Assegnazione della casa familiare e impossibilità di un autonomo diritto abitativo del figlio

La Redazione
17 Settembre 2026

L’assegnazione della casa familiare tutela la prole ma attribuisce il godimento solo al genitore convivente; cessata la convivenza e rinunziato il genitore al bene, il figlio – anche maggiorenne con disabilità non grave – non può vantare un autonomo diritto di abitazione.

L’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. non attribuisce al figlio un autonomo diritto di abitazione, ma un diritto personale di godimento in capo al solo genitore collocatario o convivente, quale strumento di tutela della prole. Venuta meno, per rinunzia, la convivenza del genitore assegnatario con il figlio, cessa il titolo di godimento dell’immobile, senza che il figlio – neppure se maggiorenne non autosufficiente o invalido in assenza di handicap grave – possa subentrarvi o ottenerne l’assegnazione in proprio.

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