Autovalutazione del collegio sindacale della banca e decadenza del sindaco

La Redazione
16 Settembre 2026

Il Tribunale di Trento affronta il tema della tutela esperibile contro la decisione del collegio sindacale di una banca che, nell’ambito del procedimento di verifica dell’idoneità degli esponenti aziendali previsto dall’art. 26 TUB e dal D.M. n. 169/2020, accerti il difetto del requisito di indipendenza e dichiari la decadenza di un proprio componente.

La deliberazione del collegio sindacale di una banca che, ai sensi dell’art. 26 TUB e dell’art. 23 D.M. n. 169/2020, accerta il difetto del requisito di indipendenza e dichiara la decadenza di un sindaco espressione dell’attività di controllo interno dell’organo non è soggetta ad impugnazione con azione di nullità o annullamento ex artt. 2377, 2379 o 2388 c.c. da parte del singolo sindaco interessato, trattandosi di attività di controllo interno per la quale l’ordinamento non prevede una tutela demolitoria né autonome cause di invalidità delle deliberazioni dell’organo.

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