Precetto notificato per conoscenza al coobbligato e carenza di interesse ad agire nell'opposizione esecutiva
17 Settembre 2026
È inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi proposta dal debitore originario rimasto coobbligato dopo un accollo non liberatorio, cui il precetto venga notificato soltanto per conoscenza, mentre l'intimazione e la minaccia esecutiva sono rivolte esclusivamente all'accollante. In mancanza di un atto prodromico all'esecuzione destinato al debitore originario, difetta infatti l'attualità del bisogno di tutela giurisdizionale richiesta per l'esperimento dei rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. «Solo a fronte della notifica di un atto prodromico all’espropriazione, ovvero a fronte della notifica di un atto di espropriazione in senso proprio, sorge, nel sistema rimediale previsto dal legislatore agli artt. 615 e ss. del codice di rito, l’interesse ad agire, poiché diviene concreto ed attuale il bisogno di tutela giurisdizionale del destinatario della pretesa creditoria. (…) ne discende che va dichiarata inammissibile per carenza di interesse l’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione diretta a contestare vizi formali di un atto di precetto e il diritto ad agire esecutivamente di un creditore che non abbia rivolto alcuna intimazione di pagamento e minacciato alcuna azione esecutiva nei confronti del soggetto che la propone». |