Rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara: vis espansiva dell'art. 116 c.p.a. e configurabilità del provvedimento implicito di oscuramento

Redazione Scientifica Processo amministrativo
22 Settembre 2026

Il rito super-accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 opera soltanto quando la stazione appaltante abbia adempiuto integralmente e contestualmente agli obblighi informativi concernenti aggiudicazione, accesso agli atti e decisioni sull'oscuramento; in mancanza di tali presupposti torna applicabile il rito ordinario dell'accesso ex art. 116 c.p.a., non potendo la mera pubblicazione di un'offerta oscurata essere considerata una decisione implicita di segretazione. 

La sentenza n. 8 del 9 settembre 2026 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell'accesso agli atti di gara e dell'impugnazione dei provvedimenti di oscuramento delle offerte ai sensi degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, risolvendo un contrasto giurisprudenziale relativo all'applicazione del rito "super-accelerato" previsto dall'art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

La Plenaria ha affermato che il termine decadenziale di dieci giorni per contestare le decisioni sull'oscuramento delle offerte costituisce una disciplina eccezionale e trova applicazione solo quando la stazione appaltante abbia integralmente adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla legge, comunicando, contestualmente all'aggiudicazione, una specifica ed espressa decisione sulle richieste di riservatezza formulate dagli operatori economici.

È stato così affermato che la mera pubblicazione sulla piattaforma telematica di un'offerta contenente parti oscurate non può essere equiparata a un provvedimento implicito di segretazione, né è sufficiente a far decorrere il termine speciale di impugnazione. In assenza di una decisione espressa e motivata dell'amministrazione, si riespande la disciplina ordinaria dell'accesso ai documenti amministrativi, con applicazione del rito previsto dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo. La pronuncia fornisce inoltre indicazioni operative alle stazioni appaltanti, imponendo una motivazione espressa e puntuale delle determinazioni concernenti l'oscuramento di informazioni ritenute riservate per la tutela di segreti tecnici e commerciali.

La sentenza valorizza il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il diritto di difesa degli operatori economici, evidenziando come la compressione dei termini processuali sia giustificabile solo in presenza di un corrispondente rafforzamento degli obblighi di trasparenza e informazione gravanti sulla stazione appaltante. Il meccanismo acceleratorio previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 è quindi configurato come una fattispecie unitaria, nella quale semplificazione processuale e piena conoscibilità degli atti costituiscono elementi inscindibili.

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