Elezioni europee, freno della CGUE alle barriere economiche
18 Settembre 2026
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 17 settembre 2026, causa C‑438/24, si pronuncia sulla compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali di una disciplina estone che condiziona la candidatura alle elezioni del Parlamento europeo al versamento di un deposito cauzionale di importo particolarmente elevato. Il rinvio pregiudiziale trae origine dal contenzioso tra il partito verde estone (Erakond Eestimaa Rohelised, EER) e la commissione elettorale nazionale, che aveva rifiutato la registrazione di sette candidati della lista per le elezioni europee del 2024, in quanto il partito aveva versato la cauzione solo per due nominativi. La normativa estone (EPVS) prevede che, per ciascun candidato, debba essere versato un deposito pari a cinque volte il salario minimo mensile; per le elezioni del 2024 ciò si traduceva in 4.100 euro per candidato, pari a circa 2,2 volte la retribuzione lorda media e 2,6 volte la retribuzione lorda mediana mensile. Per una lista completa di nove candidati, l’esborso raggiungeva 36.900 euro. La restituzione del deposito è subordinata al conseguimento di almeno il 5% dei voti espressi a livello nazionale, con conseguente acquisizione definitiva al bilancio dello Stato in caso di mancato superamento della soglia. La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 17 Carta (diritto di proprietà), ritenendo che la misura non integri né una privazione, né una regolamentazione dell’uso dei beni, ma una condizione finanziaria connessa alla libera scelta di candidarsi. L’esame viene dunque condotto alla luce dell’art. 39, par. 2, Carta (suffragio universale, diretto, libero e segreto) in combinato disposto con l’art. 10 TUE sul principio di democrazia rappresentativa. Pur riconoscendo la legittimità degli obiettivi perseguiti – dissuadere candidature “non serie o futili”, ridurre i “voti persi”, garantire una rappresentanza effettiva e contenere i costi pubblici del procedimento elettorale – la Corte sottolinea che le limitazioni ai diritti elettorali devono rispettare il principio di proporzionalità ex art. 52, par. 1, Carta. In concreto, l’importo della cauzione e le modalità di rimborso determinano un onere finanziario idoneo a scoraggiare candidati e partiti a basso reddito, nuovi movimenti e gruppi minoritari, ostacolando il pluralismo politico e l’emersione di nuove forze rappresentative. Tale effetto è aggravato dal confronto con le elezioni parlamentari nazionali, per le quali la cauzione è cinque volte inferiore, e dal rigido regime di finanziamento dei partiti in Estonia. La Corte conclude che l’art. 39, par. 2, Carta, letto alla luce dell’art. 10 TUE, osta a una normativa che subordini la registrazione delle candidature alle europee a un deposito pari a cinque volte il salario minimo, rimborsabile solo al raggiungimento del 5% dei voti, quando l’importo e le condizioni di rimborso eccedono quanto necessario per gli obiettivi perseguiti. |