Presunzione ex art. 2054 c.c. e posizione del terzo trasportato

La Redazione
25 Settembre 2026

La Corte d’appello di Ancona, in un sinistro con unico veicolo coinvolto, conferma la condanna di conducente e assicuratore a favore del terzo trasportato, ribadendo l’inapplicabilità dell’art. 141 cod. ass. e l’operatività del combinato disposto artt. 144 d.lgs. 209/2005 e 2054 c.c., escludendo qualsiasi concorso di colpa del trasportato.

In tema di risarcimento del danno da circolazione, l’art. 141 d.lgs. 209/2005, che prevede una tutela rafforzata del terzo trasportato, non si applica quando il sinistro coinvolge il solo veicolo del vettore. In tale ipotesi trova applicazione l’art. 144 d.lgs. 209/2005, in combinato disposto con l’art. 2054, comma 1, c.c., che consentono al trasportato di agire direttamente contro l’assicuratore del vettore, beneficiando della presunzione di responsabilità a carico del conducente, sul quale grava la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel giudizio risarcitorio promosso dal terzo trasportato, la dichiarazione confessoria resa dal responsabile litisconsorte necessario in interrogatorio formale non ha valore di prova legale, ma costituisce elemento indiziario liberamente apprezzabile ex art. 2733, comma 3, c.c.; le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso integrano confessione stragiudiziale a terzo, liberamente valutabile ex art. 2735, comma 1, c.c., mentre il modulo CID non ha valore di prova legale, ma può concorrere, unitamente agli altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.
Non sussiste concorso di colpa del terzo trasportato che inizi la discesa dal veicolo fermo, potendo egli confidare nell’adeguata gestione del mezzo da parte del conducente. Non rientra tra gli oneri di ordinaria diligenza del passeggero verificare l’inserimento del freno di stazionamento o altre manovre tecniche, sicché l’erronea gestione del veicolo rimane integralmente a carico del conducente.

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