Sospensione condizionale della pena e percorsi di recupero alla Corte costituzionale
23 Settembre 2026
Massima È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, comma 5, c.p. e 6, comma 2, legge n. 69/2019, nella parte in cui subordinano la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, ponendone gli oneri economici a carico del condannato, senza consentire al giudice alcuna valutazione delle concrete condizioni economiche dell’interessato. La questione è stata prospettata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 comma 3, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 48 comma 2, della Convenzione di Istanbul. Il caso La questione di legittimità costituzionale trae origine dal procedimento di esecuzione instaurato presso il Tribunale di Trento, a seguito della richiesta presentata dal difensore dell’imputato. Si tratta di un giudizio concernente la verifica della frequentazione del corso antiviolenza nelle relazioni familiari, condizione alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena. In particolare, all’esito del giudizio abbreviato, l’imputato veniva condannato con sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento in data 2 novembre 2023 per il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla frequentazione, entro un anno dal passaggio in giudicato o della sentenza, di un corso antiviolenza nelle relazioni familiari. In sede esecutiva, a seguito della richiesta dell’Ufficio esecuzioni della Procura, il giudice era pertanto chiamato a verificare l’effettivo adempimento della condizione. La difesa aveva già sollecitato il giudice a quo, con memoria del 31 ottobre 2025, a sollevare questione di legittimità costituzionale, prospettando il contrasto della disciplina con gli artt. 2, 3, 24 comma 3, 27 commi 1 e 3, e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di non poter risolvere la vicenda mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e ha pertanto rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Quindi, con ordinanza del 12 gennaio 2026, depositata il 20 gennaio 2026 e successivamente pubblicata come ordinanza n. 89 del 2026, il giudice dell’esecuzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, comma 5, c.p. e 6, comma 2, legge n. 69/2019, con riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. La medesima questione è stata successivamente prospettata dalla difesa dell’avv. Veronica Manca, nell’ambito di un diverso incidente di esecuzione. In tale procedimento, la difesa, muovendo dall’impossibilità concreta del condannato di adempiere alla condizione per ragioni economiche e linguistiche, ha chiesto al giudice dell’esecuzione di sollevare a sua volta la questione di legittimità costituzionale e, in subordine, di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale, considerata la questione già rimessa nel procedimento sopra richiamato. Il collegamento tra i due procedimenti è dunque evidente: il primo costituisce il giudizio a quo dal quale è scaturita la questione di legittimità costituzionale, mentre il secondo ripropone la medesima problematica in un caso concreto analogo, chiedendo, nelle more, di attendere la pronuncia della Consulta, confermando l’attualità della tematica. La questione La questione investe il combinato disposto dell’art. 165, comma 5, c.p. e dell’art. 6, comma 2, legge n. 69/2019. La prima disposizione prevede che, per i reati ivi indicati, la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. L’art. 6, comma 2, pone invece i relativi oneri economici a carico del condannato. La disciplina è stata poi integrata dall’art. 15 legge n. 168/2023, che ha imposto, tra l’altro, la partecipazione con cadenza almeno bisettimanale del percorso e il suo superamento con esito favorevole. Il dato decisivo, ai fini della questione di costituzionalità, è che la legge non attribuisce al giudice alcun potere di valutare la concreta capacità economica del condannato. L’obbligo di partecipazione e quello economico sono quindi configurati in termini rigidi. Ne consegue che il soggetto indigente viene posto nella medesima condizione di chi, pur disponendo delle risorse necessarie, scelga volontariamente di non adempiere. La questione assume anzitutto rilievo rispetto all’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza. Con riguardo al principio di uguaglianza, la disciplina determina infatti una differenza di trattamento fondata su una condizione economica che non dipende dalla volontà del condannato: il soggetto abbiente può accedere al percorso e beneficiare della finalità rieducativa perseguita dalla norma; quello indigente, invece, può essere materialmente escluso dal medesimo percorso proprio perché non è in grado di sostenerne il costo. La disparità non trova quindi giustificazione in una diversa condotta dell’interessato, bensì nella sua capacità economica. Quanto al principio di ragionevolezza, questo impone al legislatore che la disciplina introdotta sia coerente con la finalità perseguita e non produca disparità o conseguenze arbitrarie. A riguardo, l’ordinanza richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il sindacato di ragionevolezza può investire le scelte legislative quando queste si traducano in un uso manifestamente distorto della discrezionalità legislativa. La Corte costituzionale, con sentenza n. 1130 del 1988, ha ricondotto il giudizio di ragionevolezza a un giudizio di proporzionalità, mentre la sentenza n. 220 del 1995 ha qualificato il principio di proporzionalità come diretta espressione del generale canone di ragionevolezza. I due principi sono strettamente collegati, ma possono essere distinti sul piano dell’argomentazione. In particolare, la ragionevolezza riguarda la coerenza della scelta normativa rispetto alla sua ratio e la non arbitrarietà del trattamento riservato a situazioni comparabili. La proporzionalità richiede invece di verificare se il sacrificio imposto al destinatario sia adeguato alla finalità perseguita e se tale finalità possa essere realizzata senza imporre un sacrificio eccessivo rispetto alla posizione individuale. Nel caso in esame, il problema è che la partecipazione al percorso, pur essendo funzionale alla finalità preventiva e rieducativa della disciplina, diviene per il soggetto indigente un obbligo ineseguibile. L’effetto è quello di compromettere proprio la finalità rieducativa che la norma intende perseguire. Sotto questo profilo la proporzionalità si collega anche alla giurisprudenza costituzionale in materia di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. L’individualizzazione della pena è infatti considerata diretto corollario del principio di uguaglianza e dei principi propri della materia penale (Corte cost. sent. n. 50/1980). Di conseguenza, la risposta sanzionatoria deve risultare proporzionata alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto (Corte cost. sent. n. 112/2019). Tale esigenza assume particolare rilievo quando la misura incide sul patrimonio. Infatti, la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 28 del 2022, 7 del 2025 e, da ultimo, 108 del 2026, ha chiarito che il principio di proporzionalità, quale criterio di individualizzazione della sanzione, impone, con riguardo alle misure punitive incidenti sul patrimonio, di considerare le condizioni economiche e patrimoniali del destinatario, così da assicurarne un impatto soggettivamente eguale. Sotto altro profilo, la questione rileva anche con riferimento al parametro dell’art. 25, comma 2, Cost., vista la natura sostanziale della sospensione condizionale della pena e la sua diretta incidenza sul trattamento sanzionatorio. In particolare, come evidenziato dall’atto di intervento, l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha qualificato le ipotesi previste dall’art. 165 c.p., compresa quindi quella di cui al comma 5, come cause di estinzione del reato aventi effetti sostanziali, riconoscendo la copertura costituzionale propria della materia penale, con conseguente inapplicabilità della disciplina novellata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Nondimeno, è del tutto pacifico che il principio di legalità della pena trae contenuto e orientamento anche da altri principi costituzionali, come quelli di individualizzazione e della finalità rieducativa della pena, sanciti all’art. 27 commi 1 e 3 Cost. Di qui la centralità della discrezionalità giudiziale, quale strumento attraverso cui, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge, la risposta sanzionatoria può essere adeguata alle peculiarità del caso concreto. L’individualizzazione della pena consente infatti di rendere effettiva la personalità della responsabilità penale e, al contempo, di orientare la sanzione alla sua funzione rieducativa. In tale prospettiva, il principio di uguaglianza di fronte alla pena si traduce nell’esigenza che la sanzione sia proporzionata alla responsabilità del singolo e alle concrete esigenze che ne giustificano l’applicazione. Ne consegue che la previsione di trattamenti sanzionatori rigidi, che non consentano alcun adeguamento al caso concreto, non appare coerente con il volto costituzionale del sistema penale (Corte cost. sent. 50/1980 e Corte cost. sent. 104/1968). Nel caso di specie, la disciplina censurata rischia di attribuire alla condizione economica del condannato un effetto inevitabilmente determinante sul trattamento sanzionatorio, senza che sia consentito al giudice di tenerne conto nella concreta applicazione della pena. L’impossibilità di sostenere i costi del percorso di recupero può infatti tradursi, in assenza di ogni margine di valutazione giudiziale, nell’impossibilità di adempiere alla condizione cui è subordinata la sospensione condizionale e, dunque, nella perdita del beneficio. La condizione economica finisce così per incidere direttamente sulla concreta risposta sanzionatoria, pur trattandosi di un elemento estraneo alla responsabilità del condannato. Tale automatismo impedisce, da un lato, l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio e, dall’altro, ne frustra la finalità rieducativa, posto che la disciplina non consente di distinguere la mancata partecipazione volontaria dall’impossibilità oggettiva di sostenere il costo del percorso. Il problema emerge con particolare chiarezza proprio nel confronto tra il condannato abbiente e quello indigente. Il primo può adempiere alla condizione e beneficiare del percorso rieducativo previsto dal legislatore; il secondo, pur essendo eventualmente nelle medesime condizioni sotto ogni altro profilo, non può farlo per una ragione estranea alla sua volontà. Così, con una sorta di eterogenesi dei fini, l’automatismo finisce per produrre una conseguenza opposta alla ratio sottesa alla disciplina: il legislatore, nel prevedere la partecipazione al percorso di recupero quale strumento di rieducazione e di riduzione del rischio di recidiva, finisce per renderne impossibile l’accesso proprio nei confronti del condannato che non disponga delle risorse economiche necessarie a sostenerne il costo. L’empasse non è superata neppure dall’orientamento espresso da Cass. pen., sez. I, n. 9223/2025, secondo cui non si procede alla revoca della sospensione condizionale, anche ai sensi dell’art. 165, comma 5, c.p., in caso di comprovata impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al condannato. Tale principio, infatti, non può essere esteso all’ipotesi di indigenza originaria, posto che la disciplina censurata non consente al giudice di valutareab initio la capacità economica del condannato. L’indigenza non può dunque essere qualificata come causa sopravvenuta e non imputabile, senza introdurre in via interpretativa un’eccezione non prevista dalla legge. Del resto, è proprio questo orientamento a porre il problema costituzionale. Se il giudice può valorizzare in sede esecutiva l’impossibilità non imputabile di adempiere, ma non può considerare già in sede di concessione del beneficio l’indigenza originaria del condannato, il sistema rischia di differenziare irragionevolmente situazioni analoghe e di lasciare senza soluzione il caso dell’obbligo originariamente ineseguibile. Infine, la questione è prospettata in relazione all’art. 117, comma 1, Cost., quale parametro interposto rispetto all’art. 6 CEDU. L’ordinanza ritiene che il diritto ad un processo equo debba trovare applicazione anche nella fase esecutiva e che non sia conforme a tale garanzia una disciplina che lasci il condannato privo di una soluzione certa rispetto alla possibilità di adempiere alla condizione e di conservare il beneficio. La questione, pertanto, non riguarda soltanto l’accesso materiale al percorso, ma anche la possibilità di ottenere una decisione effettiva e non arbitraria sulla sorte della sospensione condizionale. Ne deriva che il dubbio di costituzionalità non investe la finalità della disciplina, che resta quella di favorire la prevenzione della recidiva e la rieducazione del condannato, ma il meccanismo attraverso cui tale finalità viene perseguita: l’imposizione di un obbligo economicamente oneroso senza alcuna possibilità di adeguamento alla concreta situazione del destinatario. Le soluzioni giuridiche La questione sottoposta alla Corte costituzionale presenta un interesse che trascende la specifica disciplina dei percorsi di recupero. Non è in discussione la legittimità della finalità perseguita dal legislatore: la prevenzione della recidiva e il trattamento degli autori di violenza domestica e di genere costituiscono obiettivi coerenti con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di tutela delle vittime. Il problema riguarda invece il modo in cui tale finalità viene perseguita. L’art. 165 comma 5, c.p., letto in combinato disposto con l’art. 6 comma 2, legge n. 69/2019, introduce infatti un meccanismo nel quale la partecipazione al percorso è obbligatoria e il relativo costo grava sul condannato, senza che il giudice possa verificare se quest’ultimo disponga concretamente delle risorse necessarie. Il punto critico emerge soprattutto nei casi di indigenza già conosciuta al momento della condanna. In tali situazioni l’impossibilità di prendere parte ai corsi di recupero non costituisce una circostanza sopravvenuta, ma originaria e spesso persistente, tale da rendere sin dall’inizio l’adempimento irrealizzabile e il beneficio non concedibile. La questione assume allora una particolare intensità costituzionale perché l’incapacità economica rischia di trasformarsi, senza alcuna valutazione individualizzante, in un elemento determinante del trattamento sanzionatorio. È proprio questo il punto nel quale si incontrano gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. L’art. 25, comma 2 impone di ricondurre la sospensione condizionale, quale istituto di natura sostanziale incidente sul trattamento sanzionatorio, nell’alveo delle garanzie proprie della materia penale. L’art. 3 impone che la risposta sanzionatoria sia ragionevole e proporzionata e che tenga conto delle differenze concrete tra i destinatari. Gli artt. 27, commi 1 e 3, richiedono che la responsabilità penale sia personale e che la pena conservi una concreta dimensione rieducativa. La giurisprudenza costituzionale richiamata negli atti sembra convergere sulla necessità che il trattamento sanzionatorio non rimanga insensibile alle caratteristiche concrete del destinatario quando queste incidano sull’effettiva afflittività della misura. Particolarmente significativa è la già citata pronuncia della Corte costituzionale n. 108 del 2026, che ha applicato il principio di proporzionalità a una misura patrimoniale obbligatoria collegata alla sospensione condizionale e ha individuato, tra i criteri di compatibilità costituzionale, la necessità di considerare le condizioni economiche del destinatario. Il precedente non consente, evidentemente, di anticipare l’esito della questione odierna: la disciplina dei percorsi di recupero presenta caratteristiche proprie e persegue finalità ulteriori rispetto a quelle della misura patrimoniale esaminata nella pronuncia del 2026. Esso offre tuttavia un importante criterio di valutazione del problema: la finalità costituzionalmente apprezzabile perseguita dal legislatore non esclude che le modalità attraverso cui essa viene realizzata debbano rispettare il principio di proporzionalità e consentire, quando necessario, un’adeguata individualizzazione. In questa prospettiva, la questione non impone necessariamente di scegliere tra tutela delle vittime e garanzie del condannato. Piuttosto, pone alla Corte il problema di verificare se sia possibile conservare la funzione preventiva e rieducativa dei percorsi di recupero eliminando l’automatismo economico che può renderne impossibile l’accesso proprio nei confronti del soggetto indigente. Osservazioni L’ordinanza prospetta, a questo proposito, due possibili direttrici: consentire al soggetto non abbiente di partecipare al percorso senza sostenerne gli oneri economici, oppure consentire al giudice di non subordinare il beneficio alla partecipazione quando questa risulti concretamente ineseguibile. Sarà dunque la Corte costituzionale a dover stabilire se l’attuale conformazione della disciplina, caratterizzata dall’assenza di un margine di valutazione giudiziale della capacità economica, sia compatibile con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio e con il divieto di automatismi incompatibili con la finalità rieducativa della pena. La questione si colloca, in definitiva, nel punto di equilibrio tra due esigenze entrambe meritevoli di tutela: da un lato, la necessità di assicurare effettività agli strumenti di prevenzione e trattamento della violenza domestica e di genere e, dall’altro, il principio secondo cui l’effettività della risposta penale non può essere perseguita attraverso un trattamento sanzionatorio indifferente alle concrete condizioni del suo destinatario. Ed è proprio questo equilibrio, più che la mera sostenibilità economica del percorso, a costituire il nucleo della questione rimessa alla Consulta. |