Il regime di impugnabilità dei provvedimenti temporanei emessi in corso di causa nei procedimenti sul conflitto familiare

16 Settembre 2026

Una delle principali novità introdotte dalla riforma Cartabia è l’introduzione della possibilità di impugnare immediatamente, non solo con reclamo alla Corte di Appello ma anche con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., alcune tipologie di provvedimenti temporanei emessi in corso di causa nei procedimenti sul conflitto familiare e relativi alla responsabilità genitoriale.

I provvedimenti temporanei ed urgenti

La funzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nei procedimenti sul conflitto familiare è quella di fornire immediatamente alla famiglia disaggregata un assetto rispondente agli interessi ed alle esigenze attuali senza dover attendere l’intero corso del procedimento, assetto che può altresì essere modificato in ogni momento nel corso del giudizio per allinearlo immediatamente alla fisiologica evoluzione della situazione fattuale del nucleo familiare.

Nel caso dei procedimenti di separazione personale e di regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati da copie non coniugate si tratterà di delineare per la prima volta il nuovo assetto della famiglia disaggregata all’esito della irreversibilità della crisi della coppia genitoriale, mentre nei procedimenti di divorzio o di modifica delle condizioni il giudice dovrà valutare se sono sopravvenute nuove circostante tali da imporre immediatamente una modifica della disciplina già in essere onde riallinearla alla nuova situazione fattuale.

L’ordinanza con cui, all’esito della prima udienza, sono emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti costituisce titolo esecutivo e altresì titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ed è dotata di ultrattività, conservando la sua efficacia anche dopo l’eventuale estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

Ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti provvisori ed urgenti sono modificabili e revocabili in corso di causa in presenza di ragioni giustificatrici nuove, di natura sostanziale (nuovi fatti sopravvenuti) ovvero processuale (nuovi accertamenti istruttori).

La modificabilità e revocabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti costituisce un naturale riflesso del loro atteggiarsi rebus sic stantibus, non diversamente peraltro anche dai provvedimenti definitivi.

Il reclamo avverso i provvedimenti emessi in corso di causa

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di reclamare alcune tipologie di provvedimenti temporanei emessi in corso di causa.

Trattasi di una fondamentale novità della riforma atteso che la giurisprudenza era assolutamente ferma nel ritenere che i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non fossero reclamabili poiché l’effettività della tutela delle posizioni soggettive veniva congruamente garantita mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell’assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all’esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena (Cass. civ., sez. I, 31/01/2025, n. 2299; Cass. civ., sez. VI, 10/05/2018, n. 11279).

Impostazione questa fortemente criticata da parte della dottrina che aveva, in particolare, evidenziato come la S.C. non valutasse correttamente il “fattore tempo”, che riveste importanza vitale nei giudizi in materia di famiglia e minori: invero, la circostanza che tali provvedimenti possano, in teoria, esser modificati o revocati con effetti ex tunc dal medesimo giudice che li ha emessi non esclude affatto che il soggetto che li subisca non sia al riparo dagli effetti nefasti che possano medio tempore prodursi nell’ambito delle relazioni familiari.

Il legislatore della riforma, pur recependo le spinte dottrinali, non ha, tuttavia, previsto la reclamabilità di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, bensì una forma di controllo unicamente per i provvedimenti che «sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori» (art. 473-bis.24, comma 1, n. 2 c.p.c).

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 ha chiarito che l'originaria intenzione, risultante anche dai lavori della Commissione Luiso, era quella di introdurre una generale reclamabilità anche dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa ma che, per ragioni organizzative, tale innovazione non poteva essere attuata nell'immediato, e pertanto era stata introdotta unicamente una forma di controllo per i provvedimenti più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata.

Il ricorso straordinario per cassazione

L’ultimo comma dell’art. 473-bis.24 c.p.c. introduce la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2 (provvedimenti temporanei che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori).

Anche in questo caso si tratta di una previsione fortemente innovativa atteso che costituiva jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale, avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello sul reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c., non era ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914), essendo privo del carattere della definitività in senso sostanziale, in quanto i provvedimenti provvisori ed urgenti hanno carattere interinale e provvisorio, essendo modificabili e revocabili dal giudice istruttore ed essendo destinati a essere trasfusi nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (Cass. civ., sez. IV, 15 maggio 2018, n. 11788).

La questione è stata, in particolare, dibattuta negli ultimi anni con riferimento ai provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi di separazione o divorzio.

La prassi dei tribunali ordinari ha visto, difatti, sempre più spesso l’adozione di misure provvisorie di tale tipo nell’ambito dei procedimenti sulla crisi familiare dettate dalla finalità di evitare al minore di vivere una situazione di grave conflitto tra i genitori e di concedere alle parti il tempo necessario a ristabilire un loro equilibrio gravemente compromesso, attraverso percorsi terapeutici e comportamenti indicati nel provvedimento provvisorio, che sono più facili da monitorare mediante misure interlocutorie, rispetto alla pronuncia di un provvedimento definitivo che potrebbe segnare una sorta di resa di fronte ad una situazione patologica e disincentivare i genitori nel seguire il percorso di recupero.

La giurisprudenza nettamente maggioritaria escludeva l’impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione di tali provvedimenti, in quanto privi sia del carattere della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine a incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato rebus sic stantibus, sia del carattere della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha pronunciati, anche in assenza di sopravvenienze, sulla base di diverse valutazioni riservate al giudice di merito, per la migliore realizzazione dell’interesse dei minori (Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2022, n. 9691; Cass. civ. sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 2816).

Non era, tuttavia, mancata una pronuncia di legittimità in cui si era ritenuto che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso provvedimenti provvisori aventi contenuto ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale sia impugnabile con il ricorso per cassazione anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento trattandosi di provvedimento che, quantunque destinato ad essere assorbito dalla decisione definitiva, riveste comunque carattere decisorio in quanto ciò che rileva è il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato e la sua attitudine ad incidere su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2022, n. 82).

Le Sezioni Unite intervenute sul tema hanno ribadito che i provvedimenti “de potestate” adottati dal Tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur “rebus sic stantibus”, essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze (Cass. civ., sez. un., 25/07/2023, n. 22423).

Le prime indicazioni della giurisprudenza di legittimità

Nelle prime pronunce sul tema la S.C. ha chiarito che l’art. 473-bis.24 c.p.c. individua i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa reclamabili e di seguito ricorribili per cassazione in base al contenuto delle statuizioni emesse (provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori), trattandosi di provvedimenti che hanno un carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitore e figli (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2025, n.1486).

Si tratta, quindi, di provvedimenti che sono in grado di incidere su diritti fondamentali della persona, che, se pure sono suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento, in presenza di determinati presupposti, ovvero a definizione del grado di giudizio, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze processuali, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, fosse soltanto per il fatto che i bambini, con il passare del tempo, crescono e la condivisione di vita persa non è più recuperabile in alcun modo.

La Cassazione ha ritenuto che contro i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in corso di causa, che introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, il reclamo è ammissibile sia avverso i provvedimenti di accoglimento sia avverso quelli di rigetto delle richieste delle parti secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2026, n. 4979).

Nella sentenza si spiega che il riferimento fatto dal legislatore non è al tipo del provvedimento, bensì ai suoi contenuti e, allorché tali contenuti, cioè la parte dispositiva, rechino il rigetto dell’istanza promotrice, non è dubitabile che si vada, almeno in via di ipotesi, ad incidere intensamente sulla situazione del richiedente e, sempre in via di ipotesi, sulla situazione dei figli minori dello stesso; così che viene a prospettarsi sostanziale equivalenza tra le soluzioni in negativo della vicenda processuale e le soluzioni in positivo della medesima, quali descritte nel primo comma, n. 2), dell’art. 473-bis.24 c.p.c., conseguendone l’ammissibilità del reclamo nell’un caso e nell’altro. Invero, laddove, per effetto di circostanze sopravvenute, si chieda, in corso di causa, una modifica che consenta il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, il rigetto della misura richiesta implica necessariamente l'introduzione di una "sostanziale limitazione" della stessa, già per il solo fatto di impedire il chiesto e ritenuto necessario (nella prospettazione della parte richiedente) mutamento.

I giudici di legittimità hanno precisato che sono reclamabili (e di seguito ricorribili per cassazione) i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa con cui il Tribunale introduca un regime di frequentazione che incida significativamente sul diritto del minore alla bigenitorialità, come ad esempio nel caso in cui autorizzi il genitore collocatario al cambio di residenza, allontanando il minore dall’altro genitore (Cass. civ., sez. I, ord. 24 febbraio 2026. n. 4110). Invero, la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge.

Di contro, la S.C. ha ritenuto che il provvedimento con cui, nel corso del giudizio, il tribunale dispone il trasferimento del minore ad altro istituto scolastico situato nel comune di residenza prevalente non integra, di per sé, una sostanziale modifica dell'affidamento o della collocazione del minore e, come tale, non è reclamabile ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., essendo il reclamo immediato riservato ai soli provvedimenti temporanei che incidono in modo rilevante sui diritti genitoriali o sul rapporto genitore figlio (Cass. civ., sez. I, 1° giugno 2026, n. 17245). In particolare, in tale pronuncia è stato evidenziato che le maggiori difficoltà logistiche lamentate dal genitore non assumono rilievo ai fini dell'ammissibilità del reclamo e possono essere eventualmente compensate mediante altri accorgimenti nel regime di frequentazione, nel rispetto del superiore interesse del minore e del suo diritto alla bigenitorialità.

Guida all’approfondimento

  • C. Costabile, Provvedimenti che autorizzano il cambio di residenza dei minori: sono ricorribili per cassazione?, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 17 marzo 2026;
  • C. Costabile, Il ricorso straordinario per Cassazione avverso i provvedimenti temporanei emessi nei procedimenti sulla crisi familiare, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 1° aprile 2025;
  • S. Ciardo, Procedimento: reclamo e impugnazione, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 21 gennaio 2025;
  • S. Matteini Chiari, Reiezione della modifica di provvedimenti temporanei e urgenti e reclamo, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 29 giugno 2026.

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