Perdita dei bagagli su voli nazionali: applicazione integrale della Convenzione di Montréal
17 Settembre 2026
La terza sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 17 settembre 2026, causa C‑876/24, è intervenuta sulla determinazione del giudice competente nelle azioni di responsabilità per perdita di bagagli in ambito di trasporto aereo, quando il volo è interamente nazionale ma operato da un vettore dell’Unione. Il caso trae origine da un volo Madrid–Barcellona operato da Vueling Airlines, durante il quale i bagagli della passeggera I.G.V. venivano smarriti. Il biglietto aereo era stato acquistato online tramite la piattaforma e‑Dreams dal domicilio della passeggera a Fuenlabrada, mentre il servizio accessorio di trasporto bagagli era stato concluso in aeroporto a Madrid. La passeggera agiva dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 1 di Fuenlabrada, che dubitava della propria competenza territoriale e dell’applicabilità della Convenzione di Montréal a un trasporto privo di carattere “internazionale” ai sensi dell’art. 1 della Convenzione. In primo luogo, la Corte afferma che l’art. 1 del regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002, letto con l’art. 3, par. 1, estende alle tratte interamente interne a uno Stato membro tutte le disposizioni pertinenti della Convenzione di Montréal in materia di responsabilità del vettore per passeggeri e bagagli. Ne consegue che l’art. 33, par. 1, Conv. Montréal disciplina anche la competenza territoriale nelle azioni per perdita bagagli relative a voli puramente nazionali all’interno dell’Unione. In secondo luogo, la Corte esclude che, in caso di contratto di trasporto concluso online, il foro della residenza principale e permanente del passeggero possa essere ricondotto al criterio del “luogo dove il vettore possiede un esercizio al cui tramite il contratto è stato concluso”, di cui all’art. 33, par. 1. Tale criterio, interpretato alla luce del testo multilingue, del contesto sistematico e dei lavori preparatori, rinvia a una presenza fisica del vettore (domicilio, sede principale, stabilimento) o a un luogo connesso al trasporto (destinazione), non alla mera disponibilità dell’offerta online. L’estensione al domicilio del passeggero priverebbe di effetto utile il foro aggiuntivo previsto dall’art. 33, par. 2, limitato ai danni da morte o lesioni del passeggero. Infine, la Corte chiarisce che, ai fini del criterio dell’“esercizio al cui tramite il contratto è stato concluso”, rileva il contratto principale di trasporto del passeggero, e non l’eventuale contratto accessorio relativo al trasporto dei bagagli, anche se il danno concerne esclusivamente questi ultimi ed il servizio bagagli è stato acquistato in luogo diverso. In tal modo si garantisce l’individuazione di un unico giudice competente per le azioni relative a danni al passeggero e ai bagagli, in coerenza con l’obiettivo di equilibrio tra interessi dei consumatori e dei vettori e di prevedibilità dei fori |