L’impugnabilità delle delibere assembleari c.d. negative
17 Settembre 2026
L’odierno quesito attiene al tema delle c.d. deliberazioni assembleari negative; quelle deliberazioni, cioè, che abbiano rigettato, o che comunque non abbiano approvato, un oggetto posto all’ordine del giorno. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione «una deliberazione assembleare si definisce a contenuto negativo quando sia respinta una proposta; essa manca, invece, allorquando semplicemente non sia raggiunto il quorum per l’applicazione della proposta medesima o tutti i presenti si siano astenuti dal voto (come quando le trattative di un contratto non giungano a conclusione), o, ancor prima, se sia mancato il quorum costitutivo dell’assemblea. In tutti questi casi, comunque, l’effetto pratico è lo stesso: l’assemblea non giunge alla decisione ipotizzata nell’ordine del giorno» (Cass. civ., sez. I, ord., 22 marzo 2024, n. 7874). Il nostro ordinamento detta una norma positiva sull’annullabilità delle delibere dell’assemblea dei soci (art. 2377 c.c.), ma non detta una norma specifica sull’impugnabilità o meno delle delibere c.d. negative. La giurisprudenza maggioritaria, sebbene non univoca, ritiene ammissibile la loro impugnabilità posto che esse hanno i caratteri dell’atto deliberativo, e quindi sono espressione della volontà dei soci assunta a conclusione del procedimento previsto dalla legge (App. Roma, 29 maggio 2001; Trib. Roma, 14 dicembre 2020 n. 17824; Trib. Bolzano, 13 marzo 2020; Trib. Milano, 28 novembre 2014; in Memento Pratico, Società Commerciali 2025, Giuffrè Francis Lefebvre). Secondo altra giurisprudenza le delibere c.d. negative non sarebbero impugnabili posto che esse non costituiscono, modificano o estinguono alcun rapporto giuridico; sicché al socio leso dalla delibera negativa non resterebbe altro che l’azione risarcitoria (Trib. Palermo, 18 maggio 2001, in Memento Pratico, Società Commerciali 2025, Giuffrè Francis Lefebvre, cit.). Secondo la suprema Corte (Cass. civ., sez. I, ord., 22 marzo 2024, n. 7874, cit.), dal momento in cui l’assemblea respinge o non approva una proposta, e quindi delibera di non compiere un certo atto, di non delegare l’organo gestorio a porre in essere un’attività, di non approvare il bilancio e così via, è da ritenere che il tribunale adito possa accertare l’illegittimità di alcuni voti o della decisione, magari a fini risarcitori, ma non possa annullare una decisione che di fatto non c’è. Se però si ritiene che comunque sussista una certa manifestazione di volontà dei soci assunta all’esito del procedimento previsto dalla legge, negare ogni impugnazione comporterebbe un evidente vuoto di tutela. Orbene, nonostante la tesi maggioritaria propenda per l’annullabilità delle delibere negative, si discute in giurisprudenza (e in dottrina) circa i rimedi concretamente esperibili: se cioè il giudice debba limitarsi a disporre l’annullamento della delibera - si pensi all’ipotesi del voto determinante del socio in conflitto di interessi e della potenziale dannosità della delibera (Cass. civ., 26 agosto 2004, n. 16999; ex multis, Trib. Catania 19 ottobre 2023) - o se debba procedere alla declaratoria del risultato assembleare legittimo ed alla proclamazione giudiziale della deliberazione che avrebbe dovuto essere adottata (ex multis, App. Roma, 29 maggio 2001; Trib. Milano 28 novembre 2014 n. 9846). In conclusione, è da ritenere che una delibera c.d. negativa dell’assemblea dei soci sia annullabile ex art. 2377 c.c., se viziata da violazione di legge o dello statuto, in quanto essa postula comunque una manifestazione di volontà dei soci, relativa alla non adozione di una determinata proposta posta all’ordine del giorno (di tali decisioni c.d. negative viene redatto il relativo verbale ed esso viene iscritto nel libro delle deliberazioni). I rimedi esperibili potrebbero non essere limitati al semplice annullamento della delibera negativa ma potrebbero anche comportare la proclamazione giudiziale della deliberazione che avrebbe dovuto essere adottata. |