 (che si è appunto pronunciata esclusivamente sulla TUN ex art. 138 c.a.p.), dovremmo dunque escludere fermamente che la Tabella ex art. 139 c.a.p. possa trovare applicazione generalizzata. Il condizionale è però d’obbligo. Ed infatti, vuoi per la sua collocazione sistematica all’interno del Titolo X del CAP vuoi per la sua ratio legis così come declinata al comma 1 (“Al fine di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”), anche l’art. 138 c.a.p. avrebbe natura di norma eccezionale e, in quanto tale, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 Preleggi. Di ciò, tuttavia, è ben consapevole il relatore della sentenza n. 8630/2026 che – non casualmente - si esprime sì in favore di un’applicazione generalizzata dalla TUN oltre i casi per cui è espressamente prevista, ma in via meramente indiretta: la TUN andrebbe cioè ad integrare il precetto dell’art. 1226 c.c. negli stessi termini in cui la sentenza Amatucci aveva eletto la Tabella di Milano quale parametro di liquidazione uniforme del danno biologico. Pertanto, almeno da un punto di vista formale, nulla osta a sottoporre al medesimo “statuto” anche la Tabella ex art. 139 c.a.p. Il vero problema è, piuttosto, di natura sostanziale, tenuto conto di alcune differenze particolarmente significative tra l’art. 138 e l’art. 139 c.a.p. Danno morale e personalizzazione Occorre infatti considerare come le due norme prevedano un trattamento diverso della componente morale connessa alla lesione del bene salute e della personalizzazione della componente dinamico-relazionale. In particolare, l’art. 138 c.a.p. prevede che:
Ben differente il trattamento riservato al danneggiato dall’art. 139 c.a.p., che consente al Giudice di personalizzare il danno biologico e di liquidare la componente morale connessa alla lesione del bene salute entro un tetto “unico” pari al 20% del danno biologico tabellato (art. 139 comma 3 c.a.p.). Ebbene, se tale differenza di trattamento può essere giustificata in ambito RC Auto con l’esigenza «di contenere i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti [che] sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi»(così Cass. 12408/2011), lo stesso non può dirsi con riguardo agli altri comparti di responsabilità. Verrebbe dunque da dire che l’art. 139 c.a.p. è norma di carattere eccezionale non tanto per la sua collocazione sistematica (supra), ma soprattutto per il suo intrinseco contenuto ed è proprio per tale ragione che non sarebbe suscettibile di applicazione generalizzata (neppure in via indiretta) al di fuori dei casi per cui è espressamente previsto, così come invece statuito per la TUN ex art. 138 c.a.p. dalla recente sentenza n. 8630/2026. D’altro canto, occorre tener conto di un aspetto per nulla secondario e cioè che la sentenza n. 8630/2026 si è pronunciata in favore dell’applicazione estensiva non dell’art. 138 c.a.p. bensì della sola TUN: in altri termini, la Corte di Cassazione ha inteso generalizzare l’applicazione della TUN quale mero strumento di “monetizzazione” del danno biologico “base” dal 10 al 100% al netto di quanto previsto dal terzo comma art. 138 c.a.p. (personalizzazione fino al 30%), il che ci consentirebbe di ipotizzare che anche la Tabella monetaria prevista dall’art. 139 c.a.p. possa trovare applicazione generalizzata quale criterio di liquidazione uniforme del solo danno biologico dall’1 al 9% al netto dell’eventuale incremento del 20% previsto dall’art. 139 comma 3 c.a.p.. In tal prospettiva, le due tabelle (TUN e Tabella monetaria ex art. 139 c.a.p.) andrebbero quindi a completarsi reciprocamente, andando così a costituire un'unica grande tabella nazionale per la “monetizzazione” uniforme del danno biologico dall’1 al 100% IP. È pur vero che la TUN, a differenza della Tabella monetaria prevista dall’art. 139 c.a.p., esprime non solo il valore del danno biologico ma anche di quello morale connesso alla lesione del bene salute. Ciò, tuttavia, risulterebbe coerente con quell’orientamento, espresso anche di recente dalla Cassazione, secondo cui - in presenza di una lesione macropermanente - si può ragionevolmente presumere anche la sussistenza di un danno morale (cfr. Cass. 9027/2026). A parere di chi scrive vi è dunque spazio per ammettere una “applicazione integrata” delle due tabelle con:
Coerenza delle due tabelle In favore di una simile soluzione muove il fatto che tanto la TUN quanto la tabella monetaria ex art. 139 c.a.p. utilizzano il medesimo valore del punto base per la liquidazione del danno permanente (vedasi art. 2 d.P.R. 12/2025) e, ancora, il medesimo valore per l’indennità giornaliera temporanea (vedasi art. 3 d.P.R. 12/2025). In altri termini, almeno per quel che attiene ai valori monetari di base con cui viene quantificato il danno biologico permanente e temporaneo, le due tabelle risultano coerenti. Oltretutto, la «tabella delle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità» approvata con D.M. 3/7/2003 in attuazione del quinto comma dell’art. 5 l. 57/2001 (poi confluito nell’art. 139 comma 4 c.a.p.) risulta del tutto coerente con quanto hanno previsto negli ultimi 20 anni le più comuni guide alla valutazione del danno alla persona in responsabilità civile e sostanzialmente anche le più recenti Linee Guida redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e validate dall’Istituto Superiore di Sanità come buone pratiche clinico assistenziali. Va del resto ricordato che la Commissione incaricata dal Ministero delle Salute per predisporre la tabella di cui al DM 23/7/2003 già in quella occasione doveva necessariamente avere ben presenti i valori da attribuire alla perdita anatomica o funzionale dei vari distretti anatomici del corpo umano, unico modo per poi stabilire l’entità della invalidità quando la riduzione funzionali di quei distretti era modesta al punto da rientrare nelle lesioni di lieve entità comprese fra 1% e 9%. Regola fondamentale, infatti, nell’elaborazione di una tabella medico legale delle menomazioni è la coerenza sia “verticale”, sia “orizzontale” delle indicazioni da dare. Il nostro sistema risarcitorio, come quello di alcuni paesi della comunità europea (molti altri operano invece con sistemi significativamente diversi), ha assegnato al medico legale la centralità della valutazione, dandogli il compito di indicare, per la stima del danno permanente biologico, un valore percentuale, valore che – sarà banale dirlo – deve rientrare nel range 0-100. Ed è forse altrettanto banale affermare che se il 100 lo si attribuisce a quelle condizioni che azzerano il valore della persona (ad esempio, uno stato vegetativo, un totale degrado delle funzioni neurocognitive ecc.), le altre condizioni menomative che lasciano dei sia pur minimi cascami di relazionalità e di capacità di interagire con altre persone o di vivere attivamente la vita, saranno inferiori al 100 in maniera proporzionalmente decrescente a seconda della quantità di abilità residuate. Una condizione di tetraplegia con funzioni cerebrali conservate comporterà il riconoscimento di valori, ad esempio, del 90-95%, mentre una paraplegia o una emiplegia dovranno necessariamente essere stimate in misura inferiore (80-85%). La percentuale da riconoscere per la perdita di un arto dovrà comportare il riconoscimento di un valore maggiore di quello da attribuire a menomazioni che, per quanto gravi, lasciano comunque una qualche residua funzione a quello stesso arto. Menomazioni di singole dita della mano verranno evidentemente valutate meno del valore previsto per la perdita della mano e menomazioni di falangi delle singole dita comporteranno valori sempre inferiori, fino al valore minimo della scala, ossia l’1% (coerenza “verticale”). Allo stesso modo, sia nella proposizione dei valori, sia nelle regole da predisporre per l’utilizzo della tabella andrà rigorosamente osservata anche la coerenza “orizzontale”. Per meglio comprendere a cosa si riferisce questo criterio va ricordato che, se si discute di tabella del danno biologico permanente, evidentemente in nessun modo si può prescindere dal convenire su cosa sia il danno biologico, nozione senza la quale il numero sarebbe privo di reale significato. Ricordiamo allora che le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con le ormai storiche “sentenze di San Martino” dell’11 novembre 2008, fra le tante altre cose, hanno affermato che la definizione di danno biologico data dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni è una definizione esaustiva, che ben rappresenta il concetto di pregiudizio alla salute elaborato negli anni dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza. Ed è stata ritenuta tale al punto da indurre già allora le stesse SSUU ad affermare che la definizione data è da estendere a tutti gli ambiti della responsabilità civile. La definizione, ripresa senza modifiche anche dall’art. 1, commi 17 e 19 della legge 124/2017, è la seguente: «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Ed è dato ineludibile il fatto che questa stessa definizione, benché nata nel Codice delle Assicurazioni per la gestione risarcitoria dei danni da circolazione stradale, prima per effetto della c.d. legge Balduzzi (D.L. 158/2012) e definitivamente con la c.d. legge Gelli Bianco (L. 24/2017), è stata estesa anche all’ambito della RC Sanitaria, rappresentando quindi la norma che governa la stragrande maggioranza dei danni alla persona in responsabilità civile. E, di nuovo come avevano affermato già le Sezioni Unite nel 2008 e come si rileva anche dalla recente Cassazione n. 8630/2026, sarebbe davvero paradossale se, per la restante (a questo punto residuale) casistica del danno alla persona da responsabilità di terzi, si facesse riferimento ad un diverso concetto di danno biologico e ad un diverso modo di quantificarlo. E dunque, il numero indicato dal medico legale per quantificare il danno permanente biologico residuato da un fatto da responsabilità di terzi, altro non indica se non la misura in cui si è per sempre ridotta la capacità del leso di svolgere le attività quotidiane in tutti i suoi risvolti, di interagire con l’ambiente che la circonda, in altre parole di vivere la vita come la viveva prima. La “coerenza orizzontale” consiste dunque nel rispettare proprio questo principio, attribuendo ad ogni quadro menomativo, sia che derivi da una singola lesione, sia che sia il frutto di alterazioni che hanno interessato più distretti anatomici, il rispetto della residua validità del soggetto leso, per evitare che indicazioni relative alla perdita (e conseguentemente alla riduzione) di un organo o di un apparato, siano sproporzionate rispetto al valore residuo della persona. Per questo i valori attribuiti a condizioni menomative cosiddette “catastrofali” (quali ad esempio la cecità, la paraplegia, le demenze ecc.), fatto 100 il valore della efficienza che aveva prima il leso, non potranno mai ignorare che, nonostante esse, residua comunque un grado di funzionamento della persona che gli consente di svolgere parte delle attività che svolgeva in precedenza. Questo ovviamente vale non solo nei casi di macrodanni alla persona, ma anche per le cosiddette micropermanenti: stabilito che un trauma ad un ginocchio produca la rottura di un menisco e di un legamento, in sede di valutazione dei relativi postumi la stima andrà effettuata considerando il valore funzionale residuo dell’articolazione rifuggendo da una semplicistica sommatoria dei parametri indicati dalla tabella. Questi, dunque, i motivi per i quali, a nostro avviso, essendo la tabella delle menomazioni dei danni di lieve entità (ex art. 139 c.a.p.) già in vigore dal 2003 con forza di legge, essa risulta oggi ancora coerente con la tecnica valutativa che si è applicata negli ultimi 23 anni e, in buona misura, anche con le recenti linee guida proposte dalla Società Italiana di Medicina Legale e validate come buone pratiche clinico-assistenziali dall’Istituto Superiore di Sanità. Ovviamente, se e quando il legislatore completerà l’art. 138 c.a.p. predisponendo una tabella delle menomazioni 10-100, è auspicabile che lo faccia rispettando lo stesso criterio che ha seguito per la tabella economica, armonizzando i parametri previsti dall’art. 139 con quelli con cui sarà costruita la tabella delle menomazioni. Conclusioni Alla luce di quanto sopra, par dunque a chi scrive che la Tabella monetaria ex art. 139 c.a.p. ben possa trovare applicazione generalizzata quantomeno per la liquidazione del solo danno biologico (permanente e temporaneo) al netto dell’incremento previsto dall’art. 139 comma 3 per la personalizzazione e per la liquidazione del danno morale connesso alla lesione del bene salute. Del resto, non possiamo esimerci dal rilevare come i valori espressi dalla Tabella monetaria ex art. 139 c.a.p. siano solo leggermente inferiori (ma comunque prossimi) a quelli che possono essere ricavati dalla tabella milanese sotto la voce A dedicata alla sola componente dinamico-relazionale tra l’1 e il 9% IP; si veda in proposito la tabella che segue, avente ad oggetto i valori monetari liquidabili a solo titolo di danno biologico dinamico-relazionale per un soggetto di 18 anni:
*danneggiato di 18 anni Pertanto, a ben vedere, l’applicazione estensiva della Tabella Monetaria ex art. 139 c.a.p. avrebbe un impatto davvero contenuto (se non addirittura irrilevante) sull’ammontare del risarcimento del danno biologico micropermanente. Una simile soluzione interpretativa, ovviamente, potrebbe recare alcune incertezze proprio con riguardo alla personalizzazione del danno biologico e del danno morale connesso alla lesione del bene salute. D’altro canto, la sussistenza di un danno biologico costituisce il presupposto stesso perché si possa discorrere di personalizzazione e di danno morale connesso alla lesione del bene salute: pertanto, l’individuazione di un criterio unico per la liquidazione del danno biologico dall’1 al 100% mediante l’applicazione “integrata” della tabella monetaria ex art. 139 c.a.p. e della TUN potrebbe comunque essere salutata come l’inizio di una nuova stagione del danno alla persona. Sullo sfondo resta piuttosto un’altra questione e cioè quella inerente all’adeguatezza monetaria dell’indennità giornaliera prevista dal D.M. 20/07/2026 e dal d.P.R. 12/2025 (57,64 euro) rispetto al valore ben più elevato che viene storicamente espresso dalla tabella milanese (nell’edizione 2024 pari a 84,00 euro al netto della componente morale presunta). In effetti, con riguardo al danno biologico temporaneo, l’applicazione della diaria “di legge” determinerebbe una riduzione del risarcimento di circa un terzo. Il che potrebbe risultare particolarmente penalizzante proprio nel caso di lesioni di lieve entità, a cui potrebbe conseguire un danno temporaneo tendenzialmente più significativo del postumo che ne è residuato. Ad ogni modo, la paventata inadeguatezza della diaria giornaliera è problema che riguarda entrambe le tabelle normative ed è proprio su tale questione che la sentenza n. 8630/2026 è rimasta colpevolmente silente. |