Violenza sessuale di minore gravità: legittima l’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena
17 Settembre 2026
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, rigettando un ricorso non sussistendo i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. I fatti traggono origine da una ordinanza della Corte di appello di Brescia, in funzione di Giudice dell’esecuzione, che ha aveva respinto l’istanza formulata, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., nell’interesse dell’imputato, volta ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di due anni e quattro mesi di reclusione applicata dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza, in relazione al reato di cui all’art. 609-bis, comma 1, 609-ter, comma 1, n. 5, c.p., previo riconoscimento, con giudizio di prevalenza, della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 609-bisc.p. Sono passati più di 50 anni da quando dopo il “massacro del Circeo” l’intero Paese forse per la prima volta si interrogava sul vero volto del reato di violenza sessuale che irrompeva sullo spazio pubblico con una forza inedita e su alcuni comportamenti comunemente accettati e dati per scontati, in nome della vis grata puellae – espressione così spesso usata in quel tempo per negare la violenza e screditare le vittime -( in dottrina sul tema volendo, A. Panetta e F. Panetta, Vis grata puellae e violenza sessuale in Diritto e Giustizia on line 05.04.2024). E tuttavia, attorno al tema della violenza sessuale mentre l’attuale Legislatore tenta a più riprese di modificare “quel volto” introducendo più disegni di legge con finalità di modificare il principio del consenso (assenza di consenso” libero e attuale) con il concetto di dissenso (volontà contraria), scelta questa di certo diversa da quella accolta unanimemente alla Camera a novembre 2025, la Corte Costituzionale si pronuncia sul reato di atti sessuali con minorenni riconosciuti di minore gravità. In tale quadro va ricordato che la Camera dei deputati aveva infatti, votato all'unanimità un disegno di legge (ddl n. 1715) basato sull'introduzione esplicita del requisito del consenso libero e attuale come elemento costitutivo del reato di violenza sessuale (il paradigma del "solo sì è sì"), allineandosi a diversi standard internazionali. Invece, poi, presso la Commissione Giustizia del Senato, nel gennaio 2026 sotto la presidenza di Giulia Bongiorno, è stato presentato un testo unificato modificato che sposta il fulcro normativo dal consenso preventivo/attuale alla volontà contraria, punendo l'atto sessuale compiuto contro la volontà della persona e tenendo conto del contesto e di situazioni specifiche (come il blocco psicologico o freezing). E così mentre i proponenti difendono la nuova formulazione per evitare criticità sul piano probatorio e l'inversione dell'onere della prova, le opposizioni criticano fortemente la modifica, considerandola un passo indietro rispetto al compromesso unanime raggiunto in prima istanza alla Camera. Invero, sul reato di atti sessuali con minorenni riconosciuti di minore gravità con la pronuncia n. 68/2026 la Corte costituzionale ha stabilito che quando sia stata riconosciuta la circostanza ad effetto speciale della minore gravità, il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere. In quell’occasione la Corte costituzionale aveva pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quaterc.p. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità. La declaratoria d’illegittimità costituzionale di tale norma determina, secondo la Corte per i casi considerati, la doverosità della sospensione dell’esecuzione della pena, restando affidata al tribunale di sorveglianza la valutazione in concreto circa l’ammissione alle misure alternative. Ed è per questa via che la annota sentenza è di particolare interesse perché la difesa del ricorrente sollecita la Corte di cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, c.p.p., nella parte in cui preclude automaticamente la sospensione dell’ordine di carcerazione per il delitto di quell’art. 609-bis c.p. anche quando il fatto sia stato qualificato di minore gravità e l’attenuante sia stata ritenuta prevalente sull’ aggravante di cui all’art. 609-terc.p., anche in relazione al profilo della mancata differenziazione del regime applicato rispetto ai minori infraquattordicenni ed ultraquattordicenni e in relazione al regime esecutivo in tema di delitto tentato, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della pena. Si tratterebbe di questione rilevante perché dalla sua soluzione dipende la possibilità di sospendere l’esecuzione carceraria e di valutare modalità alternative di espiazione. E tuttavia, secondo la S.C. l’opzione interpretativa seguita dal Giudice dell’esecuzione nel respingere l’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti del ricorrente è perfettamente coerente con la giurisprudenza di legittimità, lì dove, venendo in rilievo la condanna per il reato di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto in danno della persona offesa sedicenne, non ha attribuito rilievo al giudizio di prevalenza che il giudice della cognizione ha formulato con riferimento all’attenuante della minore gravità, applicata nel caso di specie. Tale conclusione, condotta sulla base della giurisprudenza di legittimità, non si pone in frizione con i parametri costituzionali invocati dalla difesa del ricorrente. In relazione all’automatismo denunciato come illegittimo, in quanto fondato sulla base del solo titolo di reato e dal quale deriverebbe una automatica illegittima preclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione, la S.C. ha rilevato che la Corte costituzionale, più volte si è pronunciata sull’art. 656, comma 9 c.p.p., giungendo ad escludere l’irragionevolezza dell’automatismo legislativo e la violazione della finalità rieducativa della pena. La Corte osserva infatti, come dalle pronunce della Corte costituzionale emerge che la regola è l’esecuzione della condanna definitiva, mentre la sospensione della pena rappresenta un’eccezione. La maggiore pericolosità collegata al tipo di reato può quindi giustificare una disciplina più rigida. Il ricorrente ha sostenuto poi che l’attenuante della “minore gravità” dovrebbe prevalere sull’aggravante legata al fatto che la violenza sessuale è stata commessa contro una persona minorenne, così da permettere la sospensione della pena. Sotto tale aspetto la Cassazione, si interroga, e non accoglie questa posizione ritenendo che non ci siano motivi costituzionali per eliminare l’effetto dell’aggravante sulla sospensione dell’esecuzione della pena. A ben vedere secondo la Corte l’aggravante della vittima minorenne continua a impedire la sospensione della pena, anche se il giudice ha riconosciuto la minore gravità del fatto. E difatti, l’aggravante non cambia la natura del reato, che resta comunque tra quelli considerati dal Legislatore particolarmente gravi e quindi soggetti alle limitazioni previste dall’art. 4-bis ord. pen. Per la Cassazione, dunque, anche se viene riconosciuta la minore gravità, il reato resta soggetto alla disciplina più severa prevista dall’art. 4-bis ord. pen. Una conclusione questa confermata dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 231/2021 - questa- in linea con la giurisprudenza di legittimità. Secondo la Cassazione le stesse considerazioni valgono anche per il caso in esame: anche se l’attenuante della minore gravità è stata ritenuta prevalente sull’aggravante di aver commesso violenza sessuale contro un minorenne, l’aggravante continua a produrre i suoi effetti. Il testo della legge è chiaro: l’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. prevede un’eccezione solo quando l’attenuante è effettivamente applicata. In assenza di tale applicazione, l’aggravante prevista dall’art. 609-terc.p. mantiene il suo effetto preclusivo. Fonte: Diritto e giustizia |