Le Sezioni Unite sulla sanzione disciplinare all’avvocato che trattiene le spese liquidate dalla controparte e poi chiede il compenso al cliente
16 Settembre 2026
Il CNF, pronunciandosi sui ricorsi contro la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’appello di Perugia, aveva ritenuto responsabile un avvocato per la violazione di alcune disposizioni del codice deontologico – tra le quali, in particolare, l’art. 31, che sanziona l’avvocato che non mette immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa – per avere: a) trattenuto per sé le somme corrispondenti al pagamento, effettuato da parte compagnia assicuratrice soccombente nel giudizio risarcitorio, delle spese legali liquidate in favore del proprio cliente nella sentenza d’appello di una causa risarcitoria, nonostante avesse già ricevuto il proprio compenso dallo stesso cliente; b) dichiarato falsamente al proprio cliente che nella sentenza d’appello era stata liquidata la somma per spese processuali di quarantamila euro, oltre accessori per ciascuno dei due gradi di giudizio (in luogo di quella effettiva di diecimila euro per ciascun grado), senza consegnare allo stesso cliente copia del provvedimento, così inducendolo al pagamento del maggior importo a titolo di compensi. Il ricorrente ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza del CNF assumendo (con il primo motivo) che, trattandosi di «somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte», avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui al terzo comma, lettera b), dell’art. 31 del codice deontologico forense, che consente all’avvocato di trattenere tali somme imputandole a titolo di compenso. Le Sezioni Unite premettono che il loro sindacato sulle decisioni disciplinari del CNF è limitato a una valutazione di ragionevolezza dell'apprezzamento deontologico compiuto dagli organi forensi. La Corte sottolinea quindi che non le compete sostituirsi al CNF nell'individuazione della rilevanza disciplinare dei fatti, ma soltanto verificare che la qualificazione adottata non sia manifestamente irragionevole. Ciò premesso, richiamate le prescrizioni contenute nell’art. 31 del codice deontologico forense e la giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite pronunciatesi in vicende simili, ha affermato che: «Non risulta allora irragionevole, agli effetti dell’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la decisione disciplinare che, come nella specie, ritenga integrato l’illecito ex art. 31 del codice deontologico forense nella condotta dell’avvocato che, contravvenendo comunque alle regole di compensazione e ai doveri di dignità e decoro professionale, trattenga le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e dalla stessa ricevute, e richieda altresì al cliente (sia pure successivamente al primo incasso, come sottolinea il ricorrente) il pagamento del proprio compenso. Non riveste alcun rilievo decisivo la dedotta circostanza che il cliente – comunque raggirato in ordine al contenuto della sentenza – al momento del pagamento del compenso fosse, o meno, a conoscenza dell’avvenuta percezione da parte del legale delle somme versategli dal soccombente». |